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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 03636/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 20/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 640 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per il reato di truffa, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata con riguardo al compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante la penale responsabilità per il reato di truffa, non essendo necessaria l'invocata identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista - come nel caso in esame - il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno]; ritenuto che il secondo motivo, che deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 20/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 640 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per il reato di truffa, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata con riguardo al compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante la penale responsabilità per il reato di truffa, non essendo necessaria l'invocata identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista - come nel caso in esame - il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno]; ritenuto che il secondo motivo, che deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 03636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris