Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1029
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0372
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 dicembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Retribuzione dei giudici di primo grado – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri per stabilire le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici – Necessità di una retribuzione adeguata all’importanza delle funzioni esercitate – Obbligo di tener conto del contesto socioeconomico nazionale»
Nella causa C‑372/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravni sud u Rijeci (Tribunale amministrativo di Fiume, Croazia), con decisione del 22 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2024, nel procedimento
B.B.
contro
[OSCURATO:PERSONA] pravosuđa, uprave i digitalne transformacije [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B.B., un giudice croato, e il [OSCURATO:PERSONA] pravosuđa, uprave i digitalne transformacije [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della Giustizia, dell’Amministrazione e della Trasformazione digitale della Repubblica di Croazia) in merito al calcolo della sua retribuzione.
Contesto normativo
3
L’articolo 4 dello Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (legge relativa alla retribuzione e agli altri diritti sostanziali dei funzionari del settore giudiziario), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario»), ai suoi primi tre commi così dispone:
«La retribuzione dei funzionari del settore giudiziario è determinata moltiplicando l’importo di base ai fini del calcolo della retribuzione per il coefficiente applicabile al funzionario interessato.
L’importo di base ai fini del calcolo della retribuzione dei funzionari del settore giudiziario è fissato in EUR 706,50 lordi.
I coefficienti applicati per il calcolo della retribuzione dei funzionari del settore giudiziario sono fissati:
(…)
8.
a)
per i giudici dei tribunali municipali a 4,21;
b)
per i giudici dei tribunali amministrativi a 4,21;
c)
per i giudici dei tribunali commerciali al 4,21;
d)
per i sostituti procuratori municipali a 4,21».
Procedimento principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali
4
B.B. è un giudice che esercita le proprie funzioni presso l’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria, Croazia). Il 22 novembre 2023 egli ha adito l’Upravni sud u Rijeci (Tribunale amministrativo di Fiume, Croazia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento dell’ordinanza del Ministero della Giustizia, dell’Amministrazione e della Trasformazione digitale della Repubblica di Croazia, del 9 ottobre 2023, recante rigetto del reclamo da lui presentato avverso l’ordinanza della presidente dell’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria), del 10 luglio 2023, che ha fissato la sua retribuzione in applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario. Ad avviso di B.B., tale disposizione viola il principio di indipendenza dei giudici, quale risulta dall’articolo 19, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.
5
Il giudice del rinvio rileva che, dal 1
o
luglio 2023 al 1
o
marzo 2025, la retribuzione mensile lorda di B.B. ammontava a EUR 2974,37, importo che si ottiene moltiplicando l’importo dello stipendio base ai fini del calcolo della retribuzione dei giudici e degli altri funzionari del settore giudiziario, pari a EUR 706,50, per il coefficiente di 4,21 previsto all’articolo 4, terzo comma, della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario.
6
Ad avviso del giudice del rinvio, dai dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica croato nonché da fatti notori risulterebbe che, fino all’entrata in vigore della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario, la retribuzione dei giudici di primo grado, come B.B., era di EUR 2295,75, importo ottenuto moltiplicando l’importo dello stipendio base ai fini del calcolo della retribuzione dei giudici e degli altri funzionari del settore giudiziario, pari a EUR 652,20, per un coefficiente di 3,52. Detto giudice aggiunge che, nel corso degli ultimi vent’anni, da un lato, la retribuzione lorda di un giudice di primo grado è aumentata, passando da EUR 2187,72 a EUR 3063,61 e, dall’altro, che tale retribuzione è aumentata dallo 0,5% al 20% per ogni anno di servizio svolto a partire dai sei anni di anzianità. In questi stessi ultimi vent’anni il salario medio netto mensile in Croazia è aumentato del 125%, passando da EUR 522,93 a EUR 1163,00. Così, mentre, al momento dell’adesione della Croazia all’Unione europea, la retribuzione lorda di un giudice di primo grado di importo pari a EUR 2187,72 equivaleva a 2,08 volte la retribuzione lorda di un lavoratore alle dipendenze di una persona giuridica, che all’epoca era di EUR 1053,69, tale stipendio, ormai certo corrispondente ad EUR 2974,37, corrisponderebbe solo a 1,77 volte quello di un lavoratore dipendente di una persona giuridica, il cui importo ammonta a EUR 1679. Quanto allo stipendio netto di un giudice di un tribunale di primo grado, esso sarebbe di EUR 2020,79, corrispondente così a 1,67 volte quello di un lavoratore alle dipendenze di una persona giuridica.
7
Inoltre, per quanto riguarda altre professioni giudiziarie, il giudice del rinvio precisa, da un lato, che la retribuzione di un giudice si colloca al dodicesimo dei sedici livelli retributivi previsti nella funzione pubblica e nei servizi pubblici e corrisponde alla retribuzione dei sostituti procuratori di un Općinski sud (Tribunale municipale, Croazia). D’altro lato, il tariffario degli onorari degli avvocati applicabile in Croazia prevedrebbe che, per la redazione di un ricorso nell’ambito di una controversia amministrativa e per la presenza dell’avvocato in udienza, quest’ultimo abbia diritto a un onorario di EUR 2500, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa.
8
Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 4 della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario violi il principio di indipendenza dei giudici, quale risultante dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. L’importo della retribuzione dei giudici di primo grado croati sarebbe infatti troppo esiguo rispetto a quello di altre professioni giuridiche, rispetto allo stipendio e al tenore di vita medi in Croazia nonché rispetto al rapporto tra la retribuzione dei giudici e la retribuzione mensile media di un lavoratore dipendente di una persona giuridica in vigore al momento dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. La retribuzione dei giudici di primo grado non sarebbe adeguata, il che comprometterebbe la loro indipendenza e il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Peraltro, il versamento della retribuzione dei giudici sarebbe a carico del bilancio dello Stato croato, il che pregiudicherebbe indirettamente il principio di indipendenza e di autonomia del potere giudiziario, poiché il relativo importo dipenderebbe da decisioni dei poteri esecutivo e legislativo.
9
Ad avviso di B.B., la retribuzione di un giudice indipendente deve essere commisurata alle sue responsabilità, al fatto che egli esercita personalmente una funzione giurisdizionale definita dalla Costituzione, nonché al livello di vita e al contesto sociale nel paese in cui egli esercita le sue funzioni. Orbene, l’articolo 4 della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario non risponderebbe a tali requisiti. B.B. precisa che l’aumento della sua retribuzione è stato inferiore al 30% negli ultimi vent’anni, mentre lo stipendio mensile netto medio nella Repubblica di Croazia è aumentato quasi del 125% e ha raggiunto circa EUR 1160. B.B. sottolinea che, dopo la proposizione del suo ricorso, nuove disposizioni hanno avuto ad oggetto il significativo aumento delle retribuzioni di tutti i lavoratori appartenenti alla funzione pubblica e ai servizi pubblici, ad eccezione dei giudici. Peraltro, a seguito del considerevole aumento del tariffario degli onorari forensi, verificatosi nel corso del 2023, un avvocato che prenda in carico soltanto due cause potrebbe percepire un compenso equivalente a quello di un giudice.
10
In tali circostanze, l’Upravni sud u Rijeci (Tribunale amministrativo di Fiume), con decisione del 22 maggio 2024, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte cinque questioni pregiudiziali.
11
Con decisione del presidente della Corte del 27 agosto 2024 il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
).
12
Con lettera del 13 marzo 2025 la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a comunicare se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
13
Nella sua risposta del 24 aprile 2025 tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del rilievo che la presente causa presentava differenze significative rispetto alle circostanze che avevano dato luogo a detta sentenza. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, a differenza delle normative nazionali in questione nelle cause che hanno dato luogo a quella stessa sentenza, la legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario non prevedrebbe la fissazione della retribuzione dei giudici sulla base di criteri oggettivi. Inoltre, il giudice del rinvio menziona le peculiarità del contesto esistente in Croazia. Al riguardo esso afferma che la crisi economica che aveva giustificato una riduzione della retribuzione dei giudici sarebbe cessata nel corso del 2016, cosicché non vi sarebbe più alcun motivo legittimo per differire l’adeguamento della loro retribuzione. Detto giudice ritiene altresì, in sostanza e per analogia con la sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (
C‑896/19
,
EU:C:2021:311
, punti
64
e
65
), che l’indebolimento del rapporto tra la retribuzione lorda di un giudice di primo grado e la retribuzione media di un lavoratore alle dipendenze di una persona giuridica, nel periodo intercorrente tra l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione e la data in cui B.B. ha proposto ricorso, riflette una regressione della tutela dell’indipendenza dei giudici.
14
Il giudice del rinvio afferma infine che, certamente, la legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario è stata oggetto di una nuova modifica, la quale è applicabile dal 1
o
marzo 2025 e che ha lo scopo di allineare la base di calcolo della retribuzione dei giudici a quella applicabile alle retribuzioni del personale della funzione pubblica statale e dei servizi pubblici. Tuttavia, nonostante detta riforma, la retribuzione lorda dei giudici di primo grado sarebbe equivalente a quella corrispondente al terzo livello retributivo previsto per i funzionari dello Stato e della funzione pubblica, e ciò senza tener conto di tutti i supplementi retributivi di cui beneficiano talune categorie di funzionari. Inoltre, nonostante questa nuova modifica della legge sulla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario, ai giudici sarebbe sempre vietato l’esercizio di qualsiasi altra attività, ricevere regali e percepire qualsiasi altro reddito. Peraltro, ad essi non sarebbe ancora concessa un’indennità di malattia identica a quella versata ai funzionari e agli agenti dei servizi pubblici. In definitiva, un giudice croato continuerebbe ad avere una retribuzione inferiore a quella di molti suoi colleghi aventi un livello di istruzione superiore, indipendentemente dalla loro professione.
15
In considerazione dei nuovi elementi da esso menzionati nella sua risposta del 24 aprile 2025, l’Upravni sud u Rijeci (tribunale amministrativo di Fiume) ha adattato il testo delle sue questioni pregiudiziali, le quali sono così formulate:
«1)
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disposizione dell’articolo 4 [della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario], sulla cui base è stata adottata l’ordinanza amministrativa impugnata dal ricorrente [nel procedimento principale] che determina la retribuzione di base (senza integrazioni), ossia determina l’importo di base e il coefficiente retributivo per un giudice di un tribunale di primo grado [in Croazia]
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: dal momento che la disapplicazione dell’articolo 4 della legge citata (…) porterebbe ad una posizione ancor più sfavorevole per l’indipendenza dei giudici dei tribunali di primo grado, e che lo Stato membro evita continuamente di istituire un sistema retributivo conforme ai requisiti di indipendenza del potere giudiziario, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto a fare quanto legalmente consentito per garantire l’indipendenza dei giudici, e in particolare a determinare, per il periodo dal 1
o
luglio 2023 al 1
o
marzo 2025, la retribuzione di base lorda del ricorrente in qualità di giudice di un tribunale di primo grado, senza integrazioni, con riferimento all’importo della retribuzione mensile lorda per l’anno in corso che si ottiene moltiplicando l’importo della retribuzione mensile media lorda nell’anno precedente dei dipendenti delle persone giuridiche [in Croazia] per il coefficiente (2,08), che corrisponde al rapporto tra la retribuzione lorda di un giudice di un organo giurisdizionale specializzato di primo grado e la retribuzione media lorda dei dipendenti delle persone giuridiche [in Croazia], come sussistente al momento dell’adesione della Repubblica di Croazia all’[Unione].
3)
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di una normativa nazionale (compresa l’ultima modifica della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario (…) in vigore dal 1
o
marzo 2025) che non contiene alcuna applicazione del criterio previsto dall’Unione europea in materia di livelli retributivi dei giudici, né alcuna determinazione del livello retributivo (su un totale di [sedici] livelli retributivi) previsto per i funzionari statali e gli agenti pubblici che sia adeguato ai fini della retribuzione di un giudice di un tribunale di primo grado.
4)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di una normativa nazionale che autorizza il pagamento delle retribuzioni dei giudici a carico del bilancio statale, il quale è adottato ed è a disposizione del governo della Repubblica di Croazia e del Parlamento della Repubblica di Croazia, che sono titolari del potere esecutivo e legislativo e che possono quindi incidere indirettamente sull’indipendenza del potere giudiziario.
5)
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il legislatore della Repubblica di Croazia è tenuto, in sede di adozione della normativa che disciplina la retribuzione dei giudici, a determinare la retribuzione di un giudice in modo tale che l’evoluzione della retribuzione del giudice segua l’evoluzione della retribuzione media [in Croazia] nel corso dello stesso periodo di tempo».
Sulle questioni pregiudiziali
16
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
17
Si deve altresì ricordare che la cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE è fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Da un lato, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a.,
C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19
,
EU:C:2021:393
, punto
201
e giurisprudenza citata). Dall’altro, conformemente al punto 11 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (
GU 2019, C 380, pag. 1
), spetta ai giudici nazionali trarre dagli elementi di interpretazione forniti dalla Corte le conseguenze concrete nelle controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C 413/17
,
EU:C:2018:865
, punto
43
).
18
Nel caso di specie, nonostante i dubbi espressi dal giudice del rinvio, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalla sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
). Occorre quindi applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.
19
Come risulta dal punto 17 della presente ordinanza, spetterà al giudice del rinvio trarre dagli elementi di interpretazione desumibili dalla citata giurisprudenza della Corte le conseguenze concrete nella controversia di cui al procedimento principale.
Sulla prima questione e sulle questioni dalla terza alla quinta
20
Con la prima questione e con le questioni dalla terza alla quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, debba essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la retribuzione dei giudici è determinata, dai poteri legislativo ed esecutivo di tale Stato membro, moltiplicando l’importo base della retribuzione dei giudici e degli altri funzionari del settore giudiziario per un coefficiente corrispondente alla categoria del giudice interessato.
21
In primo luogo, sebbene, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro debba essere garantita, il solo fatto che tali poteri siano coinvolti nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, in quanto tale, idoneo a creare una dipendenza dei giudici rispetto a detti poteri né a generare dubbi quanto alla loro indipendenza o imparzialità. Nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica gli Stati membri dispongono infatti di un ampio margine di discrezionalità, che include la determinazione del metodo di calcolo di tali spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici. I poteri legislativo ed esecutivo nazionali si trovano infatti nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro, in cui tale bilancio deve essere elaborato e l’indipendenza dei giudici dev’essere garantita [sentenze del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punto
51
, nonché del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici),
C‑762/23
,
EU:C:2025:400
, punto
22
].
22
Ciò non toglie che le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. A tal fine le carte, relazioni e altri documenti redatti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite possono fornire indicazioni pertinenti ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in presenza di disposizioni nazionali adottate in materia [sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punti
52
e
53
, nonché del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici),
C‑762/23
,
EU:C:2025:400
, punto
23
].
23
In secondo luogo, il principio di indipendenza dei giudici, in combinato disposto con il principio di certezza del diritto, richiede che le modalità di determinazione della loro retribuzione siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere qualsiasi intervento arbitrario dei poteri legislativo ed esecutivo dello Stato membro interessato (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punto
56
).
24
Orbene, prevedendo che l’importo della retribuzione dei giudici sia determinato moltiplicando un importo di base per un coefficiente destinato a riflettere l’importanza delle funzioni di un giudice, l’articolo 4, primo comma, della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario sembra soddisfare le condizioni menzionate al punto precedente, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
25
Peraltro, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punti
10
e
25
), la Corte non ha messo in discussione siffatte modalità di calcolo della retribuzione dei giudici polacchi e lituani. In ogni caso, nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale consente di comprendere per quali ragioni le modalità di calcolo della retribuzione dei giudici croati, come previste dalla legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario, non siano oggettive.
26
In terzo luogo, i giudici devono percepire una retribuzione il cui livello sia adeguato all’importanza delle loro funzioni, il che impone di tener conto del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, vale a dire della sua situazione economica, sociale e finanziaria. In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con lo stipendio medio in detto Stato. Inoltre, se è vero che occorre prendere in considerazione le retribuzioni delle altre professioni giuridiche, non se ne può dedurre che la retribuzione dei giudici non possa essere inferiore alla retribuzione media di altri professionisti del diritto, in particolare di quelli che esercitano una libera professione, come gli avvocati, dal momento che questi ultimi si trovano manifestamente in una situazione diversa da quella dei giudici. Occorre inoltre tener conto dei diversi premi e indennità percepiti dai giudici oltre al loro stipendio ordinario di base [sentenze del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punti
58
e da 61 a 64, nonché del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici),
C‑762/23
,
EU:C:2025:400
, punti
35
e
36
].
27
Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, dare a quest’ultimo indicazioni tratte dai fascicoli dei procedimenti principali nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone, idonee a consentire a tale giudice di statuire (v., in tal senso, sentenze del 20 giugno 1991, Newton,
C‑356/89
,
EU:C:1991:265
, punto
10
, nonché del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punto
77
).
28
Nel caso di specie, occorre rilevare in particolare che lo stipendio base lordo dei giudici di primo grado equivale a 1,77 volte lo stipendio lordo di un lavoratore dipendente di una persona giuridica, non essendo peraltro specificato se esso corrisponda allo stipendio medio lordo in tale Stato membro, e che tale rapporto rimane significativo.
29
Inoltre, il giudice del rinvio non sembra aver tenuto conto delle indennità di cui beneficiano i giudici di primo grado croati, in particolare dell’indennità di anzianità, che comporta un aumento dello stipendio dei giudici dallo 0,5% al 20% per ogni anno di servizio prestato a partire dai sei anni di servizio e che è idonea ad incrementare sensibilmente la loro retribuzione.
30
Peraltro, al fine di verificare in che misura la retribuzione dei giudici sia commisurata all’importanza delle loro funzioni, il giudice del rinvio può tener conto dei dati contenuti nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2025) 375 final], del 1
o
luglio 2025, dal titolo «Quadro di valutazione (…) della giustizia 2025 [nell’Unione europea]» [v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Soppressione di un’indennità di pensionamento dei giudici),
C‑762/23
,
EU:C:2025:400
, punto
43
)]. Orbene, dal grafico 35 contenuto in tale comunicazione si evince che il rapporto tra la retribuzione lorda dei giudici di primo grado croati a inizio carriera e lo stipendio medio in tale Stato membro, che è di 1,77, è paragonabile al rapporto che si può osservare in altri Stati membri, quali il Regno del Belgio, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia. Tale rapporto è persino superiore a quello esistente in Germania, Francia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Slovenia.
31
Oltretutto, il fatto che, per ragioni di bilancio, il legislatore di uno Stato membro non abbia aumentato la retribuzione dei giudici nazionali, con conseguente diminuzione del rapporto in questione, non può necessariamente essere interpretato come una regressione nella tutela del valore dello Stato di diritto in detto Stato membro. Solo circostanze particolari che suffraghino la volontà di tale legislatore di violare il principio di indipendenza dei giudici, in particolare l’adozione di disposizioni nazionali rientranti nell’ambito dell’organizzazione della giustizia e tali da pregiudicare le garanzie di indipendenza dei giudici, sarebbero idonee a dimostrare una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (
C‑896/19
,
EU:C:2021:311
, punti
64
e
65
).
32
Infine, quanto all’argomento vertente sul fatto che, per la stesura di un ricorso nell’ambito di una controversia amministrativa e per la sua presenza in udienza un avvocato percepisce, in Croazia, un onorario di EUR 2500, IVA inclusa, certamente, come risulta dal rapporto di valutazione sui sistemi giudiziari europei redatto nel 2020 dalla Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) (pag. 67), al fine di garantire l’indipendenza dei giudici e, più in generale, la qualità della giustizia in uno Stato di diritto, «[l]e politiche della giustizia dovrebbero altresì tener conto delle retribuzioni delle altre professioni legali per rendere attraente la professione di giudice per gli operatori del diritto altamente qualificati». Tuttavia, come sottolineato al punto 26 della presente ordinanza, il principio di indipendenza dei giudici non osta a che la retribuzione dei giudici sia fissata a un livello inferiore a quello della retribuzione media di altri professionisti del diritto, dal momento che questi ultimi si trovano manifestamente in una situazione diversa da quella dei giudici.
33
Pertanto, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta che l’articolo 4, primo comma, della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario abbia disatteso gli obblighi derivanti dal principio di indipendenza dei giudici, quale sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punto
83
).
34
In base alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione e alle questioni dalla terza alla quinta dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la retribuzione dei giudici è determinata, dai poteri legislativo ed esecutivo di detto Stato membro, moltiplicando l’importo base della retribuzione dei giudici e degli altri funzionari del settore giudiziario per un coefficiente che corrisponde alla categoria del giudice di cui trattasi, purché tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario, ma si basi su modalità oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti e assicuri ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale Stato membro.
Sulla seconda questione
35
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come possa ripristinare il diritto dei giudici a una retribuzione commisurata all’importanza delle loro funzioni nell’ipotesi in cui l’articolo 4 della legge relativa alla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario violi il principio di indipendenza dei giudici, quale risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE.
36
In considerazione della risposta fornita alla prima questione e alle questioni dalla terza alla quinta e in assenza di elementi atti a dimostrare che l’articolo 4 di tale legge violi detto principio di indipendenza dei giudici, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE,
deve essere interpretato nel senso che:
il principio di indipendenza dei giudici non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la retribuzione dei giudici è determinata, dai poteri legislativo ed esecutivo di detto Stato membro, moltiplicando l’importo base della retribuzione dei giudici e degli altri funzionari del settore giudiziario per un coefficiente che corrisponde alla categoria del giudice di cui trattasi, purché tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario, ma si basi su modalità oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti e assicuri ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale Stato membro.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il croato.