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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 06075/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 28 luglio 2025 del Tribunale di Salerno che ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 26 giugno 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca dell’ordinanza del 27 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ordinato, tra le altre [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1490/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26962/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6075/2026 Roma, lì, 13/02/2026 misure, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, della quale la ricorrente era procuratrice e gestrice di fatto, del profitto del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 o, in caso di mancato reperimento del profitto, di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del profitto (quantificato nella misura di euro 6.392.808,23) in disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] stessa. 1.1.Con il primo motivo deduce il travisamento palese del fatto storico sotteso al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con conseguente errore revocatorio e violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.

Sostiene, al riguardo, l’identità dei fatti contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (capo 19), oggetto di odierna regiudicanda, e di quelli (capi 5 e 6) contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno per i quali pure è stato disposto il sequestro preventivo del profitto anche in forma equivalente.

Non si può negare - afferma - che le fatture contestate come emesse nel procedimento nocerino (capo 19) sono le stesse contestate nel procedimento salernitano (capi 5 e 6 di quel procedimento).

Dall’allegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano si evince che: (i) le fatture contestate sono state emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sicché non si comprende come il Tribunale possa negare la violazione del bis in idem quando è evidente che in entrambi i procedimenti le fatture oggetto di contestazione sono emesse solo ed esclusivamente dalle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. e non dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come erroneamente affermato dall’ordinanza impugnata; (ii) nel capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non già la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA]., ma la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un imponibile a fini IVA pari ad euro 1.009.296,23; la medesima società è indicata nell’allegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano quale destinataria di quattro fatture emesse nel 2019 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per un imponibile IVA pari ad euro 1.009.296,00.

Di qui il travisamento del fatto da parte del Tribunale di Salerno secondo il quale, invece, alla ricorrente è contestata, nel procedimento nocerino, l’emissione di fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] perfetta coincidenza dei fatti rubricati al capo 19 del procedimento nocerino e al capo 6 del procedimento salernitano si evince dal fatto che: (i) nel capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non già la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. bensì la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23; (ii) dall’allegato 2 del capo 6 del procedimento salernitano risultano contestate tredici fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23.

È evidente, sostiene la ricorrente, che non può trattarsi in nessun caso di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per [OSCURATO:PERSONA], e di fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per Salerno.

Si tratta invece delle medesime fatture emesse dalle società cartiere in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale reale destinataria del prodotto petrolifero nell’ambito della contestata “frode carosello” che coinvolge tre soggetti: il fornitore ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), la società cartiera (le interposte [OSCURATO:SOCIETA].) e il reale destinatario del prodotto ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

L’ulteriore errore nel quale cade il Tribunale di Salerno è quello di considerare la ricorrente quale amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ruolo contestato nel procedimento nocerino) mentre nel procedimento salernitano è considerata amministratrice di fatto delle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA].

In realtà, in entrambi i procedimenti la ricorrente è considerata amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quello salernitano anche delle società cartiere (ma è un più, afferma la ricorrente, che assorbe il meno). 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione su documentazione prodotta in appello dalla difesa a sostegno della identità dei fatti contestati nei due procedimenti.

Si tratta, in particolare, di documentazione che prova che, con riferimento alle cartiere [OSCURATO:SOCIETA]., i fatti relativi al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 18c), 18d) e 18e) del procedimento di [OSCURATO:PERSONA], sono stati stralciati e contestati alla ricorrente nel processo pendente presso il Tribunale di Salerno dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio per i medesimi fatti di cui al capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA].

Risulta per tabulas che le posizioni degli amministratori di fatto e di diritto delle due cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. sono state trasferite per competenza territoriale ad altra Procura della Repubblica così come dovrà avvenire anche per la posizione della [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo 19 del procedimento nocerino.

Ciò comporta l’incompetenza funzionale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a procedere per i fatti stralciati e ormai oggetto di cognizione dinanzi al tribunale di Salerno.

Lamenta l’abusivo e artificioso frazionamento dell’azione penale stigmatizzato da questa Corte di cassazione con sentenza Sez.

U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio.

L’intera condotta deve essere attribuita ad un unico disegno criminoso sicché la reiterazione dei processi di [OSCURATO:PERSONA] e di Salerno integra una vera e propria violazione del divieto di giudizio per lo stesso fatto sanzionato tanto dall’art. 649 cod. proc. pen., quanto dall’art. 4, Prot. n. 7 CEDU, dovendosi intendere per fatto il medesimo accadimento storico- naturalistico a prescindere dalla sua qualificazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.ricorso è inammissibile. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.In nessun caso è censurabile l’errore di fatto o il travisamento della prova che costituiscono tipici vizi della motivazione non deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 - 01; Sez. 3, n. 50161 del 28/09/2018, M., Rv. 274071 - 01; Sez. 3, n. 20571 del 28/04/2010, Alberti, Rv. 247189 - 01; Sez. 3, n. 34065 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3.5.Orbene, l’intero primo motivo di ricorso sollecita una diversa valutazione dei fatti sottoposti all’attenzione del tribunale dell’appello cautelare, oltretutto mediante l’inammissibile richiamo al contenuto di atti delle indagini preliminari che non possono essere sottoposti alla cognizione diretta del Giudice della legittimità e che vengono anche impropriamente riportati, per estratto, nel corpo del ricorso.

Il Tribunale ha escluso la violazione del ne bis in idem sulla base di considerazioni e valutazioni fattuali che in alcun modo possono essere considerati come come assenti o apparenti, né viziate dall’omesso esame di punti decisivi nei termini indicati ai §§ 3.2-3.3 che precedono. 3.6.Si aggiunga, in ogni caso, che la violazione del divieto del bis in idem è mal dedotta. 3.7.Ed invero, gli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. n. 7, Convenzione EDU, garantiscono che nessuno venga processato o punito per un reato per il quale è stato definitivamente condannato o dal quale è stato definitivamente assolto.

La protezione contro la duplicazione dei procedimenti penali costituisce una delle specifiche garanzie associate a quella generale di un processo equo nei procedimenti penali (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso Mihalache c.

Romania, §§ 47-48, con richiami a numerosi precedenti conformi). 3.8.Poiché tali norme fanno esplicito riferimento ad una sentenza irrevocabile (art. 649 cod. proc. pen.) o definitiva (art. 4, Prot. n. 7) di condanna o di assoluzione, il divieto di ‘bis in idem’ non si applica, per la giurisprudenza convenzionale, ai casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti penali per il medesimo fatto (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia, §§ 110-111). 3.9.Diversamente, nell’ordinamento italiano, la litispendenza consuma il potere del pubblico ministero di esercitare nuovamente l’azione penale nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto purché: a) si tratti di magistrato del medesimo ufficio inquirente; b) l’azione penale sia stata esercitata dinanzi a giudici egualmente competenti; c) non ci siano rimedi per risolvere la stasi del rapporto processuale.

In tal caso, nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Diversamente, in caso di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente, restano applicabili le disposizioni sui conflitti positivi di competenza (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231800 - 01). 3.10.Trattandosi nel caso in esame di procedimenti penali pendenti presso uffici giudiziari diversi, la ricorrente non avrebbe dovuto far valere il divieto di bis in idem (inapplicabile nel caso di specie) impugnando in sede di riesame/appello cautelare il provvedimento che si assume erroneamente duplicato ma adottare i rimedi messi a sua disposizione per sollecitare la dichiarazione di incompetenza dell’uno o dell’altro Ufficio; in altre parole: la questione non riguarda la violazione del divieto di bis in idem, bensì l’individuazione del giudice territorialmente competente. 4.Fermo restando quanto affermato in sede di esame del primo motivo (con quanto ne consegue in termini di decisività della questione posta con il secondo), anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1.Il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello. (Sez.

U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, secondo cui il recepimento delle regole dettate dall’art.127 cod. proc. pen. per la celebrazione dell'udienza camerale riguarda senza dubbio anche la regola posta dal comma 2 dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza, regola che, proprio nell'ottica della garanzia dell'effettività del contraddittorio camerale, intende assicurare alle parti il diritto di partecipare all'udienza e formulare le proprie conclusioni in riferimento ad uno stato degli atti del quale abbiano potuto prendere previamente conoscenza). 4.2.Il Tribunale - non smentito sul punto - ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla ricorrente siccome tardivamente depositata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26/11/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 28 luglio 2025 del Tribunale di Salerno che ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 26 giugno 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca dell’ordinanza del 27 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ordinato, tra le altre [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1490/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26962/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6075/2026 Roma, lì, 13/02/2026 misure, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, della quale la ricorrente era procuratrice e gestrice di fatto, del profitto del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 o, in caso di mancato reperimento del profitto, di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del profitto (quantificato nella misura di euro 6.392.808,23) in disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] stessa. 1.1.Con il primo motivo deduce il travisamento palese del fatto storico sotteso al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con conseguente errore revocatorio e violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Sostiene, al riguardo, l’identità dei fatti contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (capo 19), oggetto di odierna regiudicanda, e di quelli (capi 5 e 6) contestati nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno per i quali pure è stato disposto il sequestro preventivo del profitto anche in forma equivalente. Non si può negare - afferma - che le fatture contestate come emesse nel procedimento nocerino (capo 19) sono le stesse contestate nel procedimento salernitano (capi 5 e 6 di quel procedimento). Dall’allegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano si evince che: (i) le fatture contestate sono state emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sicché non si comprende come il Tribunale possa negare la violazione del bis in idem quando è evidente che in entrambi i procedimenti le fatture oggetto di contestazione sono emesse solo ed esclusivamente dalle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. e non dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come erroneamente affermato dall’ordinanza impugnata; (ii) nel capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non già la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA]., ma la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un imponibile a fini IVA pari ad euro 1.009.296,23; la medesima società è indicata nell’allegato 1 al capo 5 del procedimento salernitano quale destinataria di quattro fatture emesse nel 2019 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per un imponibile IVA pari ad euro 1.009.296,00. Di qui il travisamento del fatto da parte del Tribunale di Salerno secondo il quale, invece, alla ricorrente è contestata, nel procedimento nocerino, l’emissione di fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] perfetta coincidenza dei fatti rubricati al capo 19 del procedimento nocerino e al capo 6 del procedimento salernitano si evince dal fatto che: (i) nel capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] viene indicata quale reale cessionaria del prodotto petrolifero non già la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. bensì la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23; (ii) dall’allegato 2 del capo 6 del procedimento salernitano risultano contestate tredici fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile a fini IVA pari ad euro 5.383.512,23. È evidente, sostiene la ricorrente, che non può trattarsi in nessun caso di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per [OSCURATO:PERSONA], e di fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per Salerno. Si tratta invece delle medesime fatture emesse dalle società cartiere in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale reale destinataria del prodotto petrolifero nell’ambito della contestata “frode carosello” che coinvolge tre soggetti: il fornitore ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), la società cartiera (le interposte [OSCURATO:SOCIETA].) e il reale destinatario del prodotto ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). L’ulteriore errore nel quale cade il Tribunale di Salerno è quello di considerare la ricorrente quale amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ruolo contestato nel procedimento nocerino) mentre nel procedimento salernitano è considerata amministratrice di fatto delle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà, in entrambi i procedimenti la ricorrente è considerata amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quello salernitano anche delle società cartiere (ma è un più, afferma la ricorrente, che assorbe il meno). 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione su documentazione prodotta in appello dalla difesa a sostegno della identità dei fatti contestati nei due procedimenti. Si tratta, in particolare, di documentazione che prova che, con riferimento alle cartiere [OSCURATO:SOCIETA]., i fatti relativi al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi 18c), 18d) e 18e) del procedimento di [OSCURATO:PERSONA], sono stati stralciati e contestati alla ricorrente nel processo pendente presso il Tribunale di Salerno dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio per i medesimi fatti di cui al capo 19 del procedimento di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta per tabulas che le posizioni degli amministratori di fatto e di diritto delle due cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. sono state trasferite per competenza territoriale ad altra Procura della Repubblica così come dovrà avvenire anche per la posizione della [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo 19 del procedimento nocerino. Ciò comporta l’incompetenza funzionale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a procedere per i fatti stralciati e ormai oggetto di cognizione dinanzi al tribunale di Salerno. Lamenta l’abusivo e artificioso frazionamento dell’azione penale stigmatizzato da questa Corte di cassazione con sentenza Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio. L’intera condotta deve essere attribuita ad un unico disegno criminoso sicché la reiterazione dei processi di [OSCURATO:PERSONA] e di Salerno integra una vera e propria violazione del divieto di giudizio per lo stesso fatto sanzionato tanto dall’art. 649 cod. proc. pen., quanto dall’art. 4, Prot. n. 7 CEDU, dovendosi intendere per fatto il medesimo accadimento storico- naturalistico a prescindere dalla sua qualificazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.ricorso è inammissibile. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.In nessun caso è censurabile l’errore di fatto o il travisamento della prova che costituiscono tipici vizi della motivazione non deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 - 01; Sez. 3, n. 50161 del 28/09/2018, M., Rv. 274071 - 01; Sez. 3, n. 20571 del 28/04/2010, Alberti, Rv. 247189 - 01; Sez. 3, n. 34065 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3.5.Orbene, l’intero primo motivo di ricorso sollecita una diversa valutazione dei fatti sottoposti all’attenzione del tribunale dell’appello cautelare, oltretutto mediante l’inammissibile richiamo al contenuto di atti delle indagini preliminari che non possono essere sottoposti alla cognizione diretta del Giudice della legittimità e che vengono anche impropriamente riportati, per estratto, nel corpo del ricorso. Il Tribunale ha escluso la violazione del ne bis in idem sulla base di considerazioni e valutazioni fattuali che in alcun modo possono essere considerati come come assenti o apparenti, né viziate dall’omesso esame di punti decisivi nei termini indicati ai §§ 3.2-3.3 che precedono. 3.6.Si aggiunga, in ogni caso, che la violazione del divieto del bis in idem è mal dedotta. 3.7.Ed invero, gli artt. 649 cod. proc. pen. e 4, Prot. n. 7, Convenzione EDU, garantiscono che nessuno venga processato o punito per un reato per il quale è stato definitivamente condannato o dal quale è stato definitivamente assolto. La protezione contro la duplicazione dei procedimenti penali costituisce una delle specifiche garanzie associate a quella generale di un processo equo nei procedimenti penali (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso Mihalache c. Romania, §§ 47-48, con richiami a numerosi precedenti conformi). 3.8.Poiché tali norme fanno esplicito riferimento ad una sentenza irrevocabile (art. 649 cod. proc. pen.) o definitiva (art. 4, Prot. n. 7) di condanna o di assoluzione, il divieto di ‘bis in idem’ non si applica, per la giurisprudenza convenzionale, ai casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti penali per il medesimo fatto (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, §§ 110-111). 3.9.Diversamente, nell’ordinamento italiano, la litispendenza consuma il potere del pubblico ministero di esercitare nuovamente l’azione penale nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto purché: a) si tratti di magistrato del medesimo ufficio inquirente; b) l’azione penale sia stata esercitata dinanzi a giudici egualmente competenti; c) non ci siano rimedi per risolvere la stasi del rapporto processuale. In tal caso, nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Diversamente, in caso di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente, restano applicabili le disposizioni sui conflitti positivi di competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231800 - 01). 3.10.Trattandosi nel caso in esame di procedimenti penali pendenti presso uffici giudiziari diversi, la ricorrente non avrebbe dovuto far valere il divieto di bis in idem (inapplicabile nel caso di specie) impugnando in sede di riesame/appello cautelare il provvedimento che si assume erroneamente duplicato ma adottare i rimedi messi a sua disposizione per sollecitare la dichiarazione di incompetenza dell’uno o dell’altro Ufficio; in altre parole: la questione non riguarda la violazione del divieto di bis in idem, bensì l’individuazione del giudice territorialmente competente. 4.Fermo restando quanto affermato in sede di esame del primo motivo (con quanto ne consegue in termini di decisività della questione posta con il secondo), anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1.Il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello. (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, secondo cui il recepimento delle regole dettate dall’art.127 cod. proc. pen. per la celebrazione dell'udienza camerale riguarda senza dubbio anche la regola posta dal comma 2 dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza, regola che, proprio nell'ottica della garanzia dell'effettività del contraddittorio camerale, intende assicurare alle parti il diritto di partecipare all'udienza e formulare le proprie conclusioni in riferimento ad uno stato degli atti del quale abbiano potuto prendere previamente conoscenza). 4.2.Il Tribunale - non smentito sul punto - ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla ricorrente siccome tardivamente depositata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris