CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13573/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Corte di appellodi Napoli istanza di revoca dell'ordinanza con la quale è stata rigettata l'istanza direstituzione nel termine per presentare appello avverso la sentenza di condannaper i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 635 cod. pen.Nell’istanza si precisava che la presunzione di conoscenza del processo perl'imputato assente, ancorché rinunciante poiché detenuto per altra causa, potevaritenersi superata in ragione dei seguenti elementi: i) [OSCURATO:PERSONA] non hapartecipato al giudizio ed è stato assistito da un difensore di ufficio; ii) la personafisica del difensore è più volte mutata nel corso del giudizio.Tale istanza è stata qualificata dalla Corte d'appello come ricorso percassazione con provvedimento del 24 ottobre 2025.Il successivo 27 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione avverso il medesimo provvedimento di diniego della richiesta direstituzione nel termine, deducendo il vizio di manifesta illogicità e di apparenzadella motivazione in quanto la Corte di appello non ha valutato la ragione posta afondamento della richiesta, che era quella della omessa comunicazioneall'imputato da parte del suo difensore dell'esito del processo e, quindi,dell'impedimento di fatto dell'esercizio del diritto di impugnazione. Ciò sulpresupposto che l'imputato risultava assistito, nel corso del giudizio, da numerosidifensori di ufficio che si erano avvicendati nel corso delle varie udienze edell’inadempimento dell'obbligo che incombe sul difensore di comunicare alproprio assistito l'esito del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.Va, innanzitutto, premesso che, a fronte dell’ambiguità del motivo diricorso, in cui, da un lato, si evoca un superamento della presunzione diconoscenza del processo e, dall’altro lato, si fa riferimento ad un impedimento deldiritto di impugnazione, l’istanza del ricorrente deve essere valutata ai sensidell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. atteso che, in ragione della rinuncia acomparire, non vi è alcun dubbio sulla conoscenza da parte dell’imputato dellapendenza del processo a suo carico.Ciò premesso, le generiche allegazioni relative alla mancata comunicazionedell’esito del processo di primo grado costituiscono delle mere asserzioni difensive,di per sé inidonee a dimostrare la sussistenza di un fatto ostativo, qualificabilecome caso fortuito o come forza maggiore, che potrebbe giustificare la restituzionenel termine ai sensi del primo comma dell’art. 175 cod. proc. pen.Va, infatti, ribadito che in tema di restituzione nel termine per caso fortuitoo per forza maggiore, l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto diimpugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere, quindi,riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultinocondizionati da fattori esterni in termini assoluti(Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841); in ogni caso, grava sulrichiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsidi un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivida cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio,Rv. 278706).2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare infavore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]