CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce l'inosservanza di legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000, rispetto alla contabilità dell'anno di imposta 2012, nonostante il ricorrente abbia iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore della società solo dal 7 gennaio 2014 e irrogando la pena per il reato prevista dalla normativa dell'anno 2015 - è inammissibile, perché le censure sollevate sono state adeguatamente esaminate con puntuale motivazione dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che l'imputato - il quale ricopriva il ruolo di amministratore della società sino al momento dell'accertamento, momento consumativo del reato - non ha consegnato la documentazione necessaria a ricostruire il volume di affari, il che integra il reato in esame, posto che il mancato rinvenimento della documentazione contabile precedente alla nomina del nuovo amministratore è imputabile a costui per non aver verificato la regolare tenuta della medesima sino al momento della sua investitura. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che, avendo il delitto di occultamento di documenti contabili natura di reato permanente, che si protrae, quindi, sino al momento dell'accertamento fiscale, la cornice edittale applicabile era, appunto, quella vigente al momento dell'accertamento, avvenuto il 29 giugno 2016; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre