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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15171/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Massa-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.15560/2024 depositato il27/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti;Numero registro generale 972/2026Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15171/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 19/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Massa-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.15560/2024 depositato il27/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti;Numero registro generale 972/2026Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15171/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 19/05/2026
Decreto Cassazione n. 15171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris