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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47528/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in ordine alle ammissioni fatte dall'imputato all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, è indeducibile in quanto non sottoposto al necessario vaglio del Giudice di appello; rilevato che manifestamente infondato risulta il motivo con cui si assume che la condotta integri la sanzione amministrativa di cui all'art. 213 Codice della Strada, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato come tale fattispecie ricorra solo in ipotesi di mera circolazione del mezzo che, nel caso in esame, non si è realizzata; che, infatti questa Corte ha avuto modo di statuire che «integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell'imputato che non consegni all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario (Sez. 6, n. 1 del 18/09/2013, dep. 2014, Siligato, Rv. 258450); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in ordine alle ammissioni fatte dall'imputato all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, è indeducibile in quanto non sottoposto al necessario vaglio del Giudice di appello; rilevato che manifestamente infondato risulta il motivo con cui si assume che la condotta integri la sanzione amministrativa di cui all'art. 213 Codice della Strada, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato come tale fattispecie ricorra solo in ipotesi di mera circolazione del mezzo che, nel caso in esame, non si è realizzata; che, infatti questa Corte ha avuto modo di statuire che «integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell'imputato che non consegni all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario (Sez. 6, n. 1 del 18/09/2013, dep. 2014, Siligato, Rv. 258450); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 47528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris