CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 17 Dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 19 Dicembre 2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti ascritti al capo c) (artt. 81 cpv, 110, 624 bis commi I e III nn. 4) e 5) e 61 n. 5) c.p.) per intervenuta prescrizione e confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo d) (artt. 110, 628 commi I e III n. 1), 61 n. 5 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 2.600,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 192 comma 2 c.p.p. Deduce che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata sulla scorta di una serie di elementi indiziari incerti e privi di adeguato riscontro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge relativamente alla mancata derubricazione del reato di cui al capo d) quale ipotesi di furto aggravato. Assume che nel caso in esame difettava la prova di una condotta violenta o minacciosa in danno della persona offesa in quanto era solamente emerso che mentre una donna aveva coperto la visuale della vittima con un telo, la complice aveva provveduto a sottrarre i gioielli, con la conseguenza che il reato, da qualificare quale ipotesi di furto, andava dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure proposte con tale motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell'esaminare il medesimo motivo di doglianza dedotto con l' odierno ricorso - con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti logica e non contraddittoria - ha puntualmente disatteso le tesi difensiva confermando la ricostruzione operata dal primo giudice correttamente ritenendo integrata, sulla scorta di una serie di elementi indiziari unitariamente valutati, la prova della responsabilità dell' imputata oltre ogni ragionevole dubbio. I giudici di merito, attraverso una conforme lettura dei dati probatori, hanno evidenziato, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria una serie di dati idonei ad comprovare la compartecipazione dell' imputata alla rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] quali: la disponibilità in capo alla ricorrente dell' utenza telefonica dalla stessa utilizzata durante la commissione dei reati dàl gruppo criminale del quale la stessa risultava avere fatto parte; la circostanza che in occasione della rapina in questione tale utenza agganciava la cella di via Faetina al pari dei cellulari in uso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (responsabili del reato in questione e giudicati separatamente nelle forme del giudizio abbreviato); il riconoscimento operato dalla Polizia di Novara, dopo la rapina dell' anziana donna, dei vari componenti il gruppo che avevano fatto ritorno presso il luogo di loro residenza; la circostanza che un vicino della vittima aveva riconosciuto la targa del mezzo in uso al gruppo il giorno della rapina.Occorre, invero, ricordare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Ritiene la Corte che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico della ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata. Orbene la ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può -essere accertata estrapolandoli dal contesto-in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto riguarda dei profili, implicanti valutazioni in fatto, non dedotti in appello. Secondo quanto si desument chiaramente dal tenore dei due Mi di appello la questione della qualificazione della condotta non ha costituito oggetto di specifica censura con la conseguenza che la relativa questione, implicante una diversa ricostruzione degli accadimenti per come verificatisi, non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. Infatti la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto. (Sez. 2, Sentenza n. 45583 del 15/11/2005 Ud. (dep. 15/12/2005) Rv. 232773 - 01. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 24 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]