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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 20315/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione iscritto al n.14734/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza rispettivamente di procura speciale per scrittura privata autenticata e di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli ufficidell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31034 /2018 pronunciata in data 1/10/2018 e pubblicata in data 30/11/2018, non notificata; REVOCAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate propose ricor so per la cassazione della sentenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 12/1/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che aveva accolto parzialmente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento con cui non erano state riconosciute alcune deduzioni ai fini IRPEF, IRPEG ed IVA in relazione all'annualità 2006, ed in particolare, quanto ai rilievi per imposte dirette – IRAP , non era stata riconosciuta l'integrale deduzione delle spese di gestione delle autovetture aziendali e delle spese relative ai transiti autostradali riferite alle medesime vetture; il ricorso era affidato ad un solo motivo, propostoai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. p roc . c iv . , e riferito ai rilievi per imposte dirette ed IRAP, per la violazione dell’art. 164 t.u.i.r.

La società contribuente si difese con controricorso.

2. La Corte, con ordinanza n. 31034 /2018 depositata in data 30/11/2018, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

3. Contro tale ordinanza la società propone ricorso per revocazione, illustrato da successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197, in prossimità della quale la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197/2022; successivamente, in data 20-21/06/2023 ha altresì depositato la domanda di definizione agevolata con allegat a la quietanza di pagamento.

Considerato che:

1. La società, con l’unico motivo di ricorso per revocazione, assume l’errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., dato dalla circostanza che, a differenza di altri tre procedimenti aventi ad oggetto il ricorso per cassazione contro le sentenze relative alla medesima contestazione ma per altri anni di imposta, nel caso di specie i giudici di appello avevano espressamente valutato il carattere indispensabile e la destinazione esclusiva delle autovetture, circostanza oggetto di erronea percezione da parte della Corte.

1.1. Occorre premettere che in data 31/05/2023 la società ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, del l. n. 197 del 2022, evidenziando che il giudizio di merito è stato riassunto davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna e poi sospeso in pendenza del giudizio davanti alla Corte.

2. Occorre quindi disporre la sospensione del processo con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione iscritto al n.14734/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza rispettivamente di procura speciale per scrittura privata autenticata e di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli ufficidell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31034 /2018 pronunciata in data 1/10/2018 e pubblicata in data 30/11/2018, non notificata; REVOCAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate propose ricor so per la cassazione della sentenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 12/1/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che aveva accolto parzialmente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento con cui non erano state riconosciute alcune deduzioni ai fini IRPEF, IRPEG ed IVA in relazione all'annualità 2006, ed in particolare, quanto ai rilievi per imposte dirette – IRAP , non era stata riconosciuta l'integrale deduzione delle spese di gestione delle autovetture aziendali e delle spese relative ai transiti autostradali riferite alle medesime vetture; il ricorso era affidato ad un solo motivo, propostoai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. p roc . c iv . , e riferito ai rilievi per imposte dirette ed IRAP, per la violazione dell’art. 164 t.u.i.r. La società contribuente si difese con controricorso. 2. La Corte, con ordinanza n. 31034 /2018 depositata in data 30/11/2018, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 3. Contro tale ordinanza la società propone ricorso per revocazione, illustrato da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197, in prossimità della quale la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197/2022; successivamente, in data 20-21/06/2023 ha altresì depositato la domanda di definizione agevolata con allegat a la quietanza di pagamento. Considerato che: 1. La società, con l’unico motivo di ricorso per revocazione, assume l’errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., dato dalla circostanza che, a differenza di altri tre procedimenti aventi ad oggetto il ricorso per cassazione contro le sentenze relative alla medesima contestazione ma per altri anni di imposta, nel caso di specie i giudici di appello avevano espressamente valutato il carattere indispensabile e la destinazione esclusiva delle autovetture, circostanza oggetto di erronea percezione da parte della Corte. 1.1. Occorre premettere che in data 31/05/2023 la società ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, del l. n. 197 del 2022, evidenziando che il giudizio di merito è stato riassunto davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna e poi sospeso in pendenza del giudizio davanti alla Corte. 2. Occorre quindi disporre la sospensione del processo con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 20
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