CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 24 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto in abitazione ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione responsabilità del prevenuto dedotta dall'analisi delle macchie ematiche rinvenute sulla porta di ingresso dell'abitazione; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che le tracce ematiche del prevenuto erano state rinvenute proprio in corrispondenza del punto di effrazione del vetro della porta non essendo stata offerta alcuna concreata spiegazione alternativa; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lugli