CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1966
Cassazione n. 31668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1966 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 19.10.22 con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alla contestata aggravante, per il reato di lesione personale aggravata di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (per avere aggredito Dell'[OSCURATO:PERSONA] con un bicchiere di vetro, procurandogli lesioni con prognosi di giorni dieci). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata, nonostante la palese contraddittorietà delle prove, considerato erroneamente il reato ascritto all'imputato aggravato dalla circostanza prevista dall'art.585 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito che ha posto in rilievo la circostanza che Gavarro, per colpire Dell'Agnese, abbia deliberatamente utilizzato un bicchiere di vetro (indicando le ragioni che militano per tale circostanza chiaramente illustrate a pag. 4 della sentenza impugnata), oggetto che in un contesto aggressivo può diventare strumento atto ad offendere ed arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante (Sez. 5, Sentenza n. 47504 del 24/09/2012, Rv. 254082 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione dì legge in relazione agli artt.99 comma 4, 161 comma 2 cod. pen. poiché il reato doveva dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, stante l'erronea contestazione all'imputato della recidiva reiterata di cui ail'art.99 comma 4, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata proposta nei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione dei ricorso in cassazione (cfr. Atto di appello che nel caso di specie non fa riferimento alla recidiva). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de