CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di resistenza, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo attiene solo al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta l'eccessività, benché risulti fissata nel minimo edittale, e il vizio di motivazione, pur a fronte di una puntuale e completa motivazione, che dà conto degli elementi considerati ex art.133 cod. pen. ; ritenuto quindi, che il motivo si risolve in una censura inammissibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presidente