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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12310/2026

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ta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., inpersona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026nonchéITALFONDIARIO S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari - n. 243/2023, pubblicata in data 20 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, e i signoriVittorio Cadau, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori,proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto l’immediato rientro dellasomma a debito derivante da conto corrente acceso presso la filiale diAlghero, intestato alla debitrice principale.A fondamento della opposizione deducevano la mancata ricezione,da parte della Banca, dell’atto di recesso dal rapporto di contocorrente che, secondo la prospettazione difensiva, richiedeva lacomunicazione a mezzo lettera raccomandata, la inesigibilità delcredito e la nullità delle fideiussioni.Il Tribunale adito, pur dando atto che effettivamente la Banca nonaveva inviato atto di recesso e di messa in mora, respingeval’opposizione, rilevando che in ogni caso gli opponenti avevanoricevuto la notifica del decreto ingiuntivo; poiché al momento dellainstaurazione del giudizio monitorio, il conto corrente registrava unsaldo negativo di euro 195.000,00, doveva ritenersi sussistente lagiusta causa di recesso immediato (e non quello con termine dipreavviso di 15 giorni), che era stato comunicato a mezzo dellanotifica del decreto ingiuntivo e non con lettere di recesso e messa inNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026mora.2.

Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello diCagliari – Sezione distaccata di Sassari - la quale ha osservato che ifideiussori non avevano censurato la decisione di primo grado là doveil Tribunale aveva evidenziato che ricorreva una ipotesi di recesso pergiusta causa esercitabile senza alcun preavviso, ai sensi dell’art. 13del contratto di conto corrente; in difetto della previsione di unaspecifica forma da utilizzare per il recesso, l’eventuale violazione dellepattuizioni contrattuali non era idonea a fondare una pronuncia dinullità della garanzia fideiussoria, dal momento che gli appellantiavrebbero potuto far valere pretese di natura risarcitoria a fronte dicondotte arbitrarie e contrarie a buona fede dell’istituto bancario.Parimenti infondata, ad avviso dei giudici d’appello, era l’altra censuraavanzata dagli appellanti, con cui si dolevano che non era stataesclusa l’esigibilità del credito in difetto di validi atti di messa in moradei fideiussori, in quanto l’invocato art. 7 delle fideiussioni prevedevache il cliente era tenuto a pagare immediatamente alla Banca, “asemplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore,quanto dovutole per capitale, interessi e spese…”.

Con laconseguenza che l’eventuale difetto di rituale e valida messa in moradel debitore non poteva determinare la inesigibilità del credito e tantomeno l’invalidità della fideiussione, potendo tale circostanza incideresulla determinazione della decorrenza di eventuali interessi di mora.3.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione.[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., resistecon controricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le societàItalfondiario s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]4.

È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026380-bis cod. proc. civ., con la quale è stata prospettatal’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione dinotificazione della sentenza impugnata, comprensiva dei messaggi dispedizione e ricezione.I ricorrenti hanno depositato istanza e memoria insistendo per ladecisione del ricorso, che è stato, pertanto, avviato per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.La controricorrente ha depositato “note conclusionali” che nonpossono qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.Ragioni della decisione1.

Va pregiudizialmente dato atto che le parti ricorrenti hannoallegato, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., il file “emlnotifica della sentenza d’appello”, contenente la relata di notifica,sicché il ricorso è procedibile.2.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e,nello specifico, dell’art. 1352 c.c. in tema di forme convenzionalipreviste nel contratto e nello specifico in quelle previste in tema direcesso dal contratto››.Deducono che in primo ed in secondo grado avevano fattopresente che l’art. 13 delle condizioni generali di contratto prevedevala forma per la comunicazione del recesso, sia esso “con termine” o“immediato”, per cui la notifica del decreto ingiuntivo non equivalevain forma ed in sostanza all’atto di recesso; richiamano a supportodella censura l’ordinanza di questa Corte n. 18414/19.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Va osservato che non risulta dai ricorrenti (quantomenoidoneamente ) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza làdove la corte d’appello ha evidenziato che in primo grado i garantinon avevano richiamato l’art. 7 del contratto di fideiussioneNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026prevedente esclusivamente che il cliente fosse tenuto a pagareimmediatamente alla Banca a semplice richiesta, senza indicare unaspecifica forma da adottare per il recesso o per l’atto di messa inmora.2.3.

Inoltre, la censura per come formulata non investel’applicazione di una norma di diritto, ma è volta a sollecitare unadiversa interpretazione della clausola contrattuale (nel caso di specie,l’art. 13 delle condizioni generali) e, quindi, a contrapporre unadiversa lettura del contenuto del contratto rispetto a quella fattapropria dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello.L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ovvero per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con laspecifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversada quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità(tra le molte, Cass., sez. 3, 08/01/2025, n. 353).Tale onere non è stato assolto dalle parti ricorrenti.2.4.

Né, d’altro canto, la fattispecie qui in esame è sovrapponibilea quella definita con l’ordinanza di questa Corte n. 18414/2019,richiamata in ricorso, con la quale è stato enunciato il principio per cui‹‹la presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per ilquale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto attonegoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effettisostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale siesplica››.3.

Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹violazione o falsaNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.e nello specifico dell’art. 1184 c.c. in tema di termine di recesso dalcontratto e nello specifico in quelle previste per il termine del recessodella fideiussione››, i ricorrenti attingono la decisione impugnata nellaparte in cui non ha ritenuto mancante la comunicazione del recesso e,quindi, inesigibile il credito azionato.La censura è infondata.Accertato che il recesso dal contratto poteva essereimmediatamente esercitato senza preavviso, deve escludersi, comeritenuto dalla Corte territoriale, che si possa porre una questione diinesigibilità del credito e quindi di insussistenza dei presupposti per larichiesta di provvedimento monitorio.Non pertinente risulta pertanto il riferimento a Cass. n.15066/2000, che si è pronunciata in una diversa fattispecie in cui ilcontratto prevedeva che il recesso dovesse avvenire con un preavvisodi almeno un giorno, da effettuarsi con lettera raccomandata, ed haconseguentemente ritenuto la condotta della Banca contraria a buonafede e come tale idonea a supportare eventuali pretese risarcitorieavanzate dal cliente.4.

Con il terzo motivo è dedotta la ‹‹violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e,nello specifico, dell’art. 1352 c.c. in tema di forme convenzionalipreviste nel contratto, e nello specifico in quelle previste in tema dirichieste e atti di messa in mora, e dell’art. 1219 c.c.››.Sostengono i ricorrenti che l’eccezione sollevata per la forma delrecesso vale mutatis mutandis per gli atti di messa in mora; anch’essisarebbero inefficaci e la mancata comunicazione non farebbe sorgerel’obbligazione e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso nei loroconfronti mancherebbe del requisito della esigibilità. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque incorsa nella violazione dell’art. 1219 cod.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026civ., che prevede espressamente che “il debitore è costituito in moramediante intimazione fatta per iscritto”.Il motivo è inammissibile, rilevandosi, sul punto, che il ricorso èprivo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principiosecondo cui «Qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa»(Cass., sez. 1, 22/12/2005, n. 28480; Cass., sez. 6 - 5, 13/12/2019,n. 32804).A ciò deve aggiungersi che l’art. 7 che i ricorrenti invocano asupporto della loro tesi difensiva si limita a prevedere che il cliente “ètenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiestascritta, anche in caso di opposizione del debitore…”; si tratta di normapattizia che non prevede che l’atto di messa in mora debba rivestirela forma scritta, né tanto meno che esso debba precedere la richiestadi decreto ingiuntivo.

Pertanto, il difetto di una preventiva messa inmora non può spiegare alcuna incidenza sulla domanda monitoriaavanzata nei confronti dei fideiussori, non potendosi ritenere, inmancanza, inesigibile il credito o invalida la fideiussione.5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., inpersona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026nonchéITALFONDIARIO S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari - n. 243/2023, pubblicata in data 20 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, e i signoriVittorio Cadau, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori,proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto l’immediato rientro dellasomma a debito derivante da conto corrente acceso presso la filiale diAlghero, intestato alla debitrice principale.A fondamento della opposizione deducevano la mancata ricezione,da parte della Banca, dell’atto di recesso dal rapporto di contocorrente che, secondo la prospettazione difensiva, richiedeva lacomunicazione a mezzo lettera raccomandata, la inesigibilità delcredito e la nullità delle fideiussioni.Il Tribunale adito, pur dando atto che effettivamente la Banca nonaveva inviato atto di recesso e di messa in mora, respingeval’opposizione, rilevando che in ogni caso gli opponenti avevanoricevuto la notifica del decreto ingiuntivo; poiché al momento dellainstaurazione del giudizio monitorio, il conto corrente registrava unsaldo negativo di euro 195.000,00, doveva ritenersi sussistente lagiusta causa di recesso immediato (e non quello con termine dipreavviso di 15 giorni), che era stato comunicato a mezzo dellanotifica del decreto ingiuntivo e non con lettere di recesso e messa inNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026mora.2. Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello diCagliari – Sezione distaccata di Sassari - la quale ha osservato che ifideiussori non avevano censurato la decisione di primo grado là doveil Tribunale aveva evidenziato che ricorreva una ipotesi di recesso pergiusta causa esercitabile senza alcun preavviso, ai sensi dell’art. 13del contratto di conto corrente; in difetto della previsione di unaspecifica forma da utilizzare per il recesso, l’eventuale violazione dellepattuizioni contrattuali non era idonea a fondare una pronuncia dinullità della garanzia fideiussoria, dal momento che gli appellantiavrebbero potuto far valere pretese di natura risarcitoria a fronte dicondotte arbitrarie e contrarie a buona fede dell’istituto bancario.Parimenti infondata, ad avviso dei giudici d’appello, era l’altra censuraavanzata dagli appellanti, con cui si dolevano che non era stataesclusa l’esigibilità del credito in difetto di validi atti di messa in moradei fideiussori, in quanto l’invocato art. 7 delle fideiussioni prevedevache il cliente era tenuto a pagare immediatamente alla Banca, “asemplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore,quanto dovutole per capitale, interessi e spese…”. Con laconseguenza che l’eventuale difetto di rituale e valida messa in moradel debitore non poteva determinare la inesigibilità del credito e tantomeno l’invalidità della fideiussione, potendo tale circostanza incideresulla determinazione della decorrenza di eventuali interessi di mora.3. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione.[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., resistecon controricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le societàItalfondiario s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]4. È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026380-bis cod. proc. civ., con la quale è stata prospettatal’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione dinotificazione della sentenza impugnata, comprensiva dei messaggi dispedizione e ricezione.I ricorrenti hanno depositato istanza e memoria insistendo per ladecisione del ricorso, che è stato, pertanto, avviato per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.La controricorrente ha depositato “note conclusionali” che nonpossono qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.Ragioni della decisione1. Va pregiudizialmente dato atto che le parti ricorrenti hannoallegato, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., il file “emlnotifica della sentenza d’appello”, contenente la relata di notifica,sicché il ricorso è procedibile.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e,nello specifico, dell’art. 1352 c.c. in tema di forme convenzionalipreviste nel contratto e nello specifico in quelle previste in tema direcesso dal contratto››.Deducono che in primo ed in secondo grado avevano fattopresente che l’art. 13 delle condizioni generali di contratto prevedevala forma per la comunicazione del recesso, sia esso “con termine” o“immediato”, per cui la notifica del decreto ingiuntivo non equivalevain forma ed in sostanza all’atto di recesso; richiamano a supportodella censura l’ordinanza di questa Corte n. 18414/19.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Va osservato che non risulta dai ricorrenti (quantomenoidoneamente ) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza làdove la corte d’appello ha evidenziato che in primo grado i garantinon avevano richiamato l’art. 7 del contratto di fideiussioneNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026prevedente esclusivamente che il cliente fosse tenuto a pagareimmediatamente alla Banca a semplice richiesta, senza indicare unaspecifica forma da adottare per il recesso o per l’atto di messa inmora.2.3. Inoltre, la censura per come formulata non investel’applicazione di una norma di diritto, ma è volta a sollecitare unadiversa interpretazione della clausola contrattuale (nel caso di specie,l’art. 13 delle condizioni generali) e, quindi, a contrapporre unadiversa lettura del contenuto del contratto rispetto a quella fattapropria dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello.L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ovvero per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con laspecifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversada quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità(tra le molte, Cass., sez. 3, 08/01/2025, n. 353).Tale onere non è stato assolto dalle parti ricorrenti.2.4. Né, d’altro canto, la fattispecie qui in esame è sovrapponibilea quella definita con l’ordinanza di questa Corte n. 18414/2019,richiamata in ricorso, con la quale è stato enunciato il principio per cui‹‹la presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per ilquale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto attonegoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effettisostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale siesplica››.3. Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹violazione o falsaNumero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.e nello specifico dell’art. 1184 c.c. in tema di termine di recesso dalcontratto e nello specifico in quelle previste per il termine del recessodella fideiussione››, i ricorrenti attingono la decisione impugnata nellaparte in cui non ha ritenuto mancante la comunicazione del recesso e,quindi, inesigibile il credito azionato.La censura è infondata.Accertato che il recesso dal contratto poteva essereimmediatamente esercitato senza preavviso, deve escludersi, comeritenuto dalla Corte territoriale, che si possa porre una questione diinesigibilità del credito e quindi di insussistenza dei presupposti per larichiesta di provvedimento monitorio.Non pertinente risulta pertanto il riferimento a Cass. n.15066/2000, che si è pronunciata in una diversa fattispecie in cui ilcontratto prevedeva che il recesso dovesse avvenire con un preavvisodi almeno un giorno, da effettuarsi con lettera raccomandata, ed haconseguentemente ritenuto la condotta della Banca contraria a buonafede e come tale idonea a supportare eventuali pretese risarcitorieavanzate dal cliente.4. Con il terzo motivo è dedotta la ‹‹violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e,nello specifico, dell’art. 1352 c.c. in tema di forme convenzionalipreviste nel contratto, e nello specifico in quelle previste in tema dirichieste e atti di messa in mora, e dell’art. 1219 c.c.››.Sostengono i ricorrenti che l’eccezione sollevata per la forma delrecesso vale mutatis mutandis per gli atti di messa in mora; anch’essisarebbero inefficaci e la mancata comunicazione non farebbe sorgerel’obbligazione e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso nei loroconfronti mancherebbe del requisito della esigibilità. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque incorsa nella violazione dell’art. 1219 cod.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026civ., che prevede espressamente che “il debitore è costituito in moramediante intimazione fatta per iscritto”.Il motivo è inammissibile, rilevandosi, sul punto, che il ricorso èprivo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principiosecondo cui «Qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa»(Cass., sez. 1, 22/12/2005, n. 28480; Cass., sez. 6 - 5, 13/12/2019,n. 32804).A ciò deve aggiungersi che l’art. 7 che i ricorrenti invocano asupporto della loro tesi difensiva si limita a prevedere che il cliente “ètenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiestascritta, anche in caso di opposizione del debitore…”; si tratta di normapattizia che non prevede che l’atto di messa in mora debba rivestirela forma scritta, né tanto meno che esso debba precedere la richiestadi decreto ingiuntivo. Pertanto, il difetto di una preventiva messa inmora non può spiegare alcuna incidenza sulla domanda monitoriaavanzata nei confronti dei fideiussori, non potendosi ritenere, inmancanza, inesigibile il credito o invalida la fideiussione.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 21480/2023Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 12310/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 23 gennaio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
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