Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25546/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

illi; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo 2026 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa il 15 gennaio 2025 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen.2.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo richiesto per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Secondo la difesa, i Giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola esistenza del provvedimento giudiziale e sull'evoluzione della vicenda processuale, senza indicare concreti elementi fattuali dai quali desumere una condotta elusiva o inosservante.

I Giudici del merito avrebbero inoltre omesso di considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputata, che, tramite il difensore, aveva manifestato la volontà di restituire le chiavi: indice di buona fede e di assenza di intento elusivo.

Dal verbale dell'ufficiale giudiziario non emergerebbe, infine, alcuna condotta volta a ostacolare l'accesso alla lavanderia.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., in relazione al principio del favor rei.

La Corte di appello, pur avendo rilevato un'aporia nella motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe confermato la decisione senza risolvere il contrasto logico evidenziato; avrebbe, inoltre, trascurato gli elementi probatori favorevoli all'imputata, attribuendo eccessivo rilievo a dati privi di effettivo valore dimostrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

2. Va premesso che il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., limitatamente alla condotta relativa alla reintegrazione nel compossesso dell'azienda, destinata ad attività di lavanderia, escludendo, invece, la rilevanza penale della mancata reintegrazione nel compossesso dell'immobile, sito in Agropoli, via Lanza, n. 16.

La Corte di appello ha confermato tale decisione, pur dichiarando di non condividere l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui la mancata consegna delle chiavi dell'immobile non integrava reato, in quanto superata dall'intervento dell'ufficiale giudiziario.

In applicazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, resta tuttavia ferma l'integrale conferma della sentenza di primo grado: la mancata consegna delle chiavi, riferita alla reintegrazione nell'immobile, è rimasta 2estranea alla condanna, circoscritta, invece, all'inosservanza dell'ordine di reintegrazione nel compossesso dell'azienda, destinata a lavanderia.

3. Deve rammentarsi — per l'attinenza al caso in disamina — che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali indicati dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. non integra, di per sé, una condotta elusiva penalmente rilevante, salvo che l'obbligo imposto non sia coattivamente eseguibile e richieda, per la sua attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato.

La norma non tutela, infatti, l'autorità in sé della decisione giurisdizionale, ma l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez.

U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937 - 01).

La condotta elusiva ricorre, dunque, quando, come nel caso in esame, l'attuazione concreta del provvedimento civile presupponga l'attiva collaborazione del soggetto obbligato.

Tra i provvedimenti civili cautelari, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., rientrano anche quelli adottati ai sensi dell'art. 669 duodedes cod. proc. civ., purché diretti alla tutela della proprietà, del possesso o del credito (Sez. 2, n. 31192 del 16/04/2014, Castiglione, Rv. 259829 - 01).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve essere esaminata la vicenda concreta.

Il provvedimento emesso 1'11 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ., in attuazione del provvedimento cautelare n. 1963/2017, aveva ordinato all'imputata di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] non solo nel compossesso dell'immobile, sito in Agropoli, via Lanza, n. 16, ma anche nel compossesso dell'azienda, destinata a lavanderia, mediante consegna di copia di tutte le chiavi attualmente idonee all'apertura di ogni porta di detta lavanderia e di tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa all'azienda.

Tale adempimento richiedeva la collaborazione della debitrice, che, secondo quanto accertato, è risultata mancante, non avendo l'imputata consegnato le scritture contabili e i beni strumentali all'azienda, in violazione dell'obbligo impostole.

La Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la tesi difensiva secondo cui la documentazione non si trovava presso l'azienda.

Ha valorizzato, in senso contrario, sia la gestione autonoma dell'attività di lavanderia da parte dell'imputata protrattasi per anni, sia le dichiarazioni della commercialista Garofalo, secondo cui nel suo studio erano custoditi soltanto il registro acquisti e quello dei beni ammortizzabili, mentre il libro dei corrispettivi, il registro di carico, 3la corrispondenza, i blocchetti delle ricevute fiscali e il timbro si trovavano nei locali della lavanderia.

La menzionata Corte ha, inoltre, richiamato le riprese video nelle quali l'imputata era ritratta, pochi giorni prima dell'esecuzione forzata, mentre spostava una scaffalatura.

È evidente che le risultanze valorizzate dai giudici di merito danno conto, in termini non manifestamente illogici, di una condotta ostruzionistica ed elusiva dell'imputata, idonea a impedire la concreta attuazione della tutela riconosciuta alla parte civile mediante la reintegrazione nel compossesso dell'azienda.

Tale condotta integra, pertanto, il reato contestato.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
illi; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2026 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa il 15 gennaio 2025 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo richiesto per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo la difesa, i Giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola esistenza del provvedimento giudiziale e sull'evoluzione della vicenda processuale, senza indicare concreti elementi fattuali dai quali desumere una condotta elusiva o inosservante. I Giudici del merito avrebbero inoltre omesso di considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputata, che, tramite il difensore, aveva manifestato la volontà di restituire le chiavi: indice di buona fede e di assenza di intento elusivo. Dal verbale dell'ufficiale giudiziario non emergerebbe, infine, alcuna condotta volta a ostacolare l'accesso alla lavanderia. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., in relazione al principio del favor rei. La Corte di appello, pur avendo rilevato un'aporia nella motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe confermato la decisione senza risolvere il contrasto logico evidenziato; avrebbe, inoltre, trascurato gli elementi probatori favorevoli all'imputata, attribuendo eccessivo rilievo a dati privi di effettivo valore dimostrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 2. Va premesso che il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., limitatamente alla condotta relativa alla reintegrazione nel compossesso dell'azienda, destinata ad attività di lavanderia, escludendo, invece, la rilevanza penale della mancata reintegrazione nel compossesso dell'immobile, sito in Agropoli, via Lanza, n. 16. La Corte di appello ha confermato tale decisione, pur dichiarando di non condividere l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui la mancata consegna delle chiavi dell'immobile non integrava reato, in quanto superata dall'intervento dell'ufficiale giudiziario. In applicazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, resta tuttavia ferma l'integrale conferma della sentenza di primo grado: la mancata consegna delle chiavi, riferita alla reintegrazione nell'immobile, è rimasta 2estranea alla condanna, circoscritta, invece, all'inosservanza dell'ordine di reintegrazione nel compossesso dell'azienda, destinata a lavanderia. 3. Deve rammentarsi — per l'attinenza al caso in disamina — che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali indicati dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. non integra, di per sé, una condotta elusiva penalmente rilevante, salvo che l'obbligo imposto non sia coattivamente eseguibile e richieda, per la sua attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato. La norma non tutela, infatti, l'autorità in sé della decisione giurisdizionale, ma l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937 - 01). La condotta elusiva ricorre, dunque, quando, come nel caso in esame, l'attuazione concreta del provvedimento civile presupponga l'attiva collaborazione del soggetto obbligato. Tra i provvedimenti civili cautelari, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., rientrano anche quelli adottati ai sensi dell'art. 669 duodedes cod. proc. civ., purché diretti alla tutela della proprietà, del possesso o del credito (Sez. 2, n. 31192 del 16/04/2014, Castiglione, Rv. 259829 - 01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve essere esaminata la vicenda concreta. Il provvedimento emesso 1'11 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ., in attuazione del provvedimento cautelare n. 1963/2017, aveva ordinato all'imputata di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] non solo nel compossesso dell'immobile, sito in Agropoli, via Lanza, n. 16, ma anche nel compossesso dell'azienda, destinata a lavanderia, mediante consegna di copia di tutte le chiavi attualmente idonee all'apertura di ogni porta di detta lavanderia e di tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa all'azienda. Tale adempimento richiedeva la collaborazione della debitrice, che, secondo quanto accertato, è risultata mancante, non avendo l'imputata consegnato le scritture contabili e i beni strumentali all'azienda, in violazione dell'obbligo impostole. La Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la tesi difensiva secondo cui la documentazione non si trovava presso l'azienda. Ha valorizzato, in senso contrario, sia la gestione autonoma dell'attività di lavanderia da parte dell'imputata protrattasi per anni, sia le dichiarazioni della commercialista Garofalo, secondo cui nel suo studio erano custoditi soltanto il registro acquisti e quello dei beni ammortizzabili, mentre il libro dei corrispettivi, il registro di carico, 3la corrispondenza, i blocchetti delle ricevute fiscali e il timbro si trovavano nei locali della lavanderia. La menzionata Corte ha, inoltre, richiamato le riprese video nelle quali l'imputata era ritratta, pochi giorni prima dell'esecuzione forzata, mentre spostava una scaffalatura. È evidente che le risultanze valorizzate dai giudici di merito danno conto, in termini non manifestamente illogici, di una condotta ostruzionistica ed elusiva dell'imputata, idonea a impedire la concreta attuazione della tutela riconosciuta alla parte civile mediante la reintegrazione nel compossesso dell'azienda. Tale condotta integra, pertanto, il reato contestato. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris