CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. S.p.A.([OSCURATO:SOCIETA].) in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Palermocon sentenza n. 71/2018 del 2/5/2018, depositata in cancelleria il7/5/2018 (Fall. n. 66/2018 R.F.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], già consede legale in Partinico (PA), [OSCURATO:PERSONA] I n. 3, in persona delCuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a promuovere ilpresente regolamento di competenza con decreto del [OSCURATO:PERSONA] allaprocedura, Dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, perprocura in calce al presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro diPalermo, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E28 G273T, recapito tele[OSCURATO:TELEFONO], indirizzo di p.e.c. comunicato all’Ordine degli Avvocati diPalermo lucianopiazza @ pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliata pressoil di lui domicilio professionale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101.RicorrentecontroComune di Terrasini (PA), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA].IntimatoNumero registro generale 23138/2024Numero sezionale 4483/2025Numero di raccolta generale 8800/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo n° 1099 depositata il 19settembre 2024 dichiarativa di incompetenza relativamente alla causaiscritta al n° 15901/2023.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diaccogliere l’istanza di regolamento di competenza e di rimettere le partidinanzi al Tribunale di Palermo.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – societàavente ad oggetto la gestione unitaria e integrata dei rifiuti in favore deiComuni facenti parte dell’Ambito territoriale ottimale Palermo 1 (ATOPA1), al quale apparteneva anche il Comune di Terrasini – ha convenutodavanti al Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia diimpresa, il predetto Comune, chiedendone la condanna al pagamento dieuro 4.927.469,37, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per ilservizio di gestione unitaria e integrata dei rifiuti reso dalla società poifallita in favore dell’anzidetto Comune dal 1° gennaio 2013 fino alla datadella dichiarazione di insolvenza (7 maggio 2018).Con l’ordinanza menzionata in epigrafe quel Tribunale ha dichiarato lapropria incompetenza, essendo competente a decidere il Collegio arbitraleprevisto dall’art. 31 dello Statuto sociale della [OSCURATO:PERSONA].p.a.2.- Avverso tale decisione la Curatela ha proposto ricorso per regolamentodi competenza, affidandolo a due mezzi.Il Comune di Terrasini è rimasto meramente intimato.Il ricorso per regolamento è stato, quindi, assegnato per la trattazione inAdunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.Non sono state depositate memorie.Numero registro generale 23138/2024Numero sezionale 4483/2025Numero di raccolta generale 8800/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 187, terzo comma, e 189 cod. proc. civ., nonchédegli art. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.Il tribunale avrebbe emesso l’ordinanza impugnata, con la quale avevadeciso la questione di competenza, senza far previamente precisare leconclusioni alle parti: donde la nullità della pronuncia.4.- Il motivo è inammissibile.Benché debba darsi atto del precedente costituito da Cass., sez. VI-1, 4settembre 2015, n° 17650, questo Collegio ritiene di seguire il diversoorientamento giurisprudenziale, secondo il quale col mezzo diimpugnazione del regolamento di competenza possono essere fatti valeresolo vizi che riguardano la violazione delle norme che da un lato fissano icriteri di collegamento della competenza, dall'altro regolano ilprocedimento di rilievo e decisione della relativa questione (Cass., sez. III,6 giugno 2008, n° 15019).Pertanto, l’emissione della decisione sulla competenza senza previainstaurazione del contraddittorio può assumere rilevanza in sede diregolamento, non quale violazione in sé considerata, bensì solo ove laparte ricorrente evidenzi e dimostri che tale violazione abbia avuto pereffetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuiresulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione (Cass., sez.VI-1, 12 luglio 2016, n° 14245).Ora, nella presente fattispecie, la Curatela si limita a denunciare ilmancato invito alla precisazione delle conclusioni, ma non lamenta unaviolazione del contraddittorio sulle prove che essa avrebbe potutoprodurre onde consentire al giudice di addivenire ad una correttadecisione sulla competenza.Ne discende che il mezzo in esame, eccentrico rispetto al contenuto chedeve avere l’istanza di regolamento - nonostante quest’ultima siNumero registro generale 23138/2024Numero sezionale 4483/2025Numero di raccolta generale 8800/2026Data pubblicazione 08/04/2026proponga, almeno nella forma, mediante ricorso per cassazione (art. 47,secondo comma, cod. proc. civ.) – va dichiarato inammissibile.5.- Con la seconda doglianza la Curatela lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 cod. civ. e dell’art.808, primo comma, cod. proc. civ.I crediti azionati in giudizio troverebbero fondamento non nel contrattosociale (il cui art. 7 prenderebbe in considerazione solo le spese digestione, da suddividere tra gli Enti locali soci in proporzione alla rispettivapartecipazione azionaria), ma nel distinto contratto d’appalto inter partesdel 16 novembre 2005, del tutto privo di clausola compromissoria.Sicché il rapporto sociale si porrebbe, rispetto al contratto di appalto,come mero antefatto storico, con conseguente esclusione dellacontroversia concernente il pagamento del servizio di gestione rifiuti dalperimetro della clausola compromissoria.6.- Questo motivo è fondato.Si legge nel ricorso (e tale allegazione trova conforto nella citazioneintroduttiva della lite, che questa Corte può, nella presente sede,direttamente esaminare, come si desume dall’art. 47, terzo comma, cod.proc. civ.) che i crediti azionati derivano la loro causa petendi non dalloStatuto sociale, ma dal contratto di servizio inter partes del 16 novembre2005, oltreché nelle norme che regolano la partecipazione obbligatoria deiComuni agli ATO.Tale impostazione trova anche conforto nello Statuto sociale (altro attocui, al pari della citazione introduttiva della lite, questa Corte ha direttoaccesso nella presente sede), il quale obbliga gli Enti locali aderenti alversamento del capitale iniziale e di una quota di spese generali, mentre icrediti della società sorgono a seguito della raccolta dei rifiuti (e deglieventuali servizi accessori) effettuata in esecuzione di un separato“contratto di servizio”, che nella presente fattispecie è quello posto a basedella domanda attorea.Numero registro generale 23138/2024Numero sezionale 4483/2025Numero di raccolta generale 8800/2026Data pubblicazione 08/04/2026La competenza a decidere spetta, dunque, al tribunale di Palermo e nonagli arbitri.5.- All’accoglimento del secondo mezzo segue la rimessione davanti altribunale di Palermo Sezione specializzata in materia di impresa. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il primo motivo ed accoglie il secondomotivo. Dichiara la competenza per materia del Tribunale di Palermo-.Cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al tribunalepredetto, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli