CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SICILIANA, rappre-sentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1827/2020 de-positata il 11/12/2020.Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1827/2020, pubblicata in data 11 dicembre2020, la Corte d'appello di Palermo, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), haaccolto il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA]-MIGLIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sentenzadel Tribunale di Palermo del 25 agosto 2016, rideterminando la sommadovuta dall'odierno controricorrente a titolo di contributi ex art. 10,L.R. Sicilia n. 27/1991.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva agito nei confronti sia dell'odiernocontroricorrente sia della Regione Siciliana, chiedendo la condanna deimedesimi alla corresponsione dei contributi previsti dall'art. 10, L.R.Sicilia n. 27/1991 in relazione all'avvenuta assunzione, nel periodo dal1° giugno 1995 al 31 maggio 2002, di 372 lavoratori con contratto diformazione e lavoro, trasformato in contratto a tempo indeterminato.Costituitesi entrambe le Amministrazioni, il Tribunale, all'esito dellamazione passiva della Regione Siciliana ed aveva invece accolto la do-manda nei confronti dell'odierno controricorrente, condannandolo allacorresponsione dell'importo di € 1.793.210,64.Il Tribunale, richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia UE 20maggio 2010, causa C-138/09, aveva, da un lato, affermato che ladomanda poteva trovare accoglimento esclusivamente in relazione ailavoratori assunti in data precedente al 31 dicembre 1996 e, dall'altrolato, escluso che potessero essere cumulati in favore del medesimoSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicazione 29/05/2026lavoratore i contributi previsti dalla lett. a) dell'art. 10 L.R. Sicilia n.27/1991, con quelli previsti alla lett. b) della medesima previsione.Sulla base di tali principi e sulla scorta della consulenza tecnicad'ufficio, il Tribunale aveva escluso il riconoscimento dei contributi exart. 10, lett. b), L.R. Sicilia n. 27/1991, nei casi in cui il CTU avevaevidenziato che per i medesimi lavoratori erano stati richiesti cumula-tivamente i benefici di cui all'lett. a) e b), mentre aveva riconosciuto ilcontributo previsto dalla lett. b), nei casi in cui non emergeva che peril medesimo lavoratore fisse già stata chiesta l'erogazione del contri-buto di cui alla lett. a).3. La Corte d'appello di Palermo, nell'accogliere il gravame, ha ri-chiamato anch'essa i principi desumibili dalla decisione della Corte diGiustizia UE 20 maggio 2010, causa C-138/09 e, sulla scia di un pre-cedente di questa stessa Corte di Cassazione, ha escluso che il benefi-cio di cui alla lett. b) dell'art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991 potesse esserericonosciuto, in quanto i lavoratori risultavano essere stati assunti tuttiin data successiva al 1995, concludendo, quindi, nel senso della possi-bilità di riconoscere il contributo in relazione alla sola ipotesi di cui allalett. a) dell'art. 10 L.R. Sicilia n. 27/1991 e quindi riducendo la sommariconosciuta all'odierna ricorrente all'importo di € 211.617,80.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]-GLIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-CILIA.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicazione 29/05/20261. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 10, L.R. Sicilia n.27/1991 “per aver negato i contributi ex lett. b) del summenzionatoarticolo di legge, sebbene 23 lavoratori risultassero dalla documenta-zione prodotta e dalla CTU in atti essere stati assunti con contratto diformazione e lavoro in data precedente all'entrata in vigore della sud-detta Legge Regionale”.Si argomenta che il consulente aveva calcolato i benefici di cui allalett. b), art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991 per quei lavoratori che eranostati assunti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, confor-mandosi al dettato della stessa.Deduce la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe negato il be-neficio richiesto senza accertare se vi fossero lavoratori assunti primadell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 27/91, omettendo in talmodo di rilevare che vi erano 23 lavoratori per i quali non poteva esserenegato il contributo di cui alla lett. b).1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3 la violazione o falsa applicazionedell'art. 10, L.R. Sicilia n. 27/1991;− in relazione all'art. 360, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti;“per aver negato i contributi ex lett. b) del summenzionato articolo dilegge, sebbene non fossero stati richiesti benefici di cui alla lett. a) peri lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del summenzionato articolodi legge, ma trasformati prima del 31.12.1996”.La ricorrente censura la decisione impugnata per avere affermatoche il beneficio di cui alla lett. b) può essere concesso solo ed unica-Sez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicazione 29/05/2026mente per i lavoratori assunti prima della entrata in vigore della LeggeRegionale Sicilia n. 27/91.Argomenta che l'art. 10 verrebbe a prevedere “due possibilità, unafissa ed una alternativa: 1. per i lavoratori assunti prima della entratain vigore della L.R. ed il cui contratto è stato volturato a tempo inde-terminato dopo l'entrata in vigore della Legge, si ha diritto a richiedereil beneficio di cui alla lett. b), ma di ciò si è detto nel primo motivo; 2.per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge il cui con-tratto è stato volturato a tempo indeterminato entro il 31.12.1996, puòessere richiesto il beneficio della lett. a) ovvero della lett. b), ma noncumulativamente per lo stesso lavoratore”.Deduce, quindi, che, se è vero che per lo stesso lavoratore, assuntodopo l'entrata in vigore della L.R. 27/91, i contributi di cui alle lett. a)e b) non sono cumulativi, tuttavia gli stessi contributi restano alterna-tivi, per cui, qualora non sia stato richiesto il contributo di cui alla lett.a), non potrebbe negarsi la possibilità per il datore di lavoro il diritto dirichiedere il beneficio di cui alla lett. b).2. Il ricorso non merita accoglimento.2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso è da ritenere inammissibile,in quanto, nel concreto, non viene a dedurre alcun inadeguato governodelle previsioni di diritto, ma censura unicamente quella che – secondola prospettazione dello stesso ricorso – costituirebbe una inadeguatalettura della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio e dallaquale i giudici di merito avrebbero tratto in fatto conseguenze errate.Si deve, tuttavia, ricordare che non rientra nell'ambito applicativodell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. l'allegazione di un'erronea ri-cognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,in quanto la stessa è esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicaz ion e 29/05/2026sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 3340 del 5/02/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del13/10/2017), nei limiti entro quali lo stesso è tuttora deducibile.2.2. Il secondo motivo di ricorso risulta invece infondato, alla lucedei principi già dettati in materia da questa Corte, essendo stato chia-rito che le provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), L.R. Sicilian. 27/1991 - ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 5, comma1, lett. c), della L.R. n. 25/1993 - trovano applicazione, rispettiva-mente, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuatenel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quellodi entrata in vigore della predetta legge ed il 31 dicembre 1994, e neicasi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento inservizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di for-mazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo, con la conse-guenza che le stesse non possono essere cumulate in relazione allostesso lavoratore, in conformità alla decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'1 dicembre 1995 come interpretata dalla Corte di Giustizianella sentenza del 20 maggio 2010, ove è riaffermato che il secondobeneficio può spettare a condizione che le assunzioni siano avvenutein data precedente a quella di entrata in vigore della legge regionale,la quale ha ritenuto autorizzabili entro tali limiti gli aiuti in questione(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22008 del 03/09/2019).Si deve ulteriormente osservare che a diverse conclusioni non con-duce l'esame del precedente - non massimato - invocato dalla ricor-rente (Sez. L, Sentenza n. 12029 del 2021), in quanto lo stesso, benlungi dal discostarsi dall'insegnamento di questa Corte, si conforma adesso, dovendosi, anzi osservare che il già richiamato precedente diquesta Corte Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22008 del 3/09/2019, haSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicaz ion e 29/05/2026avuto modo di affermare in motivazione che “la Corte di giustizia haesplicitato il significato della richiamata decisione della Commissionedel 1995 - che non aveva sollevato obiezioni nei confronti delle misuredi aiuto contemplate nella legge n. 27/91, considerandole compatibilicon il Trattato CE, pur invitando l'Italia a rinotificare la legge in parolain caso di rifinanziamento di tali aiuti oltre il 1997 - muovendo dall'in-terpretazione della normativa in rassegna esplicitata nella motivazione,secondo la quale il secondo beneficio può essere concesso "a condi-zione che la citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compresotra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigoredella legge n. 27/91 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assuntiprima di tale periodo".”Si è, in tal modo, chiarito che il beneficio di cui alla lett. b) non puòessere in alcun caso riconosciuto nei casi di trasformazione di rapporticon assunzione prima dell'entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 27/1991.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 16667/2021Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 16905/2026Data pubblicazione 29/05/2026La Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.000,00, oltre spese preno-tate a debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 16667/2021 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 8 di 8