CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale in via condizionata-nonché controrappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 102/2021 della Corte d’appello di Lecce,depositata il 27-1-2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17-6-2026 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo conil quale il Tribunale di Lecce gli aveva ingiunto il pagamento di euroNumero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/20267.647,00 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di prezzo per prodotti diferramenta acquistati, di cui alle fatture n. 525/2006, n. 589/2006, n.760/2006 e n. 970/2006; dichiarò di avere pagato le fatture a manidell’agente di [OSCURATO:SOCIETA]., autorizzato all’incasso, PierfrancescoSi costituì la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., contestando le deduzioni echiedendo di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], il quale si costituì,disconoscendo le sottoscrizioni in calce alle fatture, negando di averericevuto le somme e di avere apposto le sottoscrizioni per quietanza.Istruita la causa anche attraverso prova orale e consulenzagrafologica d’ufficio, con sentenza n. 1746/2015 il Tribunale di Leccerevocò il decreto ingiuntivo e, accertato che [OSCURATO:PERSONA] avevapercepito le somme di cui alle fatture azionate, lo condannò alpagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 7.647,01, coninteressi e rifusione delle spese di lite.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, chela Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 102/2021 depositata il 27-1-2021 ha accolto, rigettando, in integrale riforma alla sentenza diprimo grado, l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannandoGianluca Solazzo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.La sentenza ha considerato che la consulenza grafologica d’ufficionon aveva dato con certezza la prova che la firma per quietanza sullefatture appartenesse all’agente Finizio, perché il giudizio di possibilitàespresso dal consulente era insufficiente a tal fine; non poteva esseresoltanto che i rapporti commerciali tra le parti erano stati costanti, manon il pagamento delle fatture azionate monitoriamente.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi.Numero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/2026Piefrancesco Finizio ha resistito con controricorso, nel quale haproposto anche due motivi di ricorso incidentale condizionato.ricorso e dichiarando, nell’eventualità di accoglimento, di reiterare larichiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma ingiunta.[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso al ricorsoincidentale condizionato.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente e lacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 17-6-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360, I comman. 5, cod. proc. civ., in relazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.”,il ricorrente rileva che Finizio si era limitato a disconoscereesclusivamente “le sottoscrizioni e non la propria scrittura relativa alladicitura ‘pagato’ posta prima della sottoscrizione”; perciò sostiene chela dicitura “pagato” abbia valore di prova legale e lamenta che lasentenza abbia pretermesso senza motivazione detto elementofondamentale, omettendo altresì di considerare che il consulented’ufficio aveva accertato che la dicitura “pagato” e la sottoscrizioneprovenivano dalla stessa mano; lamenta altresì che la sentenza nonabbia ritenuto l’esistenza di elementi di analogia tra le firme in verificaidonei ad attribuire le sottoscrizioni a Finizio.1.1.Il motivo è, in primo luogo, inammissibile laddove sostiene chel’agente Finizio avesse disconosciuto solo la sua sottoscrizione appostasulle fatture, con la conseguenza che doveva ritenersi che lo stessoavesse riconosciuto l’autenticità della dicitura “pagato”. Non solo spettaal giudice di merito valutare il contenuto del disconoscimento (Cass.Numero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/2026Sez. 2 22-1-2018 n. 1537, Cass. Sez. L 20-8-2014 n. 18042, Cass.Sez. 3 17-5-2007 n. 11460); ancora prima, il ricorrente non haneppure fatto specifico riferimento alle modalità con le quali era statoeseguito il disconoscimento, come imposto dall’art. 366 co. 1 n. 6 cod.proc. civ. ai fini dell’ammissibilità del motivo e necessario per sostenerela tesi che il disconoscimento fosse stato limitato alla sottoscrizione eaccompagnato dal riconoscimento, o comunque tale da comportare ilriconoscimento, di avere scritto le diciture “pagato”.Il motivo è inammissibile anche laddove sostiene che laconsulenza d’ufficio avesse fornito elementi sufficienti per ritenerel’autenticità delle sottoscrizioni nelle fatture. La sentenza impugnata siè limitata a recepire le conclusioni del consulente d’ufficio, che eranostate in termini soltanto di possibilità della provenienza da Finizio siadella dicitura, sia della sottoscrizione e il ricorrente non individua il fattostorico di natura decisiva del quale sia stato omesso l’esame: per leragioni sopra esposte, tale fatto non può essere costituito dal dato delriconoscimento di avere apposto la dicitura “pagato” sulle fatture. Sirammenta che l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. consente di censurareper omesso esame la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnicasolo ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto alcontraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice di meritoabbia omesso di considerare (Cass. Sez. 3 21-3-2024 n. 7716, Cass.Sez. 5 4-7-2023 n. 18886); nella fattispecie, diversamente edevidentemente, il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento dimerito, estraneo al sindacato di legittimità, in quanto sostiene che glielementi di analogia tra le scritture descritti dal consulente d’ufficioavrebbero dovuto essere valutati in termini di certezza o elevataprobabilità di attribuzione della scrittura, e non di mera possibilità comeritenuto dal consulente d’ufficio e dalla Corte territoriale che ha recepitole conclusioni del consulente.Numero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/20262.Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360, Icomma n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ.” ilricorrente sostiene che la prova per testi corrobori quanto sostenutonel primo motivo e a tal fine richiama le dichiarazioni dei testimoniMorello e Vezzeggiato; lamenta che la Corte d’appello abbia omesso diindicare le ragioni per cui la prova assumeva una valenza dimostrativadiversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado.2.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili.In primo luogo, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se sialleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbiaoperato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suoprudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale),oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice abbiasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ.solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30-9-2020 n. 20867).Nessuna delle deduzioni del ricorrente è svolta nel senso predetto,in quanto il ricorrente lamenta esclusivamente che la Corte d’appellonon abbia attribuito alle testimonianze la valenza probatoria ritenutadal giudice di primo grado. L’argomento non ha in sé pregio in questasede, in quanto sono riservate al giudice di merito l’interpretazione ela valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità edella concludenza delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché laNumero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/2026scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento; è insindacabile in sede di legittimità il peso probatoriodi alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice disecondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 8-8-2019n. 21187, Cass. Sez. L 10-6-2014 n. 13054, Cass. Sez. 2 28-1-2004n. 1554). Nella fattispecie, la sentenza ha espressamente esposto laragione per la quale ha ritenuto l’irrilevanza delle dichiarazionitestimoniali, in quanto nessuna delle testimonianze era statacircostanziata in termini tali da fare ritenere che i movimenti di denarodescritti dai testimoni tra l’acquirente e l’agente riguardassero proprioil pagamento delle fatture azionate monitoriamente, per cui letestimonianze erano generiche. Si tratta, all'evidenza, diapprezzamento in fatto, estraneo al sindacato di legittimità in quantoimmune da vizi logici e giuridici.3.Con il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360, I comman. 5 cod. proc. civ. in relazione dell’art. 132, 2 comma n. 4 cod. proc.civ.”, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenzaimpugnata sia stata totalmente astratta, non dia conto dell’iter logicoseguito, sia priva di argomentazioni idonee a controbattere allasentenza di primo grado e quindi sia nulla.3.1.Dalle ragioni già esposte nella disamina dei precedenti motiviconsegue la manifesta infondatezza del terzo motivo.Si premette il principio acquisito, secondo il quale, sulla basedell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. enel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimoNumero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/2026costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processualededucibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata damanifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass. Sez. Un. 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte). Nellafattispecie, come si è già rilevato, la Corte d’appello ha ritenuto direcepire le conclusioni della consulenza grafologica d’ufficio e hainterpretato le risultanze delle dichiarazioni testimoniali come inidoneead attestare il pagamento delle fatture di cui si discuteva; in questomodo, ha esposto in termini logici e concreti le ragioni sulle quali hafondato la riforma della sentenza di primo grado, senza incorrere in unqualche vizio risultante dal testo della sentenza e perciò rilevante alfine della nullità della motivazione.4.L’integrale rigetto del ricorso principale comporta che rimangaassorbito il ricorso incidentale, espressamente proposto in viacondizionata da [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass.Sez. 2 28-2-2007 n. 4787).Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo conto della diversa entità dell’attivitàsvolta dalle due controparti.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 7862/2021Numero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 21180/2026Data pubblicazione 22/06/2026di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ineuro 2.500,00 per compensi e a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ineuro 1.700,00 per compensi, oltre, per ciascuno, euro 200,00 peresborsi, 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese,iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 17-6-2026La PresidenteLinalisa Cavallino