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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13293/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26499-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 202/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26499 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 26499/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Campania, con sentenza nr 202/2020, rigettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente relativo all'opposizione alla cartella di pagamento derivante da un controllo automatizzato operato ai sensi dell'ad 36 bis del Dpr 600/1973.

Il giudice di appello condivideva la decisione dei primi giudici che avevano ritenuto non sussistenti le condizioni oggettive necessarie per la disapplicazione dell'ad 30 comma 4 bis della legge 724/1994.

In questa prospettiva evidenziava che il lungo e complesso contenzioso giudiziario non era idoneo a bloccare il progetto imprenditoriale qualora questo fosse davvero effettivo e attuale fondato su reali disponibilità e finanziamenti.

Rilevava che l'esistenza di contrasti con il principe d'Avalos se pur è plausibile che abbia complicato la situazione non poteva avere l'effetto di bloccare un progetto imprenditoriale già pronto e comunque non era stata fornita la prova in tal senso.

Osservava che la produzione documentale offerta dall'appellante attestante la stipula da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un contratto di appalto relativo al palazzo d'Avalos non poteva ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo su interventi straordinari evincendosi piuttosto dalla lettura dell'atto l'indicazione di lavori ordinaria manutenzione .

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Con l'unico motivo la società denuncia la "violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR escluso che le circostanze oggettive addotte dalla contribuente non fossero oggettive ai sensi dell'art 30 comma quarto bis

I. 724/1994.

La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell'udienza ha messo in luce che tra le stesse parte e per lo stesso periodo di imposta pende avanti questa Corte analogo ricorso iscritto a ruolo al nr 20008/2020 proposto dall'Agenzia delle Entrate ,ricorso che è stato già trasmesso alla sezione ordinaria.

La Corte ritiene opportuna una trattazione unitaria dei due procedimenti e quindi rimette il presente procedimento alla V sezione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26499-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 202/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26499 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 26499/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Campania, con sentenza nr 202/2020, rigettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso della contribuente relativo all'opposizione alla cartella di pagamento derivante da un controllo automatizzato operato ai sensi dell'ad 36 bis del Dpr 600/1973. Il giudice di appello condivideva la decisione dei primi giudici che avevano ritenuto non sussistenti le condizioni oggettive necessarie per la disapplicazione dell'ad 30 comma 4 bis della legge 724/1994. In questa prospettiva evidenziava che il lungo e complesso contenzioso giudiziario non era idoneo a bloccare il progetto imprenditoriale qualora questo fosse davvero effettivo e attuale fondato su reali disponibilità e finanziamenti. Rilevava che l'esistenza di contrasti con il principe d'Avalos se pur è plausibile che abbia complicato la situazione non poteva avere l'effetto di bloccare un progetto imprenditoriale già pronto e comunque non era stata fornita la prova in tal senso. Osservava che la produzione documentale offerta dall'appellante attestante la stipula da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un contratto di appalto relativo al palazzo d'Avalos non poteva ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo su interventi straordinari evincendosi piuttosto dalla lettura dell'atto l'indicazione di lavori ordinaria manutenzione . La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Con l'unico motivo la società denuncia la "violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR escluso che le circostanze oggettive addotte dalla contribuente non fossero oggettive ai sensi dell'art 30 comma quarto bis I. 724/1994. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell'udienza ha messo in luce che tra le stesse parte e per lo stesso periodo di imposta pende avanti questa Corte analogo ricorso iscritto a ruolo al nr 20008/2020 proposto dall'Agenzia delle Entrate ,ricorso che è stato già trasmesso alla sezione ordinaria. La Corte ritiene opportuna una trattazione unitaria dei due procedimenti e quindi rimette il presente procedimento alla V sezione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]