CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04552/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/11/2020 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svelta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 479 c.p. In particolare, all'imputato viene contestato, nella sua qualità di comandante del Distaccamento è Forestale di Lipari, di aver trasmesso alla Procura della Repubblica ed al [OSCURATO:PERSONA] delle Foreste competenti una comunicazione di notizia di reato ideologicamente falsa, in quanto contenete l'indicazione di essere stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] di un incendio in corso ad un orario diverso da quello in cui realmente venne informato dell'evento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In tal senso lamenta anzitutto che apoditticamente la Corte territoriale avrebbe identificato in maniera perentoria il presunto movente del falso nell'intenzione dell'imputato di occultare la sua ipotetica inerzia in occasione del primigenio allarme ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto del contenuto dei compiti operativi effettivamente gravanti sul medesimo e nonostante egli sia stato assolto già in primo grado dalla concorrente imputazione di omissione d'atti d'ufficio originariamente contestatagli. In secondo luogo la sentenza non avrebbe considerato o equivocato le dichiarazioni rese dal Pampinella sulle ragioni per cui, nel redigere l'atto, si concentrò su quanto accaduto nelle prime ore del 19 luglio 2017, omettendo di precisare che la primigenia segnalazione dell'incendio gli era stata data alcune ore prima e rinviando ad una più dettagliata relazione la completa ricostruzione di quanto accaduto nella data indicata. Conseguentemente la Corte avrebbe desunto il dolo del reato esclusivamente dal fatto che l'atto contiene un asserto oggettivamente non veritiero, senza verificare se ciò possa essere dipeso da mera leggerezza dell'agente ovvero da una negligente applicazione di una prassi amministrativa. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'innocuità del falso oggetto di contestazione. In tal senso la Corte non avrebbe tenuto conto del contenuto delle comunicazioni registrate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risulta che sul luogo dell'incendio in orario notturno si erano già recati i Carabinieri per svolgere i doverosi accertamenti sulle sue cause. L'aver taciuto l'esatto orario della primigenia allerta ricevuta sarebbe dunque stata irrilevante ai fini della funzione documentale ed al valore probatorio dell'atto di competenza dell'imputato, nel quale egli ha invece descritto tutte le circostanze cadute sotto la sua diretta percezione una volta intervenuto sul luogo dell'incendio. 3. Il 25 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG ribadendo i motivi di ricorso e insistendo nel suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1, 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. In particolare infondati sono i primi due motivi. Non è in dubbio il consolidato insegnamento giurisprudenziale, invocato dal ricorrente, per cui quello richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p. è un dolo generico, che consiste nella rappresentazione e volontà dell'immutatio veri, la cui prova non si esaurisce, però, in quella della falsità dell'atto, dovendosi escludere che ciò sia dovuto a mera negligenza o leggerezza dell'agente (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785; Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328; Sez. 5, Sentenza n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Contrariamente a quanto dedotto, però, la Corte territoriale non si è sottratta a tale onere, evidenziando le ragioni per cui ha ritenuto che l'imputato abbia volontariamente indicato, contrariamente al vero, di essere stato allertato dell'incendio solo alcune ore dopo il momento in cui ciò era avvenuto. Ragioni fondate sulla cronologia degli eventi e dei comportamenti tenuti nel corso della notte dal Pampinella e tradotte in un apparato motivazionale che non presenta manifeste illogicità, risultando dunque insindacabile in questa sede. Anche le conclusioni raggiunte dai giudici dell'appello sul movente che ha spinto l'imputato ad attestare il falso appaiono logicamente ancorate alla pregressa violazione dei suoi doveri di intervento e non sono incompatibili, come invece preteso, con la sua assoluzione per la concorrente contestazione ex art. 328 c.p., posto che ciò è avvenuto non perché è stata esclusa la materialità del reato, bensì il dolo del medesimo, avendo ritenuto il giudice di primo grado di poter imputare la sua omissione - questa sì - a mera negligenza. Né rileva l'effettiva natura e rilevanza di tale omissione, posto che incontestabilmente la funzione della comunicazione di notizia di reato è quella di rendere edotta l'autorità giudiziaria cui è destinata dell'esatto svolgimento dei fatti per come caduti nella percezione del suo redattore. Ed in tal senso nemmeno rileva che ciò fosse eventualmente ricavabile anche da altre fonti e che altri organi, parimenti tenuti ad analoga comunicazione, fossero eventualmente intervenuti sull'incendio, giacchè ciò non consentiva al Pampinella di procedere alla selezione dei fatti di cui era edotto, tanto più che l'orario del primo avvistamento dell'incendio costituiva, nell'ottica della specifica funzione dell'atto, un particolare tutt'altro che secondario, come ritenuto dai giudici del merito che in tal modo hanno implicitamente confutato le dichiarazioni dell'imputato - del tutto assertive in difetto di elementi oggettivi in grado di confortarle - circa la sua intenzione di concentrarsi sull'intervento eseguito all'alba, rinviando ad una fantomatica successiva relazione il maggior dettaglio dell'intero arco degli eventi accaduti nella notte. Relazione che peraltro dalla sentenza non risulta essere mai stata effettivamente redatta e che il ricorrente non indica altrimenti risultante agli atti, tanto da non dolersi della sua mancata considerazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di falsità documentali, infatti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" soltanto nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (ex multis Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Bresciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). La falsa attestazione imputata al Pampinella è tutt'altro che estranea alla funzione documentale dell'atto incriminato, atteso che, come già accennato al punto precedente, l'esatta individuazione del momento in cui ha avuto inizio l'incendio era informazione essenziale ai fini della descrizione della notizia di reato oggetto della comunicazione, rimanendo a tal fine irrilevante, come pure già ricordato, che gravasse anche su altri organi intervenuti analogo obbligo di comunicazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond