Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00143/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Babuino n. 107 presso lo studio legale Schiano P., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINA D’AMICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Sabotino n. 22 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli n. 77 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2042/2018 pubblicata il 29 marzo 2018 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal Consigliere dott.

DaniloChieca Udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale, preso atto della rinuncia al ricorso, chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio Udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davanti al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la riduzione del prezzo da ciascuno di loro pagato alla società convenuta per l’acquisto di una serie di villini facenti parte di un complesso edilizio da questa realizzato nella capitale alla via P. U. Angeletti n. 58, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di lamentati vizi costruttivi e difformità progettuali.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la tardività della denuncia dei pretesi vizi degli immobili, dei quali comunque negava l’esistenza.

Disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adìto rigettava la domanda.

La decisione veniva impugnata dai soccombenti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 2042/2018 del 29 marzo 2018, in parziale accoglimento del gravame, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]Amico, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le somme di denaro indicate in dispositivo, a titolo di riduzione del prezzo d’acquisto degli immobili, nonchè a rifondere loro i 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo, inoltre, a esclusivo carico della prefata società gli oneri relativi alla c.t.u. espletata in prime cure.

Avverso questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 18 aprile 2018, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi con i quali vengono denunciati: (1)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata denuncia dei vizi da parte di alcuni attori; (2)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta stipula, da parte della società, di accordi transattivi con la Basili, il Mugnari, il Valentini, la Silvani e la Ioanna; (3)la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni formulate dalle parti, nonchè per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e 111, comma 6, Cost., essendo la decisione retta da una motivazione solo apparente e irriducibilmente contraddittoria; (4)la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., nei termini illustrati con il motivo precedente, con specifico riferimento alle posizioni dello Iacopini, della Manis, della Eccles e dell’Attili; (5)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1490 e 1495 c.c., per essere state ritenute valide denunzie dei vizi le generiche rimostranze mosse da alcuni degli attori, inerenti finiture di scarsissimo valore economico ; (6)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per l’omesso rilievo del difetto di specificità dei motivi di gravame articolati dagli appellanti, nonchè dell’art. 101 c.p.c., essendo stata accolta l’avversa impugnazione per ragioni differenti da quelle enunciate dagli stessi appellanti.

Al ricorso hanno resistito, mediante la notifica di tre distinti controricorsi: (a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (b)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (c)[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è invece rimasto intimato.

Per la decisione è stata fissata l’odierna udienza pubblica.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria.

Anteriormente all’udienza, con atto sottoscritto ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. dal suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi procuratori, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al ricorso.

Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c..

Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorre tener presente: -che alla rinuncia ha aderito personalmente il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -che la copia della rinuncia depositata in atti non risulta, invece, sottoscritta per adesione dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né dai loro rispettivi procuratori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel rigo destinato alla firma dei predetti legali figura soltanto la locuzione in proprio e nella qualità di procuratore speciale , non seguìta da alcun visibile segno grafico); -che è stato, però, depositato il messaggio di posta elettronica certificata spedito il 10 ottobre 2023 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA], altro procuratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il quale il mittente dichiara di aver controfirmato per accettazione la rinuncia relativa al ricorso in questione; e a tale accettazione egli era stato autorizzato con mandato speciale conferitogli in calce al controricorso; -che nello stesso messaggio si dà atto dell’avvenuta apposizione della firma digitale sull’atto di rinuncia da parte degli avv.ti Tronci e Squillante.

Alla luce di quanto precede, visto l’art. 391, ultimo comma, c.p.c., non va pronunciata condanna alle spese in favore dell’Attili, avendo questi aderito alla rinuncia nel modo previsto dalla stessa norma.

Ritiene, inoltre, il Collegio, nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di legittimità dal comma 2 del medesimo articolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, che possa omettersi la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Crociani, Silvani, D’Amico, Iacopini, Manis, Basili, Mugnari, Frattarelli, Eccles, Burreddu e Ioanna, emergendo dal tenore del citato messaggio p.e.c. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la volontà dei sunnominati di aderire alla rinuncia (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 29652/2020, Cass. n. 9474/2020).

Ugualmente, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va adottata nei confronti del Valentini, rimasto intimato.

Non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, in quanto tale misura eccezionale lato sensu sanzionatoria si applica nei soli casi tipici di rigetto integrale dell’impugnazione o di declaratoria della sua inammissibilità o improcedibilità, non essendo la norma che la contempla suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Babuino n. 107 presso lo studio legale Schiano P., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINA D’AMICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Sabotino n. 22 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli n. 77 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2042/2018 pubblicata il 29 marzo 2018 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal Consigliere dott. DaniloChieca Udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale, preso atto della rinuncia al ricorso, chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio Udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davanti al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la riduzione del prezzo da ciascuno di loro pagato alla società convenuta per l’acquisto di una serie di villini facenti parte di un complesso edilizio da questa realizzato nella capitale alla via P. U. Angeletti n. 58, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di lamentati vizi costruttivi e difformità progettuali. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la tardività della denuncia dei pretesi vizi degli immobili, dei quali comunque negava l’esistenza. Disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adìto rigettava la domanda. La decisione veniva impugnata dai soccombenti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 2042/2018 del 29 marzo 2018, in parziale accoglimento del gravame, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]Amico, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le somme di denaro indicate in dispositivo, a titolo di riduzione del prezzo d’acquisto degli immobili, nonchè a rifondere loro i 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo, inoltre, a esclusivo carico della prefata società gli oneri relativi alla c.t.u. espletata in prime cure. Avverso questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 18 aprile 2018, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi con i quali vengono denunciati: (1)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata denuncia dei vizi da parte di alcuni attori; (2)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta stipula, da parte della società, di accordi transattivi con la Basili, il Mugnari, il Valentini, la Silvani e la Ioanna; (3)la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni formulate dalle parti, nonchè per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e 111, comma 6, Cost., essendo la decisione retta da una motivazione solo apparente e irriducibilmente contraddittoria; (4)la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., nei termini illustrati con il motivo precedente, con specifico riferimento alle posizioni dello Iacopini, della Manis, della Eccles e dell’Attili; (5)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1490 e 1495 c.c., per essere state ritenute valide denunzie dei vizi le generiche rimostranze mosse da alcuni degli attori, inerenti finiture di scarsissimo valore economico ; (6)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per l’omesso rilievo del difetto di specificità dei motivi di gravame articolati dagli appellanti, nonchè dell’art. 101 c.p.c., essendo stata accolta l’avversa impugnazione per ragioni differenti da quelle enunciate dagli stessi appellanti. Al ricorso hanno resistito, mediante la notifica di tre distinti controricorsi: (a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (b)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (c)[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è invece rimasto intimato. Per la decisione è stata fissata l’odierna udienza pubblica. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria. Anteriormente all’udienza, con atto sottoscritto ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. dal suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei suoi procuratori, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al ricorso. Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c.. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorre tener presente: -che alla rinuncia ha aderito personalmente il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -che la copia della rinuncia depositata in atti non risulta, invece, sottoscritta per adesione dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né dai loro rispettivi procuratori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nel rigo destinato alla firma dei predetti legali figura soltanto la locuzione in proprio e nella qualità di procuratore speciale , non seguìta da alcun visibile segno grafico); -che è stato, però, depositato il messaggio di posta elettronica certificata spedito il 10 ottobre 2023 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA], altro procuratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il quale il mittente dichiara di aver controfirmato per accettazione la rinuncia relativa al ricorso in questione; e a tale accettazione egli era stato autorizzato con mandato speciale conferitogli in calce al controricorso; -che nello stesso messaggio si dà atto dell’avvenuta apposizione della firma digitale sull’atto di rinuncia da parte degli avv.ti Tronci e Squillante. Alla luce di quanto precede, visto l’art. 391, ultimo comma, c.p.c., non va pronunciata condanna alle spese in favore dell’Attili, avendo questi aderito alla rinuncia nel modo previsto dalla stessa norma. Ritiene, inoltre, il Collegio, nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di legittimità dal comma 2 del medesimo articolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, che possa omettersi la condanna della rinunciante alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Crociani, Silvani, D’Amico, Iacopini, Manis, Basili, Mugnari, Frattarelli, Eccles, Burreddu e Ioanna, emergendo dal tenore del citato messaggio p.e.c. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la volontà dei sunnominati di aderire alla rinuncia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29652/2020, Cass. n. 9474/2020). Ugualmente, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va adottata nei confronti del Valentini, rimasto intimato. Non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, in quanto tale misura eccezionale lato sensu sanzionatoria si applica nei soli casi tipici di rigetto integrale dell’impugnazione o di declaratoria della sua inammissibilità o improcedibilità, non essendo la norma che la contempla suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16768/2022). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di
Sentenza Cassazione n. 00143/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris