CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2018
Cassazione n. 08408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 338/2018 depositata il 12/01/2018.Numero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli undici cartelle esattoriali ed un avviso diaccertamento, di cui era venuta a conoscenza controllando la propriaposizione debitoria presso l’Agente della riscossione, dichiarando di nonaverne mai ricevuto la notifica.La CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’avviso di accertamento.2. Proponeva appello la società, insistendo nelle proprie contestazioni edevidenziando che la documentazione esibita in copia dall’Agente dellariscossione per la prova della regolarità della notifica era statadisconosciuta, sicché era necessario il deposito degli atti in originale.Con sentenza n. 338/2018, la Commissione tributaria regionale dellaCampania accoglieva l’appello, rilevando che, per le tre cartelle notificatetramite il servizio postale, la documentazione depositata in copia era privadi efficacia probatoria, essendo stato effettuato il disconoscimento dellastessa; quanto alle altre, notificate tramite posta elettronica certificata,erano state prodotte delle copie fotostatiche delle ricevute di consegnaprive degli “allegati richiesti dalla legge”; in alcuni casi non era allegataneppure la cartella, mentre in altri era in formato “.xml” in luogo delformato “.p7m” richiesto dalla legge”; mancavano infine le attestazioni diconformità per le cartelle allegate in fotocopia.3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha propostoricorso per cassazione affidato a sette motivi.Ha resistito con controricorso la società, eccependo, tra l’altro,l’improcedibilità del ricorso.In data 21/11/2025 i difensori della società hanno depositato la sentenzan. 117 del 6/11/2024 con la quale il Tribunale di Nola ha dichiaratoNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed hannochiesto di dichiarare l’interruzione del processo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Preliminarmente va rilevato che la società ha eccepito l’improcedibilitàdel ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. in quanto l’Agenzia delle Entrate –Riscossione avrebbe notificato il ricorso tramite posta elettronicacertificata omettendo l’allegazione dell’attestazione di conformità sia delricorso che della relata di notifica; inoltre non avrebbe depositato «né larelata di notifica, né la copia autentica della sentenza impugnata enemmeno l’attestazione che gli atti notificati digitalmente sono conformiagli atti depositati».L’eccezione è infondata.Il ricorso è stato depositato unitamente alla copia autenticata dellasentenza impugnata nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c..Inoltre, è stata prodotta l’attestazione di conformità agli originaliinformatici del ricorso, del messaggio di posta elettronica, della relazionedi notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna depositate.Irrilevante è infine il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 5588/2018che riguarda un caso differente in cui la sentenza impugnata era statanotificata tramite posta elettronica certificata, ma depositata senza2° n. 2) c.p.c..1.2 Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la dichiarazione diapertura della liquidazione giudiziale della controricorrente non determinal’interruzione del giudizio di legittimità. Costituisce infatti principio pacificoquello per il quale «Il fallimento di una delle parti che si verifichi nelgiudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt.299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulsod'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione delNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude,tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore dellaliquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al finedi tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delleresidue facoltà difensive riconosciute dalla legge» (Cass. n. 30785/2023;nello stesso senso cfr. Cass. n. 6642/2024; Cass. n. 7477/2017; Cass. n.21153/2010).2.1 Occorre poi considerare – riguardando una questione che vaesaminata prioritariamente - che la società ha impugnato gli atti di cuiaveva avuto conoscenza tramite estratto di ruolo. Per questa ragione, conil secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hadedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione efalsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; ad avviso dellaricorrente, l’originario ricorso sarebbe inammissibile in quanto avente adoggetto atti conosciuti tramite l’estratto di ruolo di cui però era statadimostrata la regolare notifica, circostanza che escluderebbe la“riapertura” dei termini per impugnare, secondo la sentenza di questaCorte a Sezioni Unite n. 19704/2015.2.2 Va dunque ricostruita l’evoluzione che ha avuto la questionedell’impugnabilità degli atti conosciuti tramite estratto di ruolo.Al riguardo, questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato che «ilcontribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causadell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza soloconcessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una letturacostituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilitàdell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato- impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilitàdi far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente siaNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda lapossibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'eserciziodel diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità digarantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga unconcreto problema di reciproca limitazione» (Cass. Sez. U. n.19704/2015).2.3 Successivamente, l’art. 3 bis d.l. 21/10/2021 n. 146, convertito conmodifiche nella l. 17/12/2021 n. 215 (entrato in vigore successivamentealla sentenza d’appello, pubblicata il 16/2/2021), ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 che, nel testo originario, espressamentestabiliva che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di unbeneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Con l’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024, il testo del comma 4 bis è statosostituito (con effetti a decorrere dall’8/8/2024, come disposto dall’art. 19comma 1° d.lgs. 110/2024) dal seguente: «L'estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casiin cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio:Numero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche pereffetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa edell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggettiautorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».2.4 Occorre quindi valutare gli effetti di tali norme con riguardo ai processipendenti.Sul punto è intervenuta, dopo l’introduzione della prima versione delcomma 4 bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, questa Corte a Sezioni Unite,chiarendo, innanzi tutto, che non si tratta di una norma di interpretazioneautentica, né di una norma retroattiva «perché non disconosce leconseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce leconseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essanon incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non neesclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivid'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti».La predetta norma trova comunque applicazione ai processi pendenti inquanto «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sébisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivoNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interessead agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, cherifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversaconfigurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento delladecisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effettidell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 26283/2022; tali principi sono statiribaditi anche da Cass. Sez. U. n. 12459/2024). È noto, del resto, chel’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione (cfr.,ex multis, Cass. n. 17029/2016; Cass. Sez. U. n. 10553/2017) ed ilrelativo difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo(Cass. Sez. U, n. 12637/2008).Né tale soluzione lede in qualche modo la posizione del contribuente che,nei giudizi di merito, nonché in quello di legittimità, può chiedere didimostrare il proprio interesse ad agire nei limiti delle ipotesi fissate dallalegge – che ha la finalità di evitare inutili processi tributari – giacché,come precisato nella pronuncia richiamata, proprio in considerazione delloscopo della legge, «i casi indicati sono quindi tassativi e nonesemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri».In particolare, con riguardo alla possibilità per il contribuente di dedurrel’interesse ad agire anche nel giudizio di legittimità è stato osservato che«l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio dilegittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformitàdella decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle normeapplicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.(sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenzaNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche finoall'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o finoall'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti difatto, vi provvederà il giudice del rinvio».Successivamente alla sostituzione del testo originario dell’art. 12, comma4 bis, d.P.R. 602/1973 da parte dell’art. 12, comma 1°, d.lgs. 110/2024,questa Corte ha precisato che anche la nuova versione della norma trovaapplicazione ai processi pendenti – com’era logico, in considerazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite – in quanto la stessa non fa altro cheampliare, attraverso l’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e)ed f), i casi in cui si giustifica la «tutela giurisdizionale immediata rispettoal ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la qualecostituisce un’eccezione al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità» (così, Cass. n. 32081/2024; cfr. anche Cass.n. 6269/2025).Nel caso di specie la società non ha indicato, nel termine di cui all’art. 372c.p.c., l’interesse ad agire in ordine agli atti impugnati (né lo ha fatto lacuratela che neppure è intervenuta), sicché va dichiarata l’inammissibilitàdell’originario ricorso per difetto di interesse ad agire.La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio e, pronunciandosul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso per difettodi interesse ad agire.3. Va osservato, per completezza, che l’Amministrazione aveva altresìproposto i seguenti motivi di ricorso di cui è ovviamente superfluol’esame:primo motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 58 d.lgs.546/1992, 2712 e 2719 c.c., 116, 214 e 215 c.p.c., in relazione allaNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuta inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica degli attidepositata in copia;terzo motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la CTR aveva rilevatoche non erano stati notificati gli avvisi di accertamento e non era statachiesta la chiamata in causa degli enti impositori, senza avvedersi che ilgiudizio d’appello non riguardava gli atti impositivi, ma solo l’estratto diruolo e le cartelle esattoriali;quarto motivo: violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. – degli artt. 50 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R.602/1973, in quanto il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto chel’Agente della riscossione fosse tenuto ad esibire le cartelle di pagamento;quinto motivo: violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. – dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, in quanto il giudiced’appello aveva erroneamente escluso la regolarità della notifica dellecartelle eseguita tramite raccomandata;sesto motivo: violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. – degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 4, 5 e 6 d.P.R.68/2005 e 148 e 149 bis c.p.c., in quanto il giudice d’appello avevaerroneamente ritenuto invalida la notifica delle cartelle eseguita tramiteposta elettronica certificata;settimo motivo: violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. – degli artt. 25, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973 e 6d.m. 321/1999, non essendo necessaria l’indicazione della data diconsegna del ruolo.4. In ordine alle spese, si ritengono sussistenti motivi idonei a consentirnela compensazione integrale in relazione sia ai gradi di merito che alpresente giudizio di legittimità, in considerazione dell’inammissibilitàdell’originario ricorso per effetto dell’entrata in vigore, nel corso delNumero registro generale 24732/2018Numero sezionale 227/2026Numero di raccolta generale 8408/2026Data pubblicazione 03/04/2026processo, del d.l. 146/2021 e dell’orientamento formatosi circal’applicabilità di tale disciplina ai giudizi pendenti.5. Non sussistono, invece, le condizioni per il raddoppio del contributounificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002,benché questa Corte abbia affermato che lo stesso «trova applicazioneanche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc.civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa nonpoteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata vienemeno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamentetorto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo» (Cass. n.30202/2025).Nel caso di specie, infatti, l’inammissibilità è sopravvenuta e, dunque, nonpuò operare la ratio su cui si fonda il principio appena riportato. P.Q.MLa Corte, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa integralmente tra le parti le spese del primoe del secondo grado di giudizio, nonché del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak