CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta depositata dal difensore di quest'ultimo - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati di cui all'art. 73 dpr 309/90 di cui all'imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dello [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo C), avendo congruamente valorizzato plurimi elementi indiziari dimostrativi della sua attività di cessione di stupefacenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali: deposizioni degli operanti, servizi di osservazione della polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e ambientali, indicative della rapporto di fornitura, confermato dal successivo episodio di cui al capo F), le cui modalità sono state diverse rispetto a quelle di cui al capo C) per la ragionevole considerazione che nel precedente episodio vi era stato il sequestro della droga, per cui la prudenza suggeriva di attendere un po' di tempo prima di una nuova cessione, con modalità più accorte rispetto a quelle precedenti. Quanto alla qualificazione giuridica, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità per il capo C) in ragione della non trascurabile offensività del fatto, riguardante la cessione di un quantitativo di cocaina contenente gr. 41,96 di principio attivo da cui erano ricavabili circa 280 dosi e quindi destinata al soddisfacimento di un numero rilevante di consumatori. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione appare congrua e logica in quanto ancorata a precisi dati fattuali e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Analogo discorso vale con riferimento al ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi, peraltro, sono alquanto generici e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, peccando quindi anche di aspecificità. Anche nei confronti del medesimo la valutazione del trattamento sanzionatorio appare logicamente motivata e priva di errori in diritto, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MPresidente PrECANCE.LISTRIA Sezione Per;aie go Bellini 1 O Lr 2026 I 12t4d62— reic-rt.:\[OSCURATO:PERSONA]