CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14180/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIOLILLI, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché controREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE– intimati –Numero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso l’ordinanza n. 3540/2025 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 agosto 2025;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la competenza delTribunale di Roma;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di eredi (rispettivamente: figlia, la prima; nipoti, le altre due)di [OSCURATO:PERSONA], domandarono al Tribunale di Isernia la condannadella Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni, iure proprioe iure hereditatis, sofferti in conseguenza della fucilazione del lorocongiunto avvenuta in Fornelli il 13 ottobre 1943 per mano di soldatitedeschi appartenenti all’esercito del [OSCURATO:PERSONA].Nelle conclusioni rassegnate nell’originario atto introduttivo dellalite (in epigrafe recante, tra i destinatari dello stesso, l’indicazione delMinistero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e delMinistero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana)venne formulata la seguente richiesta: «disporre che il pagamentodegli importi che si andranno a liquidare in favore delle istanti a titolodi risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di speseprocessuali, sia posto a carico del Fondo per il ristoro dei danni subitidalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione deidiritti inviolabili della persona commessi sul territorio italiano ocomunque in danno di cittadini italiani, dalle forze armate del Reich trail 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, istituito con legge 29 giugno2022, n. 79 e tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze».Contumaci la Repubblica federale di Germania e il Ministero degliAffari esteri e della Cooperazione internazionale, in giudizio si costituìr.g. n. 20278/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollevando preliminareeccezione di incompetenza ratione loci del giudice adito in favore delTribunale di Campobasso, individuato in base al criterio del foro erarialee invocando il rigetto delle domande risarcitorie attoree.2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Isernia hadeclinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso.3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnna [OSCURATO:PERSONA] dispiegano, con unitario ricorso, istanza diregolamento di competenza, affidata ad un motivo.Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., il Ministerodell’Economia e delle Finanze.Il P.G. conclude come in epigrafe.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29giugno 2022, n. 79), dell’art. 25 cod. proc. civ. e dell’art. 6 del r.d. n.1611 del 1933 per avere il giudice territoriale «fondato la decisionesull’erroneo presupposto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze,presso il quale è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dallevittime dei crimini di guerra, sia legittimato passivo della controversiae che pertanto siano applicabili alla fattispecie le norme relative allaindividuazione del foro erariale».Parte ricorrente deduce che «la causa è stata incardinata contro laRepubblica federale di Germania, unico contraddittore» e che «alcunarichiesta di condanna è stata formulata nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze, soggetto coinvolto nel giudizio soltantoper via del dettato normativo di cui all’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022».Sostiene, per l’effetto, che trovino applicazione le norme ordinariedi competenza territoriale: in particolare, il forum commissi delictir.g. n. 20278/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026previsto dall’art. 20 cod. proc. civ. con conseguente devoluzione dellalite al Tribunale di Isernia, nel cui circondario è ubicato il Comune diA suffragio della tesi, richiama il precedente costituito da Cass.21/08/2025, n. 23669, di cui riporta ampi stralci della motivazione.2. L’istanza di regolamento non è fondata.Onde dar conto della conclusione, occorre muovere dal principio didiritto enunciato da Cass. n. 23669 del 2025, così enunciato in dettoarresto: «per le domande risarcitorie proposte nei confronti dellaRepubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento deidanni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanitàcommessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerramondiale, ove non sia originariamente convenuta ancheun’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale sidetermina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso,l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicatidi condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini diguerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italianidalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente avalere sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell’Economia edelle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non hafatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca adessere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggettol’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma haintrodotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella faseesecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato esteroin relazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsiesclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, delMinistero dell’Economia e delle Finanze – neppure sulla base dellar.g. n. 20278/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026disposizione del comma 6 del medesimo art.43, che, prescrivendo lanotificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudiziintrodotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al dettoMinistero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere leragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 7del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza,l’applicazione della regola del foro erariale. Allorquando, invece, siaconvenuta in giudizio anche l’amministrazione statale – evenienzapossibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione,di una situazione legittimante all’intervento adesivo dipendente –, allastregua del principio secondo cui la competenza si determina dalladomanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenzainderogabile che sussista su una di esse, si configura l’operatività delforo erariale».Alla luce di tale regula iuris – cui si intende qui dare continuità – ilprofilo dirimente, nel caso di specie, risiede nel significato da attribuirealla evocazione in giudizio, con il ricorso introduttivo del giudizio diprime cure, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla domanda(in narrativa pedissequamente trascritta) di porre a carico del Fondo“Ristori” il pagamento degli importi a liquidarsi.La risposta all’interrogativo la offre, ancora una volta, Cass. n.23669 del 2025 là dove, in parte motiva, chiarisce, in presenza di unaistanza del genere, che «l’evocazione dell’[OSCURATO:PERSONA] il rilievo di provocare l’estensione formale della decisione resasulla domanda verso la Repubblica tedesca a detta Amministrazionequale titolare di quella posizione dipendente che ad essa competequalora venga riconosciuta la responsabilità di detta Repubblicafederale; ciò, in base al principio per cui il titolare di una posizionegiuridica dipendente da quella fatta valere inter alios con la domandaprincipale, che è legittimato ad intervenire nel relativo giudizio ai sensir.g. n. 20278/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’art. 105 cod. proc. civ. (dando luogo alla figura dell’interventoadesivo c.d. dipendente), bene può essere evocato anche direttamentedal titolare della situazione giuridica inter alios, rispetto alla qualeriveste la detta posizione di dipendenza, all’atto in cui quel titolareintroduce contro l’altro legittimato passivo la domanda concernente lasituazione impositiva della detta dipendenza».Nella vicenda in scrutinio, l’atto introduttivo del giudizio di meritoè stato rivolto (ancorché ai limitati fini sopra puntualizzati) nei confrontidel Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui evocazione in lite èavvenuta, dunque, proprio nella prospettiva sopra evidenziata: e in ciòsi ravvisa la differenza rispetto alla soluzione in punto di competenzaofferta da Cass. n. 23669 del 2025, relativa ad una controversia in cuidestinataria dell’azione era esclusivamente la Repubblica federale diGermania, senza alcun coinvolgimento di pubbliche amministrazioniitaliane, soltanto successivamente e motu proprio intervenute.Tanto puntualizzato, l’assunzione della qualità di parte originaria (enon di volontario interventore) del Ministero dell’Economia e delledomanda e, dunque, tenendo conto del cumulo di domande (verso laRepubblica tedesca e verso l’amministrazione statale) - la competenzadel giudice del foro erariale, generale ed inderogabile, sottratta alladisponibilità della stessa P.A. e prevalente su ogni altro criterio diradicamento territoriale della lite.In applicazione della regola sancita dall’art. 25, comma secondo,cod. proc. civ. e dacché l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizioscaturisce da un fatto illecito aquiliano, la competenza territoriale sullalite va devoluta, come correttamente statuito nell’ordinanza gravata,al Tribunale di Campobasso, quale giudice del luogo di perpetrazionedel crimine di guerra denunciato (forum commissi delicti).r.g. n. 20278/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/20263. L’istanza di regolamento va dunque disattesa, con dichiarazionedella competenza per territorio del Tribunale di Campobasso, innanzial quale le parti vanno rimesse, con termine per la riassunzione fissatocome in dispositivo.4. La disciplina delle spese del presente regolamento segue lasoccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale,applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile,avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questione(quella di competenza, appunto) e non già l’intera controversia (cosìCass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504).Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotatea debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).5. Atteso l’esito della istanza di regolamento, va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto,giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.La norma si applica infatti anche con riferimento al regolamento dicompetenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n.11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636). P.Q.MDichiara la competenza per territorio del Tribunale di Campobasso.r.g. n. 20278/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20278/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 14180/2026Data pubblicazione 14/05/2026Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del presente provvedimento.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio per regolamento, cheliquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20278/2025 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]