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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18412/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 03/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, primo comma n.2 nonché 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso tende ad una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, non consentita in sede di legittimità, a fronte delle argomentazioni dei giudici di merito, immuni da vizi logici, a base dell'affermazione di responsabilità (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto i diversificati aumenti per la continuazione, individuati per ciascun reato, sono contenuti e congrui rispetto alle condotte delittuose; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 03/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, primo comma n.2 nonché 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso tende ad una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, non consentita in sede di legittimità, a fronte delle argomentazioni dei giudici di merito, immuni da vizi logici, a base dell'affermazione di responsabilità (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto i diversificati aumenti per la continuazione, individuati per ciascun reato, sono contenuti e congrui rispetto alle condotte delittuose; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris