CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 27503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli - Sezione riesame -, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo, commessi il 14 marzo 2023. 2. La precedente ordinanza del Tribunale di Napoli era stata annullata dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione, che aveva ritenuto fondata la censura mossa dall'indagato, in ordine alla valutazione di adeguatezza della misura carceraria adottata. Il ricorrente, in particolare, aveva lamentato la carenza dell'ordinanza impugnata in ordine all'applicabilità della misura meno afflittiva degli arresti donniciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. La Prima sezione aveva rilevato che il Tribunale aveva motivato la scelta di applicare la misura della custodia in carcere con la gravità dei reati commessi e la negativa personalità del Ferone. Quanto all'adeguatezza della misura si era limitato ad affermare che l'inidoneità di una misura meno afflittiva, «anche domiciliare», emergeva dall'estrema trasgressività mostrata dal ricorrente. La Prima sezione aveva ritenuto che mancasse una specifica valutazione circa l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Motivazione che risultava particolarmente necessaria nel caso in esame, in cui l'indagato risultava risiedere in una provincia diversa da quella in cui erano stati commessi i delitti. 3. Avverso la "nuova" ordinanza del Tribunale di Napoli, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del. proprio difensore. 3.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe valorizzato gli stessi elementi già posti in rilievo con il provvedimento annullato in sede di legittimità: le modalità della condotta e la negativa personalità dell'indagato. Non avrebbe invece speso una sola parola sull'adeguatezza della misura della custodia in c:arcere rispetto alle esigenze cautelari, trascurando completamente la circostanza che l'indagato sarebbe stato posto agli arresti donniciliari in un luogo diverso da quello dove erano accaduti i fatti. Avrebbe, infine, completamente omesso di valutare che l'indagato si trovava oramai sottoposto alla misura cautelare da ben undici mesi. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame, attenendosi alle prescrizioni della sentenza rescindente, ha puntualmente argomentato circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, con l'ausilio del braccialetto elettronico, a soddisfare le esigenze cautelari poste a base della misura in atto. Non si è limitato a evidenziare le gravi modalità del fatto, commesso utilizzando un'arma da fuoco (usata nei confronti di due persone: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e con l'ausilio di un commando punitivo composto da più persone, a loro volta armate di bastoni. Ha, infatti, posto in rilievo gli esiti delle successive indagini che avevano consentito di acquisire gravi elementi a carico del Ferone non solo per il possesso di armi da fuoco, ma anche per la vendita di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti e il correlato possesso di ingenti quantità di denaro. Il Tribunale ha poi evidenziato le dichiarazioni rese, in sede di incidente probatorio, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che: all'interno dell'istituto penitenziario nel quale si trovava recluso, aveva incontrato il Ferone; quest'ultimo, ritenendolo responsabile del suo arresto, l'aveva gravemente minacciato; il Ferone aveva fatto espresso riferimento al fatto di poter contare su altre persone; a seguito delle minacce, era stato trasferito per motivi di sicurezza in altro istituto. Dagli elementi emersi dalle successive indagini, il Tribunale ha desunto che l'indagato era inserito in contesti criminali di rilevante spessore e aveva una personalità fortemente trasgressiva. Sotto quest'ultimo profilo, ha posto in rilievo i fatti accaduti all'interno del carcere, ritenendoli chiaramente significativi della sua incapacità di autolimitarsi. In considerazione di tali elementi, ha coerentemente ritenuto che la misura degli arresti domiciliari, seppur rafforzati dall'utilizzo del braccialetto elettronico, non fosse sufficiente a contenere le gravissime esigenze cautelari. 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 10 apr