CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carmagnola avverso la sentenza del 22/09/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 341-bis cod. pen., condannandolo yb alla pena di mesi quattro di reclusione e concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso detto provvedimento, sostenendo la violazione di legge quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, già fruita in relazione a precedente condanna, in mancanza della subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come viceversa previsto dal secondo comma della medesima norma, trattandosi di beneficio che può essere accordato ex lege solo in maniera condizionata. A ciò si aggiunge che il Tribunale non ha in alcun modo argomentato circa la favorevole prognosi di non recidivanza, limitandosi ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti di concedibilità del beneficio. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Asti, con la sentenza impugnata, ha condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale, di cui ha ritenuto sussistenti i presupposti. 3. Il Procuratore della Repubblica ha dedotto -con ricorso immediato- la violazione degli artt. 164, ultimo comma e 165, comma secondo cod. pen., per avere il giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, come prescritto dall'art. 165 comma secondo cod. pen. Detta disposizione normativa (nella formulazione conseguente alla novella del 2004) stabilisce che la sospensione condizionale della pena, qualora venga concessa a chi ne abbia già in precedenza usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al comma primo della medesima disposizione essendo stato inoltre soppresso l'inciso "salvo che ciò sia impossibile" contenuto nella precedente versione.4. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, si tratta di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248) o, alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 229 del 2020, egli deve quantomeno valutare la possibilità della subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività di cui al primo comma. Ciò che nel caso di specie non è avvenuto essendosi limitato il Tribunale ad affermare sinteticamente la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, pur emergendo dal certificato penale una precedente condanna per furto, in relazione alla quale l'imputato ne aveva già usufruito. 5. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Va peraltro dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Torino. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Così deciso il 1S/05/2022 Il Consigliere