CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1987
Cassazione n. 19534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione nella mancata rideterminazione in sede esecutiva della pena per i delitti di rapina aggravata di cui a due sentenze passate in giudicato nei suoi confronti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 nella parte in cui non prevede una riduzione di pena non eccedente un terzo nel caso di fatto di lieve entità) - sono manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si sottolinea che: - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione delle pene a detta Corte, quale giudice dell'esecuzione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di lieve entità del fatto; - la richiesta, pure ammissibile, non può trovare accoglimento in quanto l'attenuante invocata non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti; - nel primo caso, invero, la rapina è stata commessa da più persone riunite, nottetempo e simulando il possesso di un'arma, ai danni di persona costretta ad effettuare un prelievo bancario di euro 250, quindi è del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dall'istante del mancato impiego di violenza fisica, non potendo certamente considerarsi il predetto fatto, sulla base di una valutazione complessiva, di lieve entità; - nel secondo caso, la rapina è stata commessa nottetempo, in violazione delle prescrizioni connesse a misura coercitiva, ai danni di persona minacciata con un coltello da cucina, quindi è del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dall'istante relativa all'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione del modesto profitto economico conseguito (euro 40), non potendo certamente considerarsi il predetto fatto, sulla base di una valutazione complessiva, di lieve entità. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]„.‹._—. [OSCURATO:PERSONA] 2 2