CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 38636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2022 la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex artt. 388, comma 1, e 646 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, e ha conseguentemente revocato le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., sulla base di due distinti profili. 2.1. In primo luogo, la Corte d'appello ha errato nel fondare il proprio convincimento sulla registrazione di una conversazione tra la ricorrente e l'imputato, effettuata e prodotta da quest'ultimo, poi illegittimamente acquisita in sede di gravame, pur non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente al primo grado di giudizio. La sentenza, omettendo di considerare o valutando erroneamente elementi fattuali apportati dalla difesa, ha travisato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale concludendo, così, per la insussistenza dell'elemento soggettivo necessario alla integrazione del reato di appropriazione indebita. 2.2. In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati ascritti all'imputato per intervenuta prescrizione, già maturata nelle more del giudizio d'appello, senza esaminare i profili attinenti al merito. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, con i quali il vizio motivazionale è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). 4. Il secondo motivo, da esaminare per primo seguendo un ordine logico, è privo di ogni fondamento, considerato che, secondo il diritto vivente, in presenza della parte civile, il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, «è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i» (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; in senso conforme, tra le molte, v. Sez. 4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497; Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, D.L., Rv. 273259; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). 5. Con il primo motivo la difesa ha lamentato che la Corte territoriale non aveva l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, facendo richiamo, però, al comma 2 dell'art. 603 del codice di rito («Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1»), quando invece la Corte ha esercitato il proprio potere discrezionale ai sensi del comma 1 dello stesso articolo («Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256928; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253526). Anche successivamente le Sezioni Unite hanno affermato che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, non mass. sul punto). La decisione della Corte territoriale di acquisire la conversazione registrata dall'imputato risulta incensurabile, in quanto il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01).6. La ricorrente ha poi censurato la motivazione in ordine alla insussistenza del delitto di appropriazione indebita, sotto il profilo soggettivo, ritenuta dalla Corte sulla base della inerzia della stessa [OSCURATO:PERSONA], nonostante i solleciti al ritiro dei mobili da parte del marito, e soprattutto del contenuto della registrazione intervenuta tra i coniugi, nella sentenza riportato in vari passaggi, indicativo di un "comportamento ondivago nei confronti dell'imputato a proposito dei mobili, facendo sorgere in lui il convincimento che lei non avesse più animo di prelevarli" (pag. 5). La motivazione sul punto non è né contraddittoria né illogica e la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., di motivazione, ha di fatto lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. A questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del