CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 32903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10984/2023 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso la sentenza n. 423/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno depositata il 05/04/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione del ricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte; Ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciare espressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipata del giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. in caso di mancata richiesta di decisione, ossia che il ricorso deve intendersi rinunciato; Ritenuto inoltre che la rinuncia non è stata notificata e non è stata accettata dalla controparte; Ritenuto pertantoche deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27.11.2023 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazio