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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36121/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35277/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini, n. 145 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12461 /201 9 , pubblicata in data12 giugno 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Svolgimento del processo

1. [OSCURATO:SOCIETA]. forniva servizi a [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in pagamento, in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 cod. civ., l a cessione dicredito per euro 468,00, dallo stesso vantato nei confronti diEugenio Casanova e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale; la cessione veniva portata a conoscenza dei debitori ceduti, che, tuttavia, rimanevano inadempienti.

Al fine di ottenere la somma oggetto di cessione, [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.

Nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. riconosceva il proprio debito, estinguendolo con pagamento effettuato in favore dell’odierna ricorrente, la quale, dando atto della circostanza, rinunciava ad ogni altra domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava cessata la materia del contendere, accertando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi rimborsatele spese di lite, ma ometteva di indicare il soggetto passivo sul quale gravava la condanna.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma, che ha posto a carico di UnipolSai A s s . ni s.p.a. le spese del giudizio di primo grado, ritenendola soccombente virtuale, ed ha integralmente compensato le spese di lite del giudizio di appello, ‹‹ in considerazione dell’obiettivo stato di incertezza conseguente alla mancata indicazione nella sentenza impugnata della parte condannata alle spese››.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dellasuddetta sentenza . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. cod. proc. civ.

Motividella decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: ‹‹ Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.)›› – la ricorrente censura il capo del la decisione gravatacon cui sono state integralmente compensa te le spese di lite di secondo grado, evidenziando che la disposta compensazione viola le norme evocate in rubrica.

2. Il motivo è fondato.

Vale sottolieare come l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla l. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69 del 2009, ratione temporisapplicabile, in quanto il ricor so introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di ‹‹gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione››.

Si è affermato che siffatta disposizione costituisce ‹‹una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicoe sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche››(Cass., sez. 6 - 2, 10/02/ 2014, n. 2883 ; Cass., sez. 6 - 2, 11/03/2022, n. 7992).

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare — proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame —come le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6- 5, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 -5, 09/03/2017, n. 6059).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., sez. 6 - L, 10/06/ 2011, n. 12893 ; Cass. , sez. 6 - 5, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 - L, 26/09/ 2018, n. 23059 ) .

Nella fattispecie in esame il Tribunale, nell’esplicitare le ragioni che giustificano l'operata compensazione, ha dato, in sostanza, rilevanza all’errore contenuto nella sentenza di primo grado, la quale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva liquidato le spese di lite in favore del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] senza indicare le parti sulle quali gravava il relativo pagamento.

Trattasi a ben vedere di motivazione che non specifica le gravi ed eccezionali ragioni che devono sorreggere la pronuncia di compensazione delle spese di lite e che incorre nel vizio denunciato.

Difatti, la ragione giustificativa della compensazione non può essere ricondotta unicamente al rilievo dell’errore del giudice di primo grado ed all ’ ‹‹ obiettivo stato di incertezza ›› da esso derivante , in quanto, diversamente opinando, la compensazione dovrebbe essere disposta anche in assenza dei presupposti richiesti dalla disposizione normativa, considerato che la riforma della sentenza in grado d’appello consegue sempre ad un error in procedendo o in iudicando ascrivibile al giudice di primo grado.

3. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35277/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini, n. 145 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12461 /201 9 , pubblicata in data12 giugno 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Svolgimento del processo 1. [OSCURATO:SOCIETA]. forniva servizi a [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in pagamento, in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 cod. civ., l a cessione dicredito per euro 468,00, dallo stesso vantato nei confronti diEugenio Casanova e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale; la cessione veniva portata a conoscenza dei debitori ceduti, che, tuttavia, rimanevano inadempienti. Al fine di ottenere la somma oggetto di cessione, [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. Nelle more del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. riconosceva il proprio debito, estinguendolo con pagamento effettuato in favore dell’odierna ricorrente, la quale, dando atto della circostanza, rinunciava ad ogni altra domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarava cessata la materia del contendere, accertando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a vedersi rimborsatele spese di lite, ma ometteva di indicare il soggetto passivo sul quale gravava la condanna. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma, che ha posto a carico di UnipolSai A s s . ni s.p.a. le spese del giudizio di primo grado, ritenendola soccombente virtuale, ed ha integralmente compensato le spese di lite del giudizio di appello, ‹‹ in considerazione dell’obiettivo stato di incertezza conseguente alla mancata indicazione nella sentenza impugnata della parte condannata alle spese››. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dellasuddetta sentenza . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. cod. proc. civ. Motividella decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: ‹‹ Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.)›› – la ricorrente censura il capo del la decisione gravatacon cui sono state integralmente compensa te le spese di lite di secondo grado, evidenziando che la disposta compensazione viola le norme evocate in rubrica. 2. Il motivo è fondato. Vale sottolieare come l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla l. 263/2005 e poi modificata dalla legge n. 69 del 2009, ratione temporisapplicabile, in quanto il ricor so introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di ‹‹gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione››. Si è affermato che siffatta disposizione costituisce ‹‹una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicoe sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche››(Cass., sez. 6 - 2, 10/02/ 2014, n. 2883 ; Cass., sez. 6 - 2, 11/03/2022, n. 7992). Questa Corte ha già avuto modo di rilevare — proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame —come le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6- 5, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 -5, 09/03/2017, n. 6059). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., sez. 6 - L, 10/06/ 2011, n. 12893 ; Cass. , sez. 6 - 5, 31/05/2016, n. 11222; Cass., sez. 6 - L, 26/09/ 2018, n. 23059 ) . Nella fattispecie in esame il Tribunale, nell’esplicitare le ragioni che giustificano l'operata compensazione, ha dato, in sostanza, rilevanza all’errore contenuto nella sentenza di primo grado, la quale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva liquidato le spese di lite in favore del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] senza indicare le parti sulle quali gravava il relativo pagamento. Trattasi a ben vedere di motivazione che non specifica le gravi ed eccezionali ragioni che devono sorreggere la pronuncia di compensazione delle spese di lite e che incorre nel vizio denunciato. Difatti, la ragione giustificativa della compensazione non può essere ricondotta unicamente al rilievo dell’errore del giudice di primo grado ed all ’ ‹‹ obiettivo stato di incertezza ›› da esso derivante , in quanto, diversamente opinando, la compensazione dovrebbe essere disposta anche in assenza dei presupposti richiesti dalla disposizione normativa, considerato che la riforma della sentenza in grado d’appello consegue sempre ad un error in procedendo o in iudicando ascrivibile al giudice di primo grado. 3. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 36121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris