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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 22175/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto: --che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 25/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 24/03/2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per il reato di cui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché occultava le scritture contabili e i documenti fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge, posto che entrambi i giudici di merito non avrebbero indicato elementi probatori al fine di qualificare la condotta contestata come occultamento delle scritture contabili, in luogo della distruzione delle stesse, non considerando che la documentazione relativa alle annualità sino al 2015 è stata distrutta a seguito degli allagamenti che interessarono la di lui abitazione il giorno 20/09/2015.

Sulla base di tale premessa, trattandosi di distruzione di scritture contabili, e non già quella di occultamento lamenta violazione dell'art. 2 comma 4/cod. pen., in quanto il reato di sarebbe f consumato con il verificarsi dell'evento atmosferico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ne cagionato la distruzione; di talchè, sotto il profilo sanzionatorio, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 nel testo vigente sino alla data del 21/10/2015, in quanto più favorevol4 non potendosi applicare le modifiche intervenute successivamente ai sensi del d.lgs. 158 del 2015 e del d.lgs. 124 del 2019; --che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini ipotetici e generici, appare comunque volto, in contrasto con i principi più volteaffernnati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419del 23/05/2007, dep..P.G. in proc.

Vignarolí, Rv. 236893), a preténdere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto della distruzione delle scritture contabili, ha ritenuto che, pur assumendo come dimostrato 's-----Lferr3.Ln il verificarsi dell'evento atmosferico, nessuna prova è stata fornita in ordine agli effetti distruttivi che hanno interessato l'abitazione del Madaghiele, ed evidenziato la non cj:edibilità g cdtwm)03.1A1t, 0 della tesi difensiva, posto che lo stesso ricorrente non aveva giustificato`p mancata esibizione -a-'gef-k‘;`40,t-<-t(-4 Ccd- VIA0A"0 delle scritture nel corso dell'ispezione fiscale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nnaNisolA successivamente, nel /3 corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Al contrario, in data 28/09/2020 rilasciava dichiarazioni ai verbalizzanti, riportate nella c.n.r., di segno opposto, affermando che la documentazione fosse presso la sua abitazione di Oria.

Pertanto, la doglianza è fattuale e tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;--che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paganneutg, delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rvipro V t )11,_90u '.Jx

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto: --che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 25/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 24/03/2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per il reato di cui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché occultava le scritture contabili e i documenti fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge, posto che entrambi i giudici di merito non avrebbero indicato elementi probatori al fine di qualificare la condotta contestata come occultamento delle scritture contabili, in luogo della distruzione delle stesse, non considerando che la documentazione relativa alle annualità sino al 2015 è stata distrutta a seguito degli allagamenti che interessarono la di lui abitazione il giorno 20/09/2015. Sulla base di tale premessa, trattandosi di distruzione di scritture contabili, e non già quella di occultamento lamenta violazione dell'art. 2 comma 4/cod. pen., in quanto il reato di sarebbe f consumato con il verificarsi dell'evento atmosferico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ne cagionato la distruzione; di talchè, sotto il profilo sanzionatorio, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 nel testo vigente sino alla data del 21/10/2015, in quanto più favorevol4 non potendosi applicare le modifiche intervenute successivamente ai sensi del d.lgs. 158 del 2015 e del d.lgs. 124 del 2019; --che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini ipotetici e generici, appare comunque volto, in contrasto con i principi più volteaffernnati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419del 23/05/2007, dep..P.G. in proc. Vignarolí, Rv. 236893), a preténdere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto della distruzione delle scritture contabili, ha ritenuto che, pur assumendo come dimostrato 's-----Lferr3.Ln il verificarsi dell'evento atmosferico, nessuna prova è stata fornita in ordine agli effetti distruttivi che hanno interessato l'abitazione del Madaghiele, ed evidenziato la non cj:edibilità g cdtwm)03.1A1t, 0 della tesi difensiva, posto che lo stesso ricorrente non aveva giustificato`p mancata esibizione -a-'gef-k‘;`40,t-<-t(-4 Ccd- VIA0A"0 delle scritture nel corso dell'ispezione fiscale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nnaNisolA successivamente, nel /3 corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Al contrario, in data 28/09/2020 rilasciava dichiarazioni ai verbalizzanti, riportate nella c.n.r., di segno opposto, affermando che la documentazione fosse presso la sua abitazione di Oria. Pertanto, la doglianza è fattuale e tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;--che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paganneutg, delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rvipro V t )11,_90u '.Jx
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