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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19545/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.61 n.5, 581 cod. pen., 61 n. 5, 612 cod. pen., 631 cod. pen. e 61 n.5 634 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], segnalando che in data 18 novembre 2023 aventi la Corte di appello di Brescia, le parti del procedimento penale avevano provveduto rispettivamente a rimettere ed accettare la remissione di querela, determinando di fatto l'estinzione di tutti i reati di cui al capo di imputazione; osserva che la remissione di querela prevale sulla inammissibilità dell'appello.

Il difensore rileva che il reato di cui all'art. 634 è divenuto, a seguito della cd. riforma Cartabia, procedibile a querela, anche in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. 1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art.591 cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'appello era stato dichiarato con sentenza e non con ordinanza, con lettura del solo dispositivo e deposito della motivazione 15 giorni dopo, per cui la difesa aveva ritenuto applicabile il disposto normativo dell'art. 585 cod. pro. pen. relativo al termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve infatti rilevare che il ricorso in Cassazione proposto avverso l'ordinanza (o la sentenza) con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione per difetto di elezione di domicilio è affetto da inammissibilità originaria che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità, come tale preclusiva all'apprezzamento della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela intervenuta in data 18/11/2023 e quindi in epoca successiva all'irrevocabilità della sentenza di appello.

In tale direzione, come già affermato da questa Corte (sez. 4^ n. 1352 del 6/10/1994, Rv. 200197), la sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame prevale sulle cause estintive del reato che siano, come nel caso di specie, maturate successivamente.

Infatti, in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, la conseguenza è che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione e che quindi, in forza del combinato disposto del secondo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado impugnata diviene irrevocabile ed il rapporto processuale non può più dirsi pendente; nel caso in esame non vi è stata infatti contestazione sulla causa di inammissibilità dell'appello, per cui non può avere alcuna rilevanza una remissione di querela intervenuta a rapporto processuale già esaurito.

Nè può trovare applicazione la giurisprudenza citata dal ricorrente in ordine alla prevalenza della causa di estinzione del reato (Sez.

U. n. 24246 del 25/02/2004, G., Rv. 227681 - 01; Sez. 2 n.16527 del 22/03/2022) in quanto le citate decisioni si riferiscono a fattispecie concrete del tutto diverse, nelle quali la remissione della querela era intervenuta tra la deliberazione della sentenza d'appello e la scadenza del termine per impugnarla davanti alla Corte di Cassazione, quindi in presenza di una statuizione che non aveva assunto il carattere di definitività.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.61 n.5, 581 cod. pen., 61 n. 5, 612 cod. pen., 631 cod. pen. e 61 n.5 634 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], segnalando che in data 18 novembre 2023 aventi la Corte di appello di Brescia, le parti del procedimento penale avevano provveduto rispettivamente a rimettere ed accettare la remissione di querela, determinando di fatto l'estinzione di tutti i reati di cui al capo di imputazione; osserva che la remissione di querela prevale sulla inammissibilità dell'appello. Il difensore rileva che il reato di cui all'art. 634 è divenuto, a seguito della cd. riforma Cartabia, procedibile a querela, anche in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. 1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art.591 cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'appello era stato dichiarato con sentenza e non con ordinanza, con lettura del solo dispositivo e deposito della motivazione 15 giorni dopo, per cui la difesa aveva ritenuto applicabile il disposto normativo dell'art. 585 cod. pro. pen. relativo al termine per impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare che il ricorso in Cassazione proposto avverso l'ordinanza (o la sentenza) con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione per difetto di elezione di domicilio è affetto da inammissibilità originaria che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità, come tale preclusiva all'apprezzamento della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela intervenuta in data 18/11/2023 e quindi in epoca successiva all'irrevocabilità della sentenza di appello. In tale direzione, come già affermato da questa Corte (sez. 4^ n. 1352 del 6/10/1994, Rv. 200197), la sussistenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame prevale sulle cause estintive del reato che siano, come nel caso di specie, maturate successivamente. Infatti, in presenza di una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che si verifica allorché essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, la conseguenza è che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione e che quindi, in forza del combinato disposto del secondo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. e dell'art. 648 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado impugnata diviene irrevocabile ed il rapporto processuale non può più dirsi pendente; nel caso in esame non vi è stata infatti contestazione sulla causa di inammissibilità dell'appello, per cui non può avere alcuna rilevanza una remissione di querela intervenuta a rapporto processuale già esaurito. Nè può trovare applicazione la giurisprudenza citata dal ricorrente in ordine alla prevalenza della causa di estinzione del reato (Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004, G., Rv. 227681 - 01; Sez. 2 n.16527 del 22/03/2022) in quanto le citate decisioni si riferiscono a fattispecie concrete del tutto diverse, nelle quali la remissione della querela era intervenuta tra la deliberazione della sentenza d'appello e la scadenza del termine per impugnarla davanti alla Corte di Cassazione, quindi in presenza di una statuizione che non aveva assunto il carattere di definitività. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de