CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al primo motivo si ribadisce che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e l’intensità del dolo, in quanto l’imputato è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish (969,8 grammi, pari a 4.356 dosi), destinato alla cessione a terzi, come dimostrato sia dal dato ponderale sia dal possesso di strumenti per la pesatura e il confezionamento, inclusi due macchinari per il sottovuoto. È stato inoltre evidenziato lo stabile collegamento dell’imputato con il mercato degli stupefacenti, comprovato dai numerosi precedenti penali specifici a suo carico. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto congrua la determinazione della pena base in misura non corrispondente al minimo edittale. In relazione al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie,il giudice a quo ha affermato che non ricorrono comportamenti apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, in considerazione non solo della gravità delle condotte poste in essere, ma anche della totale assenza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co