CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 04989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17101/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in piazza Cola di Rienzo n. 69 in Roma; -controricorrente - Cartella di pagamento per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5687/2015, depositata in data 31 / 12 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - la CTR della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado della CTP di Pavia, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 06820110370115362000, relativa a Irpef anno 2005, che egli aveva impugnato assumendo di averne avuto conoscenza tramite l’acquisizione di un estratto ruolo; accertava infatti che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con affissione dell’avviso e spedizione di raccomandata informativa ricevuta il 10/05/2012, mentre ilricorso era stato notificato in data 30/07/2012; - contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024. Considerato che: 1. Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR espressamente deciso in merito alla eccezione di inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difetto di interesse in assenza di appello da parte dell’Agenzia delle entrate sul disposto annullamento del ruolo (sull’assunto che il contribuente aveva impugnato sia il ruolo che la cartella).Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in quanto l’esattore non aveva interesse proprio da far valere con l’appello. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 2712, 2727, 2729, 2697 cod. civ., in merito alla prova della notifica della cartella. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973,in merito alla prova della notifica della cartella. 2.. Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al concessionario per la riscossione. Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell