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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28699/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. e 110 cod. pen. e 73 comma 5 dei d.P.R. 309/1990, così come riqualificato dal giudice dell'appello, deduce la violazione di legge con riguardo all'omesso rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore è inammissibile perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 17/10/2017, Rv. 272297 - 01) Rilevato che nella fattispecie in esame la corte territoriale aveva disatteso l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale sul rilievo che il difensore non aveva allegato all'istanza documentazione comprovante la sussistenza del concomitante impegno presso il Tribunale di Foggia avendo allegato unicamente l'avviso di fissazione dell'udienza di preliminare al 30 maggio 2022, ma non aveva documentato la data del rinvio all'udienza successiva, sicchè non era dimostrato il concomitante impegno professionale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- tensore 15 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. e 110 cod. pen. e 73 comma 5 dei d.P.R. 309/1990, così come riqualificato dal giudice dell'appello, deduce la violazione di legge con riguardo all'omesso rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore è inammissibile perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 17/10/2017, Rv. 272297 - 01) Rilevato che nella fattispecie in esame la corte territoriale aveva disatteso l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale sul rilievo che il difensore non aveva allegato all'istanza documentazione comprovante la sussistenza del concomitante impegno presso il Tribunale di Foggia avendo allegato unicamente l'avviso di fissazione dell'udienza di preliminare al 30 maggio 2022, ma non aveva documentato la data del rinvio all'udienza successiva, sicchè non era dimostrato il concomitante impegno professionale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- tensore 15 [OSCURATO:PERSONA]
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