Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14562/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 298/2023,depositata il 21/3/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Manuela Prati conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], notaio cheaveva rogato, in data 25 maggio 2009, l’atto di costituzione del fondopatrimoniale nel quale ella aveva conferito, unitamente al coniuge, treimmobili di sua proprietà siti nei Comuni di Sanremo, di Milano e di [OSCURATO:PERSONA].

L’atto, regolarmente annotato nei registri dello stato civile,veniva altresì presentato per l’annotazione nel sistema tavolarerelativamente all’immobile di Riva del Garda; tuttavia, per effetto diun’erronea individuazione catastale contenuta nel titolo e riprodotta nelladomanda tavolare, l’annotazione veniva eseguita con riferimento alla solaporzione materiale n. 1 della particella dell’immobile, senza includere laporzione materiale n. 3, corrispondente all’unità immobiliare ubicata alpiano seminterrato.A seguito di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di litepronunciata dalla Corte d’appello di Trento in un diverso giudizio, la Pratiaveva subito azione esecutiva immobiliare proprio sull’unità sita in [OSCURATO:PERSONA] rimasta priva di vincolo tavolare, trattandosi dell’unico bene nonrisultante segregato nel fondo patrimoniale.

L’opposizione all’esecuzioneera stata respinta dal giudice dell’esecuzione sul presupposto che, allostato degli atti, la porzione materiale n. 3 non risultava gravata dal fondo,essendo il titolo e le relative annotazioni riferite esclusivamente allaparticella n. 1.Giacché l’errore derivava, ad avviso della Prati, dall’inesatta e incompletacura delle formalità tavolari, la suddetta appunto agiva per il risarcimentodel danno, individuato nella perdita del bene o nel suo valore, assumendoil nesso causale tra l’omessa segregazione e l’aggressione esecutiva.Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 176/2020, respingeva ladomanda, ritenendo che il professionista avesse adempiuto ai propriobblighi mediante l’annotazione nei registri dello stato civile, escludendoNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026altresì il nesso causale e reputando l’assenza di prova sull’estraneità delcredito ai bisogni della famiglia.La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 298/2023, ha confermato laprima decisione, valorizzando l’avvenuta annotazione ex art. 162 c.c. eaffermando che la Prati non aveva adeguatamente reagito in sedeesecutiva e che gravava su di lei l’onere di dimostrare la riferibilità deldebito e del bene ai bisogni della famiglia.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia «Violazione di legge (artt. 2; 5; 8; 11; 12;19/3, lett. b; 52; 75 allegato al R.D. 499/1929, come modificato dalla l.594/1974; artt. 162, n. 4, 2671 e 1176 c.c.) in relazione all'affermazionedi assenza di responsabilità del Notaio».1.1 Si censura la Corte d’appello laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbecorrettamente adempiuto ai propri obblighi per il solo fatto di aver curatol’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale nei registri dellostato civile: affermazione che ignorerebbe l’erronea e incompletaindividuazione catastale del bene nel titolo e nella domanda tavolarenonché il rigoroso regime formale del sistema tavolare stesso, nel quale lamancata corretta iscrizione avrebbe determinato la sostanzialeinsussistenza del vincolo e l’aggressione esecutiva del bene, conconseguente responsabilità professionale del rogante.1.2 Il motivo è infondato.1.2.1 La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidatiin materia di opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi.

È orientamentofermo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite(Cass., Sez.

Un., 13 ottobre 2009 n. 21658), che la costituzione del fondopatrimoniale, quale convenzione matrimoniale, è soggetta alla disciplinadell’art. 162, quarto comma, c.c., che ne condiziona l’opponibilità ai terziNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026all’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, mentrela trascrizione del vincolo sui registri immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c.assolve a una funzione di mera pubblicità-notizia, priva di efficaciacostitutiva o surrogatoria dell’annotazione nello stato civile.

Tale principio,come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non conoscederoghe nel sistema tavolare, nel quale l’annotazione nei libri fondiari,quando prevista per fattispecie analoghe a quelle per cui l’ordinamentogenerale richiede la trascrizione, conserva parimenti carattere dipubblicità-notizia.Ne consegue che, una volta pacifica – e non utilmente contestata –l’avvenuta annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello statocivile, l’opponibilità del vincolo ai creditori non poteva dipendere né dallacompletezza né dalla correttezza della formalità tavolare, per cui l’asseritainesattezza nella individuazione della porzione materiale p.m. 3,quand’anche sussistente, non era idonea, di per sé, a determinarel’insorgenza di un danno risarcibile, difettando il nesso causale tra lacondotta del notaio e l’aggressione esecutiva subita.In tale prospettiva, la Corte d’appello ha coerentemente ritenuto che lavicenda dovesse essere ricondotta non a un difetto di pubblicità opponibileai terzi, bensì, semmai, alla mancata reazione dell’esecutata in sede diesecuzione, ove l’annotazione ex art. 162 c.c. avrebbe potuto essereutilmente opposta, qualora fosse stata dimostrata la sussistenza deipresupposti di cui all’art. 170 c.c., id est se la ricorrente avesse dimostratoche il debito che aveva dato luogo all’azione esecutiva era relativo aibisogni della famiglia.1.2.2 Parimenti infondata è la doglianza di nullità della sentenza permotivazione apparente.La Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica e in parte perrelationem, ha chiaramente esplicitato le ragioni della decisione,richiamando i principi giurisprudenziali ritenuti dirimenti e facendo proprieNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026le valutazioni del primo giudice in ordine alla funzione dell’annotazione exart. 162 c.c. e all’irrilevanza, ai fini dell’opponibilità, delle formalitàulteriori.

Tale modalità argomentativa è conforme al modello legale dellamotivazione e non è riconducibile ad alcuna delle anomalie motivazionalirilevanti secondo il parametro del minimo costituzionale (per tutte v.Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).2.

Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla pronuncia sull’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dalla ricorrente e rigettata dalgiudice dell’esecuzione tavolare sul presupposto che la porzione materialep.m. 3 non risultava inclusa nel fondo patrimoniale.2.1 La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’esecutatanon avesse utilmente reagito in sede esecutiva, omettendo di consideraretale provvedimento, decisivo sia ai fini della prova dell’errore notarile, siain relazione al nesso eziologico tra la condotta professionale e ilpregiudizio subito.2.2 Il motivo è inammissibile.Va rilevato che la Corte territoriale ha confermato la prima pronuncia inforza della medesima base fattuale di riferimento.

In tale evenienza, èpreclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., la deduzione delvizio di omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la ricorrenteindicato, né potendo comunque individuarsi, una divergenza tra le duedecisioni di merito quanto alla ricostruzione del fatto rilevante.D’altronde, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla ritenutainsussistenza dell’inadempimento del notaio e sull’irrilevanza, ai finidell’opponibilità del fondo patrimoniale, delle formalità ulteriori rispettoall’annotazione ex art. 162 c.c., per cui la decisione sull’opposizioneesecutiva invocata dalla ricorrente non ha costituito la ratio decidendi dellasentenza impugnata.Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/20263.

Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art.170 c.c.: la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova in ordinealla riferibilità del debito e del bene ai bisogni della famiglia, ponendolo acarico della parte attrice.Si sostiene che il giudice di merito abbia travisato la disciplina del fondopatrimoniale chiedendo la dimostrazione della pertinenza del credito aibisogni familiari, anziché verificare, in assenza di specifica eccezione,l’estraneità del credito stesso, con conseguente illegittima esclusione dellaresponsabilità notarile.4.

Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 162 e 170 c.c., ribadendoche il credito azionato in via esecutiva, derivante da condanna alle spesedi lite, era ontologicamente estraneo ai bisogni della famiglia e che talequestione nel giudizio di responsabilità professionale avrebbe potutoassumere rilievo solo quale fatto impeditivo della responsabilità, daallegare ed eccepire dalla parte convenuta.

Si censura pertanto lamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur in assenza di unarituale eccezione, valorizza la mancata prova di tale estraneità perconfermare il rigetto della domanda risarcitoria.5.

Il terzo e il quarto motivo, meritevoli di esame congiunto, sonoinammissibili.È vero che la motivazione della sentenza impugnata contiene affermazioninon perfettamente allineate al dettato dell’art. 170 c.c., nella parte in cuisembra postulare che l’opponente dovesse dimostrare che il debito fosse«relativo ai bisogni della famiglia», laddove la norma consentel’aggressione dei beni del fondo soltanto per crediti contratti per talibisogni, gravando in linea generale il creditore – in sede esecutiva –dell’onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di tale presupposto.Tuttavia, tale rilievo non giova alla ricorrente; così come non le giova laqualificazione del credito per spese di lite come estraneo ai bisogni dellafamiglia, pur diffusamente argomentata nel ricorso.Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Nel giudizio in esame, infatti, la questione della riferibilità del credito aibisogni della famiglia non costituisce la ratio decidendi della decisioneadottata dalla Corte d’appello, la quale ha fondato il rigetto della domandarisarcitoria, in via assorbente, sull’insussistenza dell’inadempimento delnotaio e, soprattutto, sulla ritenuta opponibilità del fondo patrimoniale pereffetto della sola annotazione ex art. 162, quarto comma, c.c., conconseguente esclusione del nesso causale tra la condotta professionale el’azione esecutiva subita.In tale prospettiva, i riferimenti contenuti nella motivazione alla mancataprova dei “bisogni della famiglia” si collocano su un piano argomentativorafforzativo (cioè si tratta di argomentazioni ad abundantiam), ma nonassumono autonomia decisoria, né risultano indispensabili ai fini deldecisum.

Trova, dunque, applicazione il principio di diritto per cui èinammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso checensuri un'argomentazione della sentenza impugnatainserita ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendidella medesima.

La sentenza impugnata, infatti – si ribadisce - non hafondato il rigetto della domanda su positivo accertamento della riferibilitàdel credito ai bisogni familiari, ma sull’assenza di un fatto contra iusimputabile al notaio e sulla conseguente insussistenza di danno risarcibile.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, che liquida in euro 5.250 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 298/2023,depositata il 21/3/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Manuela Prati conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], notaio cheaveva rogato, in data 25 maggio 2009, l’atto di costituzione del fondopatrimoniale nel quale ella aveva conferito, unitamente al coniuge, treimmobili di sua proprietà siti nei Comuni di Sanremo, di Milano e di [OSCURATO:PERSONA]. L’atto, regolarmente annotato nei registri dello stato civile,veniva altresì presentato per l’annotazione nel sistema tavolarerelativamente all’immobile di Riva del Garda; tuttavia, per effetto diun’erronea individuazione catastale contenuta nel titolo e riprodotta nelladomanda tavolare, l’annotazione veniva eseguita con riferimento alla solaporzione materiale n. 1 della particella dell’immobile, senza includere laporzione materiale n. 3, corrispondente all’unità immobiliare ubicata alpiano seminterrato.A seguito di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di litepronunciata dalla Corte d’appello di Trento in un diverso giudizio, la Pratiaveva subito azione esecutiva immobiliare proprio sull’unità sita in [OSCURATO:PERSONA] rimasta priva di vincolo tavolare, trattandosi dell’unico bene nonrisultante segregato nel fondo patrimoniale. L’opposizione all’esecuzioneera stata respinta dal giudice dell’esecuzione sul presupposto che, allostato degli atti, la porzione materiale n. 3 non risultava gravata dal fondo,essendo il titolo e le relative annotazioni riferite esclusivamente allaparticella n. 1.Giacché l’errore derivava, ad avviso della Prati, dall’inesatta e incompletacura delle formalità tavolari, la suddetta appunto agiva per il risarcimentodel danno, individuato nella perdita del bene o nel suo valore, assumendoil nesso causale tra l’omessa segregazione e l’aggressione esecutiva.Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 176/2020, respingeva ladomanda, ritenendo che il professionista avesse adempiuto ai propriobblighi mediante l’annotazione nei registri dello stato civile, escludendoNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026altresì il nesso causale e reputando l’assenza di prova sull’estraneità delcredito ai bisogni della famiglia.La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 298/2023, ha confermato laprima decisione, valorizzando l’avvenuta annotazione ex art. 162 c.c. eaffermando che la Prati non aveva adeguatamente reagito in sedeesecutiva e che gravava su di lei l’onere di dimostrare la riferibilità deldebito e del bene ai bisogni della famiglia.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «Violazione di legge (artt. 2; 5; 8; 11; 12;19/3, lett. b; 52; 75 allegato al R.D. 499/1929, come modificato dalla l.594/1974; artt. 162, n. 4, 2671 e 1176 c.c.) in relazione all'affermazionedi assenza di responsabilità del Notaio».1.1 Si censura la Corte d’appello laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbecorrettamente adempiuto ai propri obblighi per il solo fatto di aver curatol’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale nei registri dellostato civile: affermazione che ignorerebbe l’erronea e incompletaindividuazione catastale del bene nel titolo e nella domanda tavolarenonché il rigoroso regime formale del sistema tavolare stesso, nel quale lamancata corretta iscrizione avrebbe determinato la sostanzialeinsussistenza del vincolo e l’aggressione esecutiva del bene, conconseguente responsabilità professionale del rogante.1.2 Il motivo è infondato.1.2.1 La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidatiin materia di opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi. È orientamentofermo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite(Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009 n. 21658), che la costituzione del fondopatrimoniale, quale convenzione matrimoniale, è soggetta alla disciplinadell’art. 162, quarto comma, c.c., che ne condiziona l’opponibilità ai terziNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026all’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, mentrela trascrizione del vincolo sui registri immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c.assolve a una funzione di mera pubblicità-notizia, priva di efficaciacostitutiva o surrogatoria dell’annotazione nello stato civile. Tale principio,come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non conoscederoghe nel sistema tavolare, nel quale l’annotazione nei libri fondiari,quando prevista per fattispecie analoghe a quelle per cui l’ordinamentogenerale richiede la trascrizione, conserva parimenti carattere dipubblicità-notizia.Ne consegue che, una volta pacifica – e non utilmente contestata –l’avvenuta annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello statocivile, l’opponibilità del vincolo ai creditori non poteva dipendere né dallacompletezza né dalla correttezza della formalità tavolare, per cui l’asseritainesattezza nella individuazione della porzione materiale p.m. 3,quand’anche sussistente, non era idonea, di per sé, a determinarel’insorgenza di un danno risarcibile, difettando il nesso causale tra lacondotta del notaio e l’aggressione esecutiva subita.In tale prospettiva, la Corte d’appello ha coerentemente ritenuto che lavicenda dovesse essere ricondotta non a un difetto di pubblicità opponibileai terzi, bensì, semmai, alla mancata reazione dell’esecutata in sede diesecuzione, ove l’annotazione ex art. 162 c.c. avrebbe potuto essereutilmente opposta, qualora fosse stata dimostrata la sussistenza deipresupposti di cui all’art. 170 c.c., id est se la ricorrente avesse dimostratoche il debito che aveva dato luogo all’azione esecutiva era relativo aibisogni della famiglia.1.2.2 Parimenti infondata è la doglianza di nullità della sentenza permotivazione apparente.La Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica e in parte perrelationem, ha chiaramente esplicitato le ragioni della decisione,richiamando i principi giurisprudenziali ritenuti dirimenti e facendo proprieNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026le valutazioni del primo giudice in ordine alla funzione dell’annotazione exart. 162 c.c. e all’irrilevanza, ai fini dell’opponibilità, delle formalitàulteriori. Tale modalità argomentativa è conforme al modello legale dellamotivazione e non è riconducibile ad alcuna delle anomalie motivazionalirilevanti secondo il parametro del minimo costituzionale (per tutte v.Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).2. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla pronuncia sull’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dalla ricorrente e rigettata dalgiudice dell’esecuzione tavolare sul presupposto che la porzione materialep.m. 3 non risultava inclusa nel fondo patrimoniale.2.1 La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’esecutatanon avesse utilmente reagito in sede esecutiva, omettendo di consideraretale provvedimento, decisivo sia ai fini della prova dell’errore notarile, siain relazione al nesso eziologico tra la condotta professionale e ilpregiudizio subito.2.2 Il motivo è inammissibile.Va rilevato che la Corte territoriale ha confermato la prima pronuncia inforza della medesima base fattuale di riferimento. In tale evenienza, èpreclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., la deduzione delvizio di omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la ricorrenteindicato, né potendo comunque individuarsi, una divergenza tra le duedecisioni di merito quanto alla ricostruzione del fatto rilevante.D’altronde, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla ritenutainsussistenza dell’inadempimento del notaio e sull’irrilevanza, ai finidell’opponibilità del fondo patrimoniale, delle formalità ulteriori rispettoall’annotazione ex art. 162 c.c., per cui la decisione sull’opposizioneesecutiva invocata dalla ricorrente non ha costituito la ratio decidendi dellasentenza impugnata.Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/20263. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art.170 c.c.: la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova in ordinealla riferibilità del debito e del bene ai bisogni della famiglia, ponendolo acarico della parte attrice.Si sostiene che il giudice di merito abbia travisato la disciplina del fondopatrimoniale chiedendo la dimostrazione della pertinenza del credito aibisogni familiari, anziché verificare, in assenza di specifica eccezione,l’estraneità del credito stesso, con conseguente illegittima esclusione dellaresponsabilità notarile.4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 162 e 170 c.c., ribadendoche il credito azionato in via esecutiva, derivante da condanna alle spesedi lite, era ontologicamente estraneo ai bisogni della famiglia e che talequestione nel giudizio di responsabilità professionale avrebbe potutoassumere rilievo solo quale fatto impeditivo della responsabilità, daallegare ed eccepire dalla parte convenuta. Si censura pertanto lamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur in assenza di unarituale eccezione, valorizza la mancata prova di tale estraneità perconfermare il rigetto della domanda risarcitoria.5. Il terzo e il quarto motivo, meritevoli di esame congiunto, sonoinammissibili.È vero che la motivazione della sentenza impugnata contiene affermazioninon perfettamente allineate al dettato dell’art. 170 c.c., nella parte in cuisembra postulare che l’opponente dovesse dimostrare che il debito fosse«relativo ai bisogni della famiglia», laddove la norma consentel’aggressione dei beni del fondo soltanto per crediti contratti per talibisogni, gravando in linea generale il creditore – in sede esecutiva –dell’onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di tale presupposto.Tuttavia, tale rilievo non giova alla ricorrente; così come non le giova laqualificazione del credito per spese di lite come estraneo ai bisogni dellafamiglia, pur diffusamente argomentata nel ricorso.Numero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Nel giudizio in esame, infatti, la questione della riferibilità del credito aibisogni della famiglia non costituisce la ratio decidendi della decisioneadottata dalla Corte d’appello, la quale ha fondato il rigetto della domandarisarcitoria, in via assorbente, sull’insussistenza dell’inadempimento delnotaio e, soprattutto, sulla ritenuta opponibilità del fondo patrimoniale pereffetto della sola annotazione ex art. 162, quarto comma, c.c., conconseguente esclusione del nesso causale tra la condotta professionale el’azione esecutiva subita.In tale prospettiva, i riferimenti contenuti nella motivazione alla mancataprova dei “bisogni della famiglia” si collocano su un piano argomentativorafforzativo (cioè si tratta di argomentazioni ad abundantiam), ma nonassumono autonomia decisoria, né risultano indispensabili ai fini deldecisum. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto per cui èinammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso checensuri un'argomentazione della sentenza impugnatainserita ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendidella medesima. La sentenza impugnata, infatti – si ribadisce - non hafondato il rigetto della domanda su positivo accertamento della riferibilitàdel credito ai bisogni familiari, ma sull’assenza di un fatto contra iusimputabile al notaio e sulla conseguente insussistenza di danno risarcibile.6. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, devedarsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 17803/2023Numero sezionale 1671/2026Numero di raccolta generale 14562/2026Data pubblicazione 16/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, che liquida in euro 5.250 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 14562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris