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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 03981/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19570-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 692/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 520/2016; Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.19570/2019 Cron.

Rep.

Ud.16/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell’anno 2002 alle dipendenze dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Riteneva la Corte che, come già deciso in una precedente sentenza emessa dallo stesso organo giudicante, la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento con cui si ascriveva la [OSCURATO:SOCIETA]. al settore industriale e non più a quello agricolo, non poteva avere effetto retroattivo, e quindi non pregiudicava la posizione previdenziale della Linguiti per le giornate effettuate prima della riclassificazione.

Specificava la Corte che la riclassificazione poteva avere effetto retroattivo nel solo caso di inveritiere dichiarazioni del datore di lavoro al momento dell’avvio dell’attività, e non a seguito di accertamenti successivi dell’Inps non determinati da false comunicazioni datoriali, ma dall’omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale in origine agricola.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per aver motivato con un semplice rinvio ad altra sentenza del medesimo ufficio giudiziario, senza svolgere alcun accertamento e senza esplicitare le ragioni dell’accoglimento della domanda della lavoratrice.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.69/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo dell’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale in origine agricola.

Sostiene l’Inps che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza ha motivato non solo facendo riferimento al precedente della stessa Corte d’appello (sentenza n.674/18), bensì esternando anche proprie ragioni di fatto e di diritto (v. p.6 punto 10 della sentenza),sulla base delle quali l’art.3, co.8 l. n.335/95 non può riguardare il caso di omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale (da agricola aindustriale).

Il secondo motivo è infondato.L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non esser

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19570-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 692/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 520/2016; Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.19570/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell’anno 2002 alle dipendenze dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Riteneva la Corte che, come già deciso in una precedente sentenza emessa dallo stesso organo giudicante, la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento con cui si ascriveva la [OSCURATO:SOCIETA]. al settore industriale e non più a quello agricolo, non poteva avere effetto retroattivo, e quindi non pregiudicava la posizione previdenziale della Linguiti per le giornate effettuate prima della riclassificazione. Specificava la Corte che la riclassificazione poteva avere effetto retroattivo nel solo caso di inveritiere dichiarazioni del datore di lavoro al momento dell’avvio dell’attività, e non a seguito di accertamenti successivi dell’Inps non determinati da false comunicazioni datoriali, ma dall’omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale in origine agricola. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per aver motivato con un semplice rinvio ad altra sentenza del medesimo ufficio giudiziario, senza svolgere alcun accertamento e senza esplicitare le ragioni dell’accoglimento della domanda della lavoratrice. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.69/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo dell’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale in origine agricola. Sostiene l’Inps che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95. Il primo motivo è infondato. La sentenza ha motivato non solo facendo riferimento al precedente della stessa Corte d’appello (sentenza n.674/18), bensì esternando anche proprie ragioni di fatto e di diritto (v. p.6 punto 10 della sentenza),sulla base delle quali l’art.3, co.8 l. n.335/95 non può riguardare il caso di omessa comunicazione di circostanze attinenti al mutamento dell’attività aziendale (da agricola aindustriale). Il secondo motivo è infondato.L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non esser
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