CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36135/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26968/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e U difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. n. 3405/2019, della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 26968 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 19/6/2019 (n. 3405/2019), la Corte d'ap- pello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile dalla prima detenuto sine titulo, contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla Cozzolino per il riconoscimento dell'avvenuta usuca- pione dell'immobile in esame; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha escluso l'avvenuta dimostrazione, da parte della Cozzolino, tanto dei presupposti per l'accertamento dell'avvenuta usucapione in proprio fa- vore dell'immobile dedotto in giudizio dalle attrici, quanto dei presup- posti per il riconoscimento, in proprio favore, di un'indennità a titolo di arricchimento ingiustificato da porre a carico delle controparti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente proceduto alla qualificazione della domanda giudiziale origi- nariamente formulata dalle attrici, senza considerarne la natura di azione di rivendicazione (e non già di restituzione a titolo personale di un immobile illegittimamente detenuto dalla controparte), con la con- seguente omissione di pronuncia, da parte dei giudici di merito, sull'ec- Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 26968/2020 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 9 cezione tempestivamente sollevata dalla Cozzolino in ordine alla man- cata dimostrazione, ad opera delle controparti, della propria qualità di proprietarie dell'immobile rivendicato, in nessun modo dimostrabile sulla base della scarna documentazione dalle stesse depositata in giu- dizio; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2697 e 948 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice a quo illegittimamente invertito gli oneri relativi alla dimostrazione della proprietà dell'immo- bile dedotto in giudizio dalle originarie attrici, dovendo necessaria- mente ritenersi incombente, a carico di queste ultime, il compito di fornire la rigorosa dimostrazione della propria qualità di proprietarie del bene posto ad oggetto dell'azione di rivendicazione concretamente formulata; entrambi i motivi congiuntamente - esaminabili per motivi di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come le questioni sollevate dall'odierna ricorrente con entrambi i motivi proposti - con particolare riguardo: 1) alla qualificazione della domanda originariamente propo- sta dalle attrici; 2) alla dimostrazione, da parte delle stesse, della pro- pria qualità di proprietarie dell'immobile rivendicato; 3) alla distribu- zione degli oneri probatori in ordine all'attestazione della ridetta pro- prietà - non risultino trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano pro- spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inam- missibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito (tanto a quello di primo grado, quanto a quello d'appello in sede d'impugnazione), ma anche, in osse- quio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, Adunanza del 19 ottobre 2021 - R. G. n. 26968/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri , onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette al- legazioni, il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della Cozzolino al rimborso, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021.