Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 32923/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4745/2023 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Palermo, via Portello 32/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio sito in Catania, via Ronchi, 12ha eletto domicilio, giusta procura in calce al presente atto, che indica di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato e/o alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza n. 1019/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 14.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato in data 31.7.2023 atto di rinuncia al ricorso, accettata da controparte in data 13.9.2023, a spese compensate; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come da concorde richiesta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 27/11/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4745/2023 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Palermo, via Portello 32/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio sito in Catania, via Ronchi, 12ha eletto domicilio, giusta procura in calce al presente atto, che indica di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato e/o alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza n. 1019/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 14.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato in data 31.7.2023 atto di rinuncia al ricorso, accettata da controparte in data 13.9.2023, a spese compensate; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come da concorde richiesta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 27/11/2023
Decreto Cassazione n. 32923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris