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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22992/2026

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appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorreper cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano con la quale erarigettata l’istanza di rescissione del giudicato.2.

Deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 629 bis cod.proc.pen. e art. 179, 420 bis, comma 5 cod.proc.pen.e 420 quater cod.proc.pen.Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che nonsussistesse la incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento su unapresunzione di conoscenza del procedimento del tutto incompatibile con l'attualeassetto normativo.

La Corte d'appello avrebbe ritenuto che l'imputato fosseonerato del compito di informarsi periodicamente, valorizzando l’elezione didomicilio presso il difensore d'ufficio, avvenuta in fase di indagini preliminari neldicembre 2018.La riforma del 2022, nella parte relativa alla celebrazione del processo inassenza, avrebbe inteso superare lo scarto tra l'effettiva conoscenza delprocedimento e la probabile/possibile conoscenza dello stesso inserendo all'art.420 bis cod.proc.pen. il comma 5, che prevede appunto che il giudice rinvial'udienza e dispone che l'avviso di cui all'art. 419 cod.proc.pen., la richiesta dirinvio a giudizio, il verbale di udienza siano notificati all'imputato personalmentead opera della polizia giudiziaria.

In altri termini, il legislatore avrebbe consacratoil diritto dell'indagato ad una conoscenza immediata e fisica dell'esistenza delprocedimento.

Peraltro, le Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che, ai fini delladichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezionedi domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'imputato, al contrario ilgiudice deve, in ogni caso, verificare anche in presenza di altri elementi che vi siastata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legaledomiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avutoconoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.Per tali ragioni l'ordinanza impugnata non è conforme al dictum delle Sezioni UniteIsmail, dal momento che non è onere del difensore d'ufficio far rilevare l'assenzadi rapporti professionali con l'assistito affidatogli dall'ufficio, bensì è il giudice didover accertare che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra difensore domiciliatario e indagato/imputato.

Per tali ragionichiede l'annullamento dell'ordinanza.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va in primo luogo rilevato che al procedimento in oggetto si applica ladisciplina previgente dell’art. 629 bis cod.proc.pen.Va, infatti, rammentato che l’art. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizionitransitorie prevede che: “1.

Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, neiprocessi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata giàpronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la qualesi è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi ledisposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appelloe alla rescissione del giudicato”.Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze direscissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenzadell’imputato prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa ad opera deld.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, alcomma 2 dell’art. 629 bis cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenzapassata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere larescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad unaincolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.2.

Nel caso in esame la sentenza, di cui si chiede la rescissione delgiudicato, è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 27/03/2024, ma ladichiarazione di assenza è avvenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, si applicala disciplina previgente.Va ancora rilevato, per una completa ricostruzione di fatti, che il ricorrentein data 14/08/2018, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, che avevaespresso consenso ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis cod.proc.pen., che il verbaledi elezioni di domicilio conteneva l’indicazione del luogo e tempo del commessoreato, con indicazione dei titoli di reato, che l’avviso ex art. 415 cod.proc.pen. etutti gli altri atti concernenti la vocatio in ius erano stati notificati al difensore diufficio domiciliatario, il quale era stato sempre presente nel dibattimento fino allasua conclusione.3.

La corte territoriale ha rigettato l’istanza ritenendo non sussistentielementi per ritenere l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo,essendo stato reso edotto, il condannato, delle indagini a suo carico e avendoeletto domicilio presso un difensore di ufficio, di cui erano stati forniti i recapiti, eal quale era stato fatto l’avvertimento che era suo onere acquisire periodicamenteinformazioni sullo stato del procedimento.

In secondo luogo, il difensore d’ufficioera stato presente durante tutta l’istruttoria e non aveva eccepito alcunchè.

Lapresenza costante del difensore alle udienze fino anche alla discussione inducevaa ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse conoscenza del processo.4.

La decisione assunta dai giudici territoriali ha disatteso i principi enunciatidalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’incolpevole mancata conoscenza del procedimento è stata ritenuta daigiudici territoriali su un duplice rilievo: 1) l’imputato era a conoscenza delprocedimento a suo carico, in quanto era a conoscenza dei recapiti del difensorenominato dall’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ed era onerato diinformarsi periodicamente presso il difensore domiciliatario; 2) il difensore d’ufficioera presente durante tutto il dibattimento e nulla aveva eccepito e la suapartecipazione al dibattimento era indicativa della conoscenza del processo in capoal [OSCURATO:PERSONA].5.

Ai sensi dell’art. 629 bis comma 1 cod.proc.pen. il condannato, consentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, puòottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovutaincolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.Secondo le Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], (Sez.

U, n. 15498 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]) nel delineare i presupposti dell’art. 629 bis cod.proc.pen., hannochiarito che l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degliaccertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con laconseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiaratoassente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. èlegittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, e che l'art.629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutarela sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corsodell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenzadel procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento allecondizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice dellacognizione a procedere in sua assenza».Sempre le SU [OSCURATO:PERSONA] chiariscono che spetta al giudice la verifica, sulla scortadella deduzione della parte, che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevolemancata conoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante ladocumentazione prodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo,esercitabile anche d'ufficio, «per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacuneo verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale»(Sez.

U., Burba, citata; Sez. 5, n. 31021 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).Ed ancora, le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] hanno aggiunto che l’art. 629 biscod.proc.pen. è norma prevista a chiusura di un sistema che già impone al giudice,nella fase preliminare della verifica della costituzione delle parti, di accertare chela mancata comparizione dell'imputato sia dovuta ad una sua libera scelta.

Ed intal senso già Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, avevano messo in evidenzal'intimo legame esistente tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod.proc.pen. e comesia, dunque, necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni edalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione, nel quadrocomplessivo della disciplina del processo in assenza, le coordinate per ricostruirel'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo del primo articolo citato.Proprio l’assenza di automatismo ha condotto le Sezioni Unite ad onerare il giudicela verifica delle allegazioni anche attraverso le necessarie integrazioni e ciò tantopiù alla luce delle [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 23948 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420), per cui, ai fini della dichiarazione di assenza nonpuò considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensored'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anchein presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere concertezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si siasottratto volontariamente alla stessa.6.

Quanto al caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso ildifensore d'ufficio assegnatogli all'atto della sua identificazione, l’ordinanzaimpugnata ha argomentato che era onere dell’imputato periodicamente informarsiavendo i recapiti dell’avvocato difensore, e, sotto questo profilo, l’ordinanza nonrispetta il dictum delle SU [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che assegnano al giudice la verifica dellamancata conoscenza incolpevole, e il principio espresso dalla giurisprudenzasecondo cui, in materia di difesa di ufficio, la mancanza di diligenza dell'imputatonel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopol’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, non integra automaticamente la«volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - nonconsentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deveessere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, qualeconoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n.34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177).

Ma neppure l’ulteriore ratio decidendiè corretta là dove l’ordinanza impugnata prosegue rilevando che dai verbale diudienza risulta che il difensore di ufficio non aveva rappresentato di non avereavuto contatti con l’assistito, non essendo il difensore d’ufficio onerato di taleobbligo informativo, e poi ha tratto dalla partecipazione del difensore alle udienzeistruttorie e alla discussione nel merito la ricorrenza dell’effettiva conoscenza delprocesso in capo al ricorrente.

Sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza impugnata siè sottratta alla verifica che secondo le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dellarescissione deve compiere.7.

Alla luce di tali coordinate interpretative la decisione impugnata deveessere annullata, con rinvio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche inpresenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra il legale domiciliatario e l’effettiva conoscenza, con rinvio pernuovo esame alla Corte d’appello di Milano.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di milanoCosì è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorreper cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano con la quale erarigettata l’istanza di rescissione del giudicato.2. Deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 629 bis cod.proc.pen. e art. 179, 420 bis, comma 5 cod.proc.pen.e 420 quater cod.proc.pen.Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che nonsussistesse la incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento su unapresunzione di conoscenza del procedimento del tutto incompatibile con l'attualeassetto normativo. La Corte d'appello avrebbe ritenuto che l'imputato fosseonerato del compito di informarsi periodicamente, valorizzando l’elezione didomicilio presso il difensore d'ufficio, avvenuta in fase di indagini preliminari neldicembre 2018.La riforma del 2022, nella parte relativa alla celebrazione del processo inassenza, avrebbe inteso superare lo scarto tra l'effettiva conoscenza delprocedimento e la probabile/possibile conoscenza dello stesso inserendo all'art.420 bis cod.proc.pen. il comma 5, che prevede appunto che il giudice rinvial'udienza e dispone che l'avviso di cui all'art. 419 cod.proc.pen., la richiesta dirinvio a giudizio, il verbale di udienza siano notificati all'imputato personalmentead opera della polizia giudiziaria. In altri termini, il legislatore avrebbe consacratoil diritto dell'indagato ad una conoscenza immediata e fisica dell'esistenza delprocedimento. Peraltro, le Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che, ai fini delladichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezionedi domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'imputato, al contrario ilgiudice deve, in ogni caso, verificare anche in presenza di altri elementi che vi siastata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legaledomiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avutoconoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.Per tali ragioni l'ordinanza impugnata non è conforme al dictum delle Sezioni UniteIsmail, dal momento che non è onere del difensore d'ufficio far rilevare l'assenzadi rapporti professionali con l'assistito affidatogli dall'ufficio, bensì è il giudice didover accertare che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra difensore domiciliatario e indagato/imputato. Per tali ragionichiede l'annullamento dell'ordinanza.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va in primo luogo rilevato che al procedimento in oggetto si applica ladisciplina previgente dell’art. 629 bis cod.proc.pen.Va, infatti, rammentato che l’art. 89 del d.lvo n. 150 del 2022, disposizionitransitorie prevede che: “1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, neiprocessi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata giàpronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la qualesi è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi ledisposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appelloe alla rescissione del giudicato”.Secondo il chiaro dato letterale di tale disposizione, per le istanze direscissione del giudicato avverso una sentenza pronunciata in assenzadell’imputato prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa ad opera deld.lvo n., 150 del 2022, si continua ad applicare la disciplina previgente che, alcomma 2 dell’art. 629 bis cod.proc.pen., prevede che il condannato con sentenzapassata in giudicato nei cui confronti si è proceduto in assenza, può ottenere larescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad unaincolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.2. Nel caso in esame la sentenza, di cui si chiede la rescissione delgiudicato, è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 27/03/2024, ma ladichiarazione di assenza è avvenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, si applicala disciplina previgente.Va ancora rilevato, per una completa ricostruzione di fatti, che il ricorrentein data 14/08/2018, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, che avevaespresso consenso ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis cod.proc.pen., che il verbaledi elezioni di domicilio conteneva l’indicazione del luogo e tempo del commessoreato, con indicazione dei titoli di reato, che l’avviso ex art. 415 cod.proc.pen. etutti gli altri atti concernenti la vocatio in ius erano stati notificati al difensore diufficio domiciliatario, il quale era stato sempre presente nel dibattimento fino allasua conclusione.3. La corte territoriale ha rigettato l’istanza ritenendo non sussistentielementi per ritenere l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo,essendo stato reso edotto, il condannato, delle indagini a suo carico e avendoeletto domicilio presso un difensore di ufficio, di cui erano stati forniti i recapiti, eal quale era stato fatto l’avvertimento che era suo onere acquisire periodicamenteinformazioni sullo stato del procedimento. In secondo luogo, il difensore d’ufficioera stato presente durante tutta l’istruttoria e non aveva eccepito alcunchè. Lapresenza costante del difensore alle udienze fino anche alla discussione inducevaa ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse conoscenza del processo.4. La decisione assunta dai giudici territoriali ha disatteso i principi enunciatidalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’incolpevole mancata conoscenza del procedimento è stata ritenuta daigiudici territoriali su un duplice rilievo: 1) l’imputato era a conoscenza delprocedimento a suo carico, in quanto era a conoscenza dei recapiti del difensorenominato dall’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ed era onerato diinformarsi periodicamente presso il difensore domiciliatario; 2) il difensore d’ufficioera presente durante tutto il dibattimento e nulla aveva eccepito e la suapartecipazione al dibattimento era indicativa della conoscenza del processo in capoal [OSCURATO:PERSONA].5. Ai sensi dell’art. 629 bis comma 1 cod.proc.pen. il condannato, consentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, puòottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovutaincolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.Secondo le Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], (Sez. U, n. 15498 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2021, [OSCURATO:PERSONA]) nel delineare i presupposti dell’art. 629 bis cod.proc.pen., hannochiarito che l'art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degliaccertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con laconseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiaratoassente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. èlegittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, e che l'art.629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutarela sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corsodell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenzadel procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento allecondizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice dellacognizione a procedere in sua assenza».Sempre le SU [OSCURATO:PERSONA] chiariscono che spetta al giudice la verifica, sulla scortadella deduzione della parte, che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevolemancata conoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante ladocumentazione prodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo,esercitabile anche d'ufficio, «per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacuneo verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale»(Sez. U., Burba, citata; Sez. 5, n. 31021 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).Ed ancora, le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] hanno aggiunto che l’art. 629 biscod.proc.pen. è norma prevista a chiusura di un sistema che già impone al giudice,nella fase preliminare della verifica della costituzione delle parti, di accertare chela mancata comparizione dell'imputato sia dovuta ad una sua libera scelta. Ed intal senso già Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, avevano messo in evidenzal'intimo legame esistente tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod.proc.pen. e comesia, dunque, necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni edalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione, nel quadrocomplessivo della disciplina del processo in assenza, le coordinate per ricostruirel'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo del primo articolo citato.Proprio l’assenza di automatismo ha condotto le Sezioni Unite ad onerare il giudicela verifica delle allegazioni anche attraverso le necessarie integrazioni e ciò tantopiù alla luce delle [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 23948 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420), per cui, ai fini della dichiarazione di assenza nonpuò considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensored'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anchein presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere concertezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si siasottratto volontariamente alla stessa.6. Quanto al caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso ildifensore d'ufficio assegnatogli all'atto della sua identificazione, l’ordinanzaimpugnata ha argomentato che era onere dell’imputato periodicamente informarsiavendo i recapiti dell’avvocato difensore, e, sotto questo profilo, l’ordinanza nonrispetta il dictum delle SU [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che assegnano al giudice la verifica dellamancata conoscenza incolpevole, e il principio espresso dalla giurisprudenzasecondo cui, in materia di difesa di ufficio, la mancanza di diligenza dell'imputatonel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopol’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, non integra automaticamente la«volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - nonconsentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deveessere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, qualeconoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n.34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177). Ma neppure l’ulteriore ratio decidendiè corretta là dove l’ordinanza impugnata prosegue rilevando che dai verbale diudienza risulta che il difensore di ufficio non aveva rappresentato di non avereavuto contatti con l’assistito, non essendo il difensore d’ufficio onerato di taleobbligo informativo, e poi ha tratto dalla partecipazione del difensore alle udienzeistruttorie e alla discussione nel merito la ricorrenza dell’effettiva conoscenza delprocesso in capo al ricorrente. Sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza impugnata siè sottratta alla verifica che secondo le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice dellarescissione deve compiere.7. Alla luce di tali coordinate interpretative la decisione impugnata deveessere annullata, con rinvio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche inpresenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale tra il legale domiciliatario e l’effettiva conoscenza, con rinvio pernuovo esame alla Corte d’appello di Milano. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di milanoCosì è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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