CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, in funzione di G.E., ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere declaratoria di nullità assoluta della sentenza n. 2843/2006 emessa dal Tribunale di Milano il 09/03/2006 per mancata conoscenza da parte dell'imputato del processo a suo carico, osservando che: in accoglimento di istanza ex art. 670 cod. proc. pen., già avanzata dal Camero nel 2014, il predetto era stato rimesso in termini per impugnare la citata sentenza n. 2843/2006; nell'atto di appello proposto, la difesa dell'imputato deduceva la nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento; la Corte di appello di Milano, con sentenza 06/11/2015 rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, investita del ricorso, lo rigettava con sentenza 07/06/2018. 2. Ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale deciso de plano (senza contraddittorio) e per non avere dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità dell'imputato e di tutti gli atti conseguenti. 3. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta infatti con il profilo di inammissibilità rilevato dal G.E., ma si limita a riproporre le questioni sottese all'originaria istanza, dichiarata inammissibile con provvedimento corretto del Tribunale (e correttamente adottato de plano ai sensi dell'art.666 comma 2 cod. proc. pen.) perché si tratta di profilo già proposto all'AG, e deciso con pronuncia irrevocabile come sopra evidenziato. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso 'Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] es nsore , [OSCURATO:PERSONA]