CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Venezia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, nella sua qualità di legale rappresentante "[OSCURATO:SOCIETA]", al fine di evadere l'imposta sui redditi, ometteva di presentare la dichiarazione ai fini IRES relativa all'anno di imposta 2010, redditi d'impresa non dichiarati per 237.938 euro, con un'imposta evasa pari a 65.443 euro. Con la recidiva specifica infraquinquennale. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il difensore che erroneamente la Corte di merito avrebbe ravvisato il dolo di evasione, senza con- siderare che la ACM era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con de- creto del 14 novembre 2012 e che la società era mono committente e, a fronte di una drastica riduzione dei ricavi, i costi - specie per il personale dipendente - erano aumentati. Aggiunge il difensore che, in un contesto di crisi, il mancato assolvi- mento, da parte del datore di lavoro, del proprio onere di sostituto d'imposta aveva come effetto quello di "lasciare in busta", al dipendente, un maggior quantitativo di denaro contante, al fine di consentirgli di far fronte alla proprie esigenze di vita. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe chiarito le ragioni per cui l'imputato sa- rebbe stato consapevole del superamento della soglia di punibilità. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Ad avviso del difensore, diver- samente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, il superamento della soglia deve ritenersi esiguo, ai sensi del disposto di cui all'art. 12, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, posto che l'imposta evasa sarebbe pari solamente al 27%. Ag- giunge il difensorevIa condotta non sarebbe abituale, posto che l'imputato ha ri- portato un solo precedente per reati della stessa indole; la Corte di merito, inoltre non avrebbe valutato la scarsa intensità del dolo, posto che l'imputato voleva sal- vaguardare la capacità reddituale dei dipendenti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 99, 62-bis e 164 cod. pen. La Corte di merito, ad avviso del difensore, ha confermato le valutazioni operate dal Tribunale quanto alla sussistenza della recidiva con una motivazione illogica, posto che i precedenti penali sono costituiti da due decreti penale di condanna, con cui è stata applicata la multa, rispettivamente, di 336 euro, oggetto di condono, e di 384 euro. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello non ha valu- tato né la ridotta colpevolezza, né la crisi che ha investito il settore edilizio. In relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha operato una erronea lettura dell'art. 164 cod. pen., posto che, ad avviso del difensore, qualora vi siano più condanne, il richiamo deve intendersi solo a quella in relazione alla quale la pena sia stata sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché riproduce pedissequamente censure già rigettate dalla Corte di merito con motivazione immune da profili di illogicità manifesta e da violazioni di legge e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché articolato in fatto. 2.1. Invero, nel confermare le valutazioni di merito operate dal Tribunale, la Corte d'appello ha escluso qualsivoglia collegamento tra l'omissione dell'obbligo dichiarativo e la crisi aziendale, posto che i ricavi riscontrati dalle fatture (pari a 474.453,42 euro) e i costi per l'acquisto di materie prime e per il personale dipendente (236.605,18 euro) risultano dal processo verbale di constatazione e l'IRES dovuta dall'avviso di accertamento per l'anno 2010. Ciò posto, la Corte di merito ha desunto il dolo di evasione dalle circostanze accertate nel caso concreto, che restituiscono una situazione di diffusa illegalità derivante da scelte gestionali proprie dell'amministratore, posto che per gli anni 2009 e 2010 non era stata presentata alcuna dichiarazione fiscale, che fu presentata solo nel 2011 ma dal commissario liquidatore; con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, la Corte di merito ha ritenuto che tale condotta, ripetuta nel tempo, non appare compatibile con una mera dimenticanza, ma che sia una deliberata scelta dell'imputato per sottrarsi al pagamento delle imposte. 2.2. Oltre a ciò, la Corte di merito ha escluso che la finalità perseguita con l'omessa presentazione della dichiarazione IRES fosse di aiutare il personale dipendente, piuttosto che di evadere gli obblighi tributari, non essendo supportata da alcun dato probatorio. Si osserva, del resto, che, come ogni reato a dolo specifico, il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", espressamente contemplato dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non è previsto come esclusivo, sicché esso può ben coesistere con il concomitante conseguimento di altre finalità concorrenti. 2.3. Quanto, infine, alla consapevolezza, in capo all'imputato, del superamento della soglia di punibilità, si osserva che la questione non era stata devoluta alla Corte di appello con l'atto di impugnazione, sicché non può essere proposta, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Come prevede il chiaro dettato letterale, la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richiesta la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 3.2. Con riguardo ai reati che, in materia tributaria, prevedono una soglia di punibilità, si è chiarito, la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. può trovare applicazione, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dall'esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza (Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, dep. 28/12/2018, Colzani, Rv. 275458). In altri termini, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, dep. 03/06/2020, Latorre, Rv. 278946), secondo un apprezzamento fattuale che è devoluto al giudice di merito. 3.3. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso la tenuità dell'offesa, posto che il superamento della soglia, pari a oltre quindicimila euro, non è stato ritenuto così vicinissimo alla soglia di punibilità medesima, tale da qualificare l'offesa in termini di "particolare tenuità". 3.4. Si osserva, infine, che la tesi difensiva, secondo cui ai fini della valutazione dell'offesa occorrerebbe far riferimento all'art. 12, comma 2-bis, lett. a)td.lgs. n. 74 del 2000 è destituita di fondamento, posto la norma disciplina una specifica situazione - ossia le condizioni ostative all'applicazione della sospensione condizionale della pena - che nulla ha a che vedere con l'apprezzamento del fatto in termini di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo. 4.1. In relazione alla recidiva, la Corte di merito ha evidenziato come il nuovo reato, commesso nel 2011, sia indice una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, perché la precedente condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali, che riguarda una condotta illecita proseguita per oltre quattro anni (dal settembre 2003 al novembre 2007)t non ha sortito alcuna efficacia di prevenzione, posto che il Canton, a breve distanza di tempo, ha realizzato, appunto, un nuovo reato sempre connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si tratta di una motivazione immune da profili di manifesta illogicità, che supera il vaglio di legittimità. 4.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito non solo ha individuato, come elemento ostativo, i precedenti penali dell'imputato, ma nemmeno ha rinvenuto, nel caso concreto, fattori valorizzabili a tal fine, tale non essendo l'unico indicato dal difensore, ossia l'asserita intenzione di aiutare i dipendenti, trattandosi, come si è già detto, di una circostanza ritenuta apodittica e inverosimile. Anche in tal caso, la motivazione è priva di aporie logiche e, quindi, è insindacabile in questa sede di legittimità. 4.3. Infine, con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, la motivazione si fonda su una duplice ratio decidendi. Premesso che, nel caso di specie, l'imputato ha precedentemente riportato due condanne per delitti contro il patrimonio, la prima con pena sospesa (sei mesi di reclusione), la seconda (otto mesi di reclusione) condonata, la Corte di appello, in primo luogo, ha richiamato il principio secondo cui una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, dep. 29/10/2020, Arturi, Rv. 279794); in relazione a tale ratio decidendi, il ricorrente non prende posizione, da cui già consegue l'inammissibilità della censura. In secondo luogo, la Corte d'appello ha rilevato, inoltre, che la somma delle pene inflitte (sei mesi, otto mesi e un anno, irrogato nel presente processo) supera il limite ostativo previsto dall'art. 163 cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui la reiterazione del beneficio in esame è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, P.G. in c. Antonelli, Rv. 278100; Sez. 1, n. 42365 del 25/09/2019, dep. 15/10/2019, P.G. in c. Delle Vergini, Rv. 277228). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile