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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2025

Cassazione n. 38995/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 30/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile 'de plano' la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la declaratoria del passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 163/2025 pronunciata, nei suoi confronti, il 10 febbraio 2025 dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la rideterminazione della pena in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024 e la conseguente dichiarazione di intera espiazione della relativa pena (per mancata impugnazione dell'imputato, del difensore e del Pubblico ministero) con immediata rimessione in libertà del condannato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari dichiarava la richiesta inammissibile ritenendo che non rientrava nella propria competenza rilevare irrevocabilità parziali.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 597 e 665, commi 1 e 2, del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha omesso di esaminare la sua richiesta e di fissare apposita udienza per decidere sull'incidente di esecuzione da lui proposto rispetto al giudicato parziale formatosi con riferimento al capo della sentenza non impugnato (vale a dire la pena di mesi otto di reclusione determinata in continuazione per i fatti accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024).

2.2. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] precisa che con la sopra indicata sentenza n.163/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, e che in essa era compresa e rideterminata anche quella inflitta in virtù della riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello della stessa città il 24 giugno 2024 (passata in giudicato).

L'appello proposto dall'imputato presentato avverso la decisione del G.i.p. riguardava unicamente il reato giudicato con detta decisione e non anche quello riconosciuto in continuazione ed accertato con la sopra indicata sentenza della Corte di appello, il cui capo doveva pertanto ritenersi passato in giudicato in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero e dell'imputato stesso.

2.3. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, discende l'erroneità del provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha negato la propria competenza, (pur essendo il giudice dell'esecuzione) e ha escluso l'esistenza giuridica del giudicato parziale senza, peraltro, fissare apposita udienza per decidere sull'incidente di esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, deve precisarsi che con la sentenza del 10 febbraio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazione tra loro e con i fatti oggetto della sentenza del 24 giugno 2024 della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024, condannandolo alla pena complessiva di anni cinque di reclusione (di cui mesi otto per i fatti di cui alla sopra indicata sentenza della Corte territoriale).

L'appello, proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non aveva riguardato la pena determinata in continuazione con i fatti di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania e pertanto, secondo il ricorrente, si sarebbe formato il giudicato sul punto con la conseguenza che egli dovrebbe essere scarcerato avendo già interamente espiato la relativa quota di pena.

3. Ciò posto, è opportuno ricordare che in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc.pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione ai capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03).

3.1. Orbene, il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi sopra richiamati; infatti, se è vero che sulla condanna della Corte di appello di Catania si è formato il giudicato/è altrettanto vero che la pena di mesi otto di reclusione (fissata, a titolo di continuazione, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari con riferimento al reato giudicato dalla Corte territoriale) potrebbe essere modificata.

Infatti, qualora venisse accolta la richiesta - formulata, dall'odierno ricorrente, con il gravame avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - di esclusione della recidiva e di concessione delle attenuanti generiche, nonché di bilanciamento rispetto all'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., il reato più grave potrebbe divenire proprio quello oggetto della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania, con conseguente necessità di rideterminare la pena.

P

3.2. In altri termini, l'acquiescenza,,equella parte di decisione/che ha fissato la pena in mesi otto di reclusione/ non impedisce una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio e, quindiStravolgere anche quella parte della condanna.

4. Stante la manifesta infondatezza della richiesta non risulta censurabile la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di utilizzare lo strumento processuale del decreto, previsto dall'art. 666, comma 2, del codice di rito.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 30/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile 'de plano' la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la declaratoria del passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 163/2025 pronunciata, nei suoi confronti, il 10 febbraio 2025 dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la rideterminazione della pena in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024 e la conseguente dichiarazione di intera espiazione della relativa pena (per mancata impugnazione dell'imputato, del difensore e del Pubblico ministero) con immediata rimessione in libertà del condannato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari dichiarava la richiesta inammissibile ritenendo che non rientrava nella propria competenza rilevare irrevocabilità parziali. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 597 e 665, commi 1 e 2, del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo, osserva che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha omesso di esaminare la sua richiesta e di fissare apposita udienza per decidere sull'incidente di esecuzione da lui proposto rispetto al giudicato parziale formatosi con riferimento al capo della sentenza non impugnato (vale a dire la pena di mesi otto di reclusione determinata in continuazione per i fatti accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024). 2.2. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] precisa che con la sopra indicata sentenza n.163/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, e che in essa era compresa e rideterminata anche quella inflitta in virtù della riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello della stessa città il 24 giugno 2024 (passata in giudicato). L'appello proposto dall'imputato presentato avverso la decisione del G.i.p. riguardava unicamente il reato giudicato con detta decisione e non anche quello riconosciuto in continuazione ed accertato con la sopra indicata sentenza della Corte di appello, il cui capo doveva pertanto ritenersi passato in giudicato in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero e dell'imputato stesso. 2.3. Da quanto sopra, secondo il ricorrente, discende l'erroneità del provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha negato la propria competenza, (pur essendo il giudice dell'esecuzione) e ha escluso l'esistenza giuridica del giudicato parziale senza, peraltro, fissare apposita udienza per decidere sull'incidente di esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve precisarsi che con la sentenza del 10 febbraio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazione tra loro e con i fatti oggetto della sentenza del 24 giugno 2024 della Corte di appello di Catania del 24 giugno 2024, condannandolo alla pena complessiva di anni cinque di reclusione (di cui mesi otto per i fatti di cui alla sopra indicata sentenza della Corte territoriale). L'appello, proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non aveva riguardato la pena determinata in continuazione con i fatti di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania e pertanto, secondo il ricorrente, si sarebbe formato il giudicato sul punto con la conseguenza che egli dovrebbe essere scarcerato avendo già interamente espiato la relativa quota di pena. 3. Ciò posto, è opportuno ricordare che in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc.pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione ai capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03). 3.1. Orbene, il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi sopra richiamati; infatti, se è vero che sulla condanna della Corte di appello di Catania si è formato il giudicato/è altrettanto vero che la pena di mesi otto di reclusione (fissata, a titolo di continuazione, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari con riferimento al reato giudicato dalla Corte territoriale) potrebbe essere modificata. Infatti, qualora venisse accolta la richiesta - formulata, dall'odierno ricorrente, con il gravame avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - di esclusione della recidiva e di concessione delle attenuanti generiche, nonché di bilanciamento rispetto all'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., il reato più grave potrebbe divenire proprio quello oggetto della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania, con conseguente necessità di rideterminare la pena. P 3.2. In altri termini, l'acquiescenza,,equella parte di decisione/che ha fissato la pena in mesi otto di reclusione/ non impedisce una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio e, quindiStravolgere anche quella parte della condanna. 4. Stante la manifesta infondatezza della richiesta non risulta censurabile la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di utilizzare lo strumento processuale del decreto, previsto dall'art. 666, comma 2, del codice di rito. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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