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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 14584/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 4.7.2011, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 588, c.p., loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati con due atti di impugnazione, a firma dei loro difensori di fiducia, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello (i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ; 2) violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di rissa, posto che gli imputati si sono limitati a difendersi dall'altrui aggressione: 3) la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure, in parte anche eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Va solo aggiunto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992).

A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando come dagli atti gli imputati parlassero la lingua italiana.

Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, appare l'ultimo motivo di ricorso, articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il termine di prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 19.7.2008, nella sua estensione massima, si sarebbe perento solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 14.1.2016, che, in considerazione della inammissibilità originaria degli altri motivi, ha determinato la cristallizzazione dell'affermazione di responsabilità dei prevenuti in quella data.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] e Ifsidente \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 4.7.2011, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 588, c.p., loro in rubrica ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati con due atti di impugnazione, a firma dei loro difensori di fiducia, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello (i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ; 2) violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di rissa, posto che gli imputati si sono limitati a difendersi dall'altrui aggressione: 3) la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure, in parte anche eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va solo aggiunto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Rv. 280992). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando come dagli atti gli imputati parlassero la lingua italiana. Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, appare l'ultimo motivo di ricorso, articolato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto il termine di prescrizione, trattandosi di fatti commessi il 19.7.2008, nella sua estensione massima, si sarebbe perento solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 14.1.2016, che, in considerazione della inammissibilità originaria degli altri motivi, ha determinato la cristallizzazione dell'affermazione di responsabilità dei prevenuti in quella data. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] e Ifsidente \ [OSCURATO:PERSONA]
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