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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00914/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo del congiunto ricorso dei due imputati, con cui si eccepisce la valutazione dei giudici di appello in ordine alla dedotta violazione di legge in relazione al diniego del Tribunale alla richiesta di replica in sede di discussione; che, innanzitutto, la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392-08; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630- 01); che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività della deduzione difensiva, sollevata solo nel secondo grado di giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 25 settembre 2017: «il difensore [OSCURATO:PERSONA] chiede di replicare alla replica del P.M. e il Giudice non lo ammette»); che appare, dunque, palese la mancata formalizzazione dell'eccezione davanti al Tribunale, alla luce del suddetto verbale, atto fidefaciente e neppure contestato dal ricorrente (che si limita ad assumere un'inesistente equipollenza tra la mera registrazione del rigetto della richiesta di replica e l'eccezione, viceversa espressa deduzione difensiva volta a contrastare - evidentemente ex post - la statuizione dell'organo giudicante, trascurando il meccanismo di sanatoria delineato dall'art.182 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo del congiunto ricorso dei due imputati, con cui si eccepisce la valutazione dei giudici di appello in ordine alla dedotta violazione di legge in relazione al diniego del Tribunale alla richiesta di replica in sede di discussione; che, innanzitutto, la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo pertanto essere eccepita immediatamente (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392-08; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630- 01); che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività della deduzione difensiva, sollevata solo nel secondo grado di giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 25 settembre 2017: «il difensore [OSCURATO:PERSONA] chiede di replicare alla replica del P.M. e il Giudice non lo ammette»); che appare, dunque, palese la mancata formalizzazione dell'eccezione davanti al Tribunale, alla luce del suddetto verbale, atto fidefaciente e neppure contestato dal ricorrente (che si limita ad assumere un'inesistente equipollenza tra la mera registrazione del rigetto della richiesta di replica e l'eccezione, viceversa espressa deduzione difensiva volta a contrastare - evidentemente ex post - la statuizione dell'organo giudicante, trascurando il meccanismo di sanatoria delineato dall'art.182 cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore Il