CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto aggravato, commesso in data 19/01/2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui contesta il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che avuto riguardo al valore non irrisorio del motorino provento di furto e dei relativi accessori, il giudice di appello si è fedelmente attenuto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695), mentre nella parte in cui si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata e ritenuta aggravante, è non consentito in questa sede, richiamato il dictum del diritto vivente secondo cui:«Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso concreto; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]