CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 36390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23447/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n.421/2019 depositata i l 15/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di pagamento n. 2018/A/422 con contestuale atto di irrogazione di sanzioni n. 19/2018 emessi dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli-Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, per insufficiente pagamento dell’accisa sui prodotti alcolici relativamente al mese di novembre 2017. Proponeva la contribuente ricorso nanti la CTP di Salerno, che, con sentenza n. 3277 depositata il 10 settembre 2018, lo respingeva. Proponeva la contribuente appello nanti la CTR della Campania, che, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva, giusta, sinteticamente, la seguente motivazione: Ritiene [la Commissione] la piena validità e legittimità della notifica avvenuta a mezzo [della] posta presso la sede della società […]. Infine, in ordine alla eccezione di illegittimità dei provvedimenti per mancato riscontro della istanza di rateizzo, ritiene che la stessa anda[sse] presentata entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, termine non rispettato dalla società. Propone la contribuente ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia: “[Art.] 360[, comma 1,] nr. 4[, cod. proc. civ.]: nullità della sentenza in relazione agli art[t]. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art[t]. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992”. “[OSCURATO:PERSONA] della Campania […] ha totalmente omesso di valutare il secondo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso introduttivo e riproposto con l'atto di appello”, in ordine all’“erroneità della decisione di primo grado per non aver rilevato l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 471/97 (nella misura del 30%) perché cumulata con l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, c. 4, del TU sulle accise, che ha egualmente natura afflittiva”. Con il secondo motivo si denuncia: “[Art.] 360[, comma 1,] nr. 4, [cod. proc. civ.]: nullità della sentenza in relazione agli art[t]. 112 e 132 c.p.c. e ss. nonché art[t]. 7 e 36 D.Lgs. n. 546/1992”. La CTR “ha anche omesso di esaminare il terzo motivo di impugnazione […] con cui veniva censurata la decisione di primo grado per non aver rilevato il Giudice la violazione, da parte dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], del principio di buona fede e legittimo affidamento nonché del principio di proporzionalità”. In data 08/01/2018, la contribuente aveva inoltrato un'istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, TUA, documentando le condizioni di difficoltà economica “e l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] non dava riscontro […,] per cui la contribuente nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello (pag. 10) invocava: ‘l'esimente della buona fede del legittimo affidamento insiti nel principio della collaborazione e della buona fede che deve permeare il comportamento della PA e del cittadino […]”. “Sulla base di tali elementi la contribuente invocava anche la violazione del principio di proporzionalità […]”. “Ebbene, nonostante la tempestività della richiesta di disapplicazione di una sanzione sproporzionata in relazione all'entità del tributo e soprattutto alla condotta della ricorrente, il Giudice di merito ha totalmente omesso di pronunciarsi […]”. A fronte di quanto innanzi, deve rilevarsi che, giusta atto telematico senza data accettato dalla Cancelleria il 20 settembre 2023, con allegata documentazione, la contribuente ha chiesto disporsi la sospensione del processo, per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022. Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate). P.Q.M. So