CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11662/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione dellaparticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, inquanto, la questione del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità non puòessere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, ostandovi il disposto di cui all'art.606, comma 3, cod. proc. pen., né può dirsi sussistente l’obbligo del giudice di merito dipronunciare sul punto in difetto di una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 4835 del27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 0; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, SemmahAyoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato, in quanto tenuto conto che la valutazione sulla sussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle suddette diminuenti è rimessa al giudice di merito,che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) nel caso dispecie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo in punto didiniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove, si sonoevidenziati: i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, la non ravvisabilità disegni di resipiscenza nella condotta successiva al reato, l’omessa restituzione dei gioielli allapersona offesa, nonché la mancanza di un’offerta reale di risarcimento), conformemente allaconsolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. per cui ritenere congrua la pena determinata da partedel giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ribadire che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020,dep. 2021, Cipollini, non mass);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11662/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4562/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39292/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione dellaparticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, inquanto, la questione del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità non puòessere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, ostandovi il disposto di cui all'art.606, comma 3, cod. proc. pen., né può dirsi sussistente l’obbligo del giudice di merito dipronunciare sul punto in difetto di una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 4835 del27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 0; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, SemmahAyoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato, in quanto tenuto conto che la valutazione sulla sussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle suddette diminuenti è rimessa al giudice di merito,che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) nel caso dispecie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo in punto didiniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove, si sonoevidenziati: i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, la non ravvisabilità disegni di resipiscenza nella condotta successiva al reato, l’omessa restituzione dei gioielli allapersona offesa, nonché la mancanza di un’offerta reale di risarcimento), conformemente allaconsolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. per cui ritenere congrua la pena determinata da partedel giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ribadire che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020,dep. 2021, Cipollini, non mass);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]