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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48392/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità avuto riguardo, in particolare , al giudizio di attendibilità delle persone offese, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile; ritenuto che anche la doglianza formulata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo è indeducibile perché volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova ( in particolare delle dichiarazioni delle persone offese), che invece la Corte di merito ha approfonditamente vagliato, dovendosi sul punto ricordare che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità ( Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) evenienze escluse nel caso di specie. ritenuto che il secondo motivo del ricorso Hassan con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del diniego dell'istituto della continuazione, è indeducibile perchè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello ed ivi puntualmente disattese dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità avuto riguardo, in particolare , al giudizio di attendibilità delle persone offese, è indeducibile perchè reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile; ritenuto che anche la doglianza formulata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo è indeducibile perché volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova ( in particolare delle dichiarazioni delle persone offese), che invece la Corte di merito ha approfonditamente vagliato, dovendosi sul punto ricordare che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità ( Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) evenienze escluse nel caso di specie. ritenuto che il secondo motivo del ricorso Hassan con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del diniego dell'istituto della continuazione, è indeducibile perchè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello ed ivi puntualmente disattese dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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