CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 42349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulle istanze proposte da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza del 16/2/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi la correzione degli errori materiali relativamente all'omessa indicazione della concessione dei doppi benefici agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2023, n. 22027, la Corte di Cassazione decideva sui ricorsi proposti, tra gli altri, dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021; con istanza depositata il 31 maggio 2023 i difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel testo del dispositivo riprodotto nella sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021, in cui era omessa la dizione relativa alla concessione dei doppi benefici di legge, concessione che invece risultava sia nel dispositivo letto in udienza, sia nella motivazione della stessa sentenza; osservavano i difensori che, pur avendo formulato, in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'impugnazione, identica istanza nella parte conclusiva del ricorso per cassazione proposto, nessuna statuizione era stata adottata dalla Corte di Cassazione; in ragione di ciò chiedevano provvedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino, su indicata, e per effetto della tempestiva formulazione della richiesta nel corpo del ricorso, la revoca della condanna del ricorrente alle spese del grado di giudizio definito con la sentenza della Corte di Cassazione; con analoga istanza depositata il 31 maggio 2023, i difensori dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] formulavano identica richiesta riguardante il medesimo errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in precedenza, riguardo alla posizione della Montaruli; rilevato che dall'esame degli atti risulta che nel testo della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 16 dicembre 2021, depositata il 22 febbraio 2022, n. 8579/2021, nei confronti, tra gli altri, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte riguardante il dispositivo pronunciato nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto indicato nel dispositivo letto in udienza e nelle parti della motivazione relative ai due imputati (per [OSCURATO:PERSONA], pagg. 75 e 104; per [OSCURATO:PERSONA], pagg. 89 e 104), manca l'indicazione, dopo l'espressione "pena principale", della frase "concede i doppi benefici di legge"; che tale errore, dovuto a mero difetto di esatta trascrizione del contenuto del dispositivo letto in udienza, deve essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione, poiché nei confronti degli odierni istanti non è stata dichiarata l'inammissibilità dei relativi ricorsi; conseguentemente, va altresì corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2023, n. 22027, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché per effetto della tempestiva formulazione della richiesta di correzione già avanzata nel testo del ricorso in cassazione, deve esser eliminata la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia nel testo della motivazione che nel dispositivo della sentenza;la Cancelleria curerà gli adempimenti e le annotazioni conseguenti; P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2021, depositata il 24 febbraio 2022 n. 8579/2021, nella parte del dispositivo pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge"; dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2021 depositata il 24 febbraio 2022 n. 8579/2021, nella parte del dispositivo pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge"; dispone altresì correggersi l'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2023, n. 22027, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che è eliminata la condanna al pagamento delle spese processuali